Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29164 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9131-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO;

– ricorrente –

contro

OPTIMA SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 2.12.2008, la società Optima Srl citava in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, la Telecom Italia S.p.A., esponendo di essere stata agente commerciale della convenuta per il settore della telefonia mobile dal 1999 al maggio 2007 e per la telefonia fissa dall’11.07.2006 al 1.01.2007 con c.d. mandato asimettrico; in data 24.01.2007, la Telecom s.p.a. aveva revocato il contratto di agenzia per il settore della telefonia fissa per giusta causa, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per il terzo e quarto IV trimestre del 2006 e, in data 18.05.2007, aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di agenzia per telefonia mobile per giusta causa. L’attrice chiedeva che il tribunale, accertata l’esistenza della giusta causa del suo recesso, condannasse la Telecom s.p.a. al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di Euro 974.279,99 in conseguenza della cessazione del contratto di agenzia nonché a titolo di risarcimento danni e premio produttività per l’anno 2006; chiedeva, inoltre, che il giudice, accertata l’insussistenza della giusta causa di recesso, la condannasse al pagamento della somma di Euro 21.429,06.

1.1.A sostegno della domanda, Optima S.r.l. allegava che Telecom aveva posto in essere fatti tali da incrinare il rapporto fiduciario posto a fondamento del contratto di agenzia per telefonia mobile e, in particolare: nel business pian del 2007 non aveva contemplato il portafoglio clienti, con conseguente drastica riduzione dell’attività di impresa della Optima S.r.l. e del relativo fatturato; aveva provveduto con il proprio personale alla vendita diretta dei prodotti e dei servizi ai clienti già contrattualizzati da Optima; aveva contattato agenti della Optima, proponendo loro un mandato di vendita diretta come senior account; aveva assegnato, dal gennaio 2007, alla agenzia GIB.COM parte del portafoglio clienti di telefonia mobile della Optima; dal febbraio 2007, non aveva più inviato aggiornamenti sui prodotti e sulle offerte di telefonia mobile, nonché sui piani commerciali riservati alle agenzie.

1.2. Con sentenza del 07.03.2012, il Tribunale di Torino condannava la convenuta Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 10.000,00 per la cessazione del mandato relativo alla telefonia fissa e respingeva, per il resto, le domande della Optima S.r.l. Osservava, a tal proposito, il giudice di prime cure che l’onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di telefonia mobile incombeva sull’attrice, la quale non aveva provveduto all’assolvimento di siffatto onere probatorio.

1.3. Avverso tale sentenza proponeva appello la Optima S.r.l., riproponendo le domande già formulate in primo grado.

1.4. Con la sentenza quivi impugnata, la Corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame proposto da parte appellante.

1.5. Con riguardo alla questione concernente la sussistenza della giusta causa di recesso esercitato dalla Optima dal contratto di telefonia mobile, la corte distrettuale richiamava l’orientamento di questa Corte, secondo cui “nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato (…) e l’onere di provare la sussistenza della giusta causa incombe sulla parte che allega la legittimità del suo recesso” (Cass. civ., 14.02.2011, n. 3595). Fatta tale premessa giuridica, la corte territoriale riteneva che la Optima avesse correttamente assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante. In particolare, la corte riteneva provata la circostanza della mancata assegnazione, da parte della Telecom, di un portafoglio clienti a presidio al BP anno 2007, con conseguente necessità, per la Optima, di rimodulare completamente la sua attività di impresa, focalizzandola esclusivamente sull’attività di acquisizione di nuova clientela. L’accertamento di siffatta condotta, unita all’appurata fondatezza degli altri addebiti mossi da parte appellante, induceva, quindi, la corte distrettuale a ritenere sussistente la giusta causa del recesso esercitato dalla Optima.

