LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22751/2020 R.G. proposto da:
A.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 31 agosto 2020;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 1919/2020 del Tribunale di Potenza, depositato in data 29 luglio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. A.G., di nazionalità *****, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 3 gennaio 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno con il quale gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.
2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, la genericità e la contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, che ha riferito in sede di audizione giudiziale circostanze in contrasto (quanto agli autori dell’incendio di casa ed al relativo contesto) con quanto riferito alla Commissione territoriale, con conseguente assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio e di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1. Diniego dello status di rifugiato Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente;
b. Secondo motivo: “2. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, deducendo l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine;
c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione umanitaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, deducendo l’erronea valutazione della vulnerabilità del richiedente;
2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.
3. Il primo, secondo e terzo motivo sono tutti inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.
4. Il primo motivo è per il resto inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità. Invero, il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni – ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dalla legge e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la veridicità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).
5. Il secondo motivo è per il resto inammissibile, poiché non censura specificamente le puntuali considerazioni espresse dal tribunale, sulla base di accreditate ed aggiornate fonti internazionali, bensì oppone la sua contraria valutazione, peraltro facendo riferimento a notizie non in contrasto con le conclusioni espresse dal giudice di merito.
6. Il terzo motivo e’, per il resto, inammissibile, giacché alla specifica affermazione del giudice di merito riguardo alla mancanza di allegazioni relative all’avvenuta integrazione nel territorio italiano e all’assenza di altri elementi rilevanti ai fini della dimostrazione della vulnerabilità la illustrazione del motivo si limita ad opporre astratte considerazioni circa potenziali lesioni di diritti fondamentali, prive di specifici riferimenti al caso concreto in esame.
7. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, non essendo dunque necessario, ai fini della decisione sul ricorso, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970) 8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021