1.6. La corte procedeva, quindi, alla verifica delle condizioni necessarie al riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. Con riguardo alla prima delle due condizioni cui è subordinato il riconoscimento di siffatta indennità – l’esistenza di perduranti vantaggi per il preponente derivanti dall’opera dell’agente – la corte distrettuale osservava, sulla base delle relazioni del CT di parte appellata e del CTU, la permanenza in capo alla preponente della maggior parte dei clienti acquisiti dall’agente; permanenza comprovata dalla natura non istantanea dei contratti conclusi dalla Optima per conto della Telecom. Per quel che riguarda, invece, il secondo dei due requisiti necessari al riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto – l’equità dell’importo la corte riteneva che difettassero i presupposti in concreto per una correzione per equità, in quanto, dalla lettura dei documenti versati in causa così come dalla lettura dei verbali di causa, non emergevano elementi tali da far variare il calcolo dell’indennità determinata.

1.7. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte d’appello di Torino condannava la Telecom al pagamento, in favore dell’appellante di ulteriori Euro 336.000,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. per la cessazione del rapporto relativo alla telefonia mobile; Euro 50.000,00 a titolo di premio di produttività per l’anno 2006; Euro 6.428,73 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per la cessazione del contratto relativo alla telefonia fissa.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A. sulla base di due motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la Optima S.r.l.

2.2. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Alberto Cardino, ha concluso per il rigetto del ricorso.

2.3. In prossimità dell’udienza, la Telecom s.p.a ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 2 dell’Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello di Torino erroneamente ritenuto che una congrua riduzione del portafoglio clienti affidato dal preponente all’agente costituisca ipotesi di giusta causa di recesso dal rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c., ignorando che siffatta fattispecie risulta specificamente disciplinata dall’art. 2 dell’Accordo Economico Collettivo del 20.3.2012 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali della cooperazione. Dette normativa consentirebbe la riduzione unilaterale, da parte della preponente TELECOM, della zona o del portafoglio assegnato all’Agente Optima s.r.l. sicché la mancata assegnazione del precedente portafoglio clienti non costituirebbe giusta causa di recesso.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata (Cass., civ., sez. L., 14.02.2011; n. 3595; Cass. civ., 12.01.2006, n. 422).

1.3. L’assoggettabilità della vicenda negoziale del rapporto di agenzia alla disciplina enucleata all’art. 2119 c.c. è stata, poi, ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, pur rimarcando le differenze ontologiche esistenti tra il rapporto di lavoro e quello di agenzia, ha esteso a quest’ultimo, per analogia, il rimedio civilistico del recesso per giusta causa, ritenendo che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 19/01/2018, n. 1376).

1.4. Al fine di meglio definire il concetto di “giusta causa di recesso”, questa Corte, sez. L, con sentenza n. 7567 del 2014, ha precisato che costituisce giusta causa di recesso da parte dell’agente di commercio la circostanza che la preponente con il proprio comportamento determini la drastica riduzione degli affari dell’agente e della sua zona di competenza. Nella menzionata pronuncia è stato espresso il principio secondo cui nel caso in cui il preponente diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell’agente e conseguentemente il suo fatturato sia ravvisabile un profilo di colpa nella mandante e, quindi, l’esistenza della giusta causa di recesso.

1.5. In definitiva, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la facoltà potestativa di riduzione unilaterale del portafoglio clienti, riconosciuta dall’art. 2 dell’Accordo Economico Collettivo, incontra comunque i limiti della correttezza e della buona fede.

1.6. Sul punto, va segnalata la decisione di questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 02/07/2015, n. 13580), in cui si affronta la questione relativa alla compatibilità con i principi di buona fede e correttezza della riduzione dell’88% del portafoglio clienti da parte di Telecom. Afferma la Corte il motivazione: “E’ pur vero che tale unilaterale variazione è espressamente consentita dalla suddetta clausola collettiva, sicché l’esercizio di un diritto potestativo riconosciuto al preponente dalla contrattazione collettiva potrebbe non essere tale da determinare una giusta causa di recesso da parte dell’agente, così come è vero che tale variazione (che entro 30 gg. l’agente abbia dichiarato di non voler accettare) è considerata equipollente, per espressa volontà delle parti collettive, ad una comunicazione di preavviso di recesso da parte della casa mandante. Tuttavia, essa è stata di entità tale da risultare contraria ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., astrattamente applicabili pure a fronte dell’esercizio di diritti potestativi (cfr. Cass. n. 9924/09). Invero, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. 5467/2000, richiamata anche dalla gravata pronuncia) con indirizzo cui va data continuità, nel contratto di agenzia l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo. Ma, affinché ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal relativo titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. Nella vicenda in oggetto, la clausola invocata dalla società ricorrente, se applicata anche a variazioni manifestamente eccessive delle condizioni contrattuali, tali da risultare di fatto inaccettabili, finirebbe con l’alterare la causa stessa del contratto di agenzia, ponendo l’agente nell’oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto anche soltanto in via provvisoria”.

1.7. Alla luce della cornice giurisprudenziale summenzionata, se ne ricava la correttezza dell’orientamento espresso dalla corte distrettuale, la quale, nell’ambito dell’indagine avente ad oggetto la sussistenza dell’inadempimento contrattuale denunciato dalla Optima S.r.l., ha ravvisato nella condotta tenuta dall’odierna parte ricorrente – sostanziatasi nell’arbitraria riduzione del portafoglio clienti affidato da quest’ultima all’agente – gli estremi di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.

1.8. Appurata, dunque, l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, la corte ha concluso per la legittimità dell’esercizio, da parte della Optima S.r.l., del diritto potestativo del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito proceduto alla liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c., senza accertare se l’agente avesse procurato nuovi clienti alla preponente TELECOM o avesse sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti. Sarebbe mancato anche l’accertamento sulle provvigioni perse dall’agente in relazione ai clienti dallo stesso acquisiti, a seguito della cessazione del rapporto. Detta indagine, se effettuata, avrebbe consentito di accertare come, in realtà, la clientela non sarebbe stata realmente acquisita dall’agente, essendosi quest’ultimo limitato a intrattenere rapporti commerciali con clienti puntualmente indicati nel business plan che la stessa preponente forniva all’agente. Inoltre, per quel che concerne la seconda condizione cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c., l’equità dell’erogazione, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di verificare, nella determinazione del relativo importo, le provvigioni che l’agente avrebbe perso per effetto della cessazione del rapporto e l’avviamento commerciale da quest’ultimo procurato nel corso della vigenza del mandato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. L’art. 1751 c.c. prevede una compensazione per l’agente cessato, corrispondente alla persistente utilità, in capo al preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, dell’avvenuto procacciamento del cliente da parte dell’agente.

2.3. Con riguardo alla prima delle due condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, ovvero l’esistenza di perduranti vantaggi per il preponente derivanti dall’opera dell’agente, va rilevato che la corte distrettuale ha puntualmente osservato, sulla base delle relazioni del CT di parte appellata e del CTU, la permanenza in capo alla preponente della maggior parte dei clienti acquisiti dall’agente; permanenza comprovata dalla natura non istantanea dei contratti conclusi dalla Optima per conto della Telecom e dall’indice di migrazione della clientela procurata dall’agenzia.

2.3. Con riguardo al secondo dei due requisiti necessari al riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, l’equità dell’importo, la corte distrettuale, nel ritenere insussistenti i presupposti per alcuna correzione per equità, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 c.c., applicabile “ratione temporis”, ne individua i presupposti nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole ” circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente” (Cass. civ., sez. L., 29.08.2018, n. 21377).

2.4. Ebbene, è proprio alla luce dell’orientamento summenzionato che la corte, richiamando l’elaborato peritale del CTU e verificando, altresì, l’assenza di documenti specifici versati dalle parti in causa, ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che non sussistessero elementi in concreto tali da far variare il calcolo dell’indennità determinata.

2.5. Se ne ricava, dunque, che la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati in materia ai fini della determinazione dell’indennità ex art. 1751 c.c..

3. il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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