LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29260-2016 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Babuino 107, presso lo studio dell’avvocato Angelo Schiano, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Lembo;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ETRURIA SCARL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Alberto Racchia 2, presso lo studio dell’avvocato Giovanna Cantoni, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Dal Piaz;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2016 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Consorzio Etruria s.c.a.r.l. in concordato preventive nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato F.F. per il pagamento di compensi professionali in relazione a nove cause, di cui otto avanti al giudice amministrativo ed una avanti al giudice ordinario, instaurate dal Consorzio con il patrocinio dell’avvocato F. dopo la sospensione della procedura di project financing cui aveva partecipato il Consorzio Etruria per la realizzazione del porto turistico di *****;
– il Tribunale di Lecce revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda del professionista per il minore importo di Euro 33.930 oltre interessi dalla domanda al saldo;
– proposto gravame dall’avvocato F. verso la pronuncia di prime cure, la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato il Consorzio al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 37.977,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e confermato nel resto la sentenza impugnata con condanna del consorzio appellato alla rifusione delle spese della misura del 70% con compensazione del residuo 30%;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’avvocato F. con ricoro affidato ad otto motivi cui resiste con controricorso il Consorzio;
– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
– con ordinanza interlocutoria del 10 dicembre 2020 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte d’appello di Lecce conclusosi con la sentenza impugnata e disposto rinvio a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 1195 c.c. per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame nel quale si censurava l’imputazione degli acconti fatta dal giudice di primo grado sulla scorta delle fatture allegate agli atti dal creditore opposto, così finendo per ritenere che con gli acconti versati era stato eseguito il pagamento pressoché intero della prestazione resa dall’avvocato;
– il motivo è inammissibile perché con il terzo motivo di gravame, così come riportato nella sentenza impugnata, l’avvocato aveva contestato, diversamente da quanto indicato in ricorso, l’omessa valutazione della corresponsione da parte del Consorzio di acconti sul presupposto dell’accettazione della parametrazione delle parcelle al valore indicato dall’avvocato appellante;
– poiché il ricorrente non ha riportato specificamente il motivo d’appello, la censura non è ammissibile;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 11931195 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che le fatture allegate dall’appellante non potessero considerarsi quale proposta contrattuale alla quale sarebbe seguita l’accettazione per facta concludentia (versamento delle somme) dell’invocato criterio di parametrazione del contenzioso in Euro 8.811.734,48 anziché di valore indeterminabile come ritenuto dai giudici di merito;
– il motivo è infondato;
– appare dirimente osservare che nessuna delle fatture allegate dall’appellante reca l’indicazione circa lo scaglione tariffario da applicare; è quindi logica la considerazione della corte d’appello secondo cui non poteva esserci alcuna accettazione per facta concludentia dell’invocato criterio di parametrazione;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché del D.M. n. 585 del 1994, art. 5 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla circostanza che il giudice di primo grado aveva proceduto in violazione di quanto previsto dal D.M. n. 585 del 1994, art. 5 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 alla unificazione nella liquidazione dei ricorsi n. 299/2002 e n. 861/2007;
– la censura è fondata;
– effettivamente a pagina 92 dell’atto d’appello – acquisito agli atti ed esaminato dal collegio in ragione del carattere processuale del vizio denunciato dal ricorrente – si censurava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva proceduto apoditticamente in palese violazione delle disposizioni normative sopra richiamate alla unificazione della liquidazione dei due ricorsi;
– mancando del tutto la pronuncia della corte d’appello su tale doglianza (cfr. Cass.4972/2003) il motivo deve essere accolto;
– con il quarto motivo si denuncia la mancata condanna rimborso o al parziale rimborso delle spese sostenute per ottenere dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il parere di congruità;
– tale censura appare inammissibile per difetto di specificità atteso che non indica per quali ragioni sarebbe illegittima la statuizione formulata dalla corte d’appello sul motivo di gravame, riguardante la questione in esame, e respinto con la argomentazione che la richiesta di rimborso non era supportata da alcuna prova, con ciò confermando la decisione già adottata dal giudice di prime cure;
– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione delle disposizioni previste dal D.M. n. 585 del 1994, art. 6 e del D.M. n. 127 del 2004, art6. 6 in ordine al ritenuto valore indeterminato della causa ed al relative difetto assoluto di motivazione;
– il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., sub 1), (cfr. Cass. sez. Un. 7155/2017);
– in tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi della tariffa forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, art. 6 (applicabile “ratione temporis”), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la “causa petendi” della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il “petitum” è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (Cass. 1754/2013; 15061/2018);
– la corte d’appello ha deciso puntualmente motivando (cfr. pag. 5 sub b) della sentenza impugnata) in conformità alla giurisprudenza di legittimità ed il motivo non offre argomenti per mutare l’orientamento seguito;
– con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa valutazione della documentazione versata in atti in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2712 2719 c.c. per avere la corte territoriale statuito l’inammissibilità per genericità del quarto motivo d’appello dell’atto, con cui si lamentava, in sostanza, il mancato esame della documentazione, depositata anche su supporti digitale relativa all’attività defensionale svolta a favore del Consorzio, in ragione della mancata indicazione circa la concreta rilevanza dell’errore in cui sarebbe incorso il tribunale sulla liquidazione dei compensi oggetto di causa;
– la censura è inammissibile perché il rigetto del quarto motivo dell’appello, – fonda su una duplice ratio decidendi e la censura in esame non sembra attingerle entrambe (cfr. Cass. S.U.7931/2013; 4293/2016);
– la corte leccese ha infatti posto a fondamento del rigetto dell’impugnazione sul punto oltre alle suesposte considerazioni di inammissibilità anche osservazioni di merito;
– in particolare, il giudice d’appello ha evidenziato come il tribunale avesse dato atto di aver posto alla base della liquidazione dei compensi proprio la documentazione, incompleta e carente esibita in giudizio effettivamente, osservando, altresì, che il mancato esame da parte del tribunale della documentazione esibita sul supporto informatico non poteva essere censurato in mancanza del compiuto e dettagliato elenco dei documenti inseriti nel supporto informatico, sebbene tale elenco sia imposto dall’art. 87 disp. att. c.p.c. per cui la documentazione non cartacea non può ritenersi ritualmente acquisita al processo;
– d’altra parte -aggiunge la corte leccese a pag. 6, terzo cpv, secondo periodo – tale mancata acquisizione non può ritenersi sanata dalla tardiva produzione cartacea avvenuta nel giudizio d’appello, tanto più che l’originaria carenza di elencazione impedisce di verificare sia la corrispondenza dei documenti cartacei a quelli contenuti nel CD oggi agli atti, sia la corrispondenza di quest’ultimo CD a quello depositato in primo grado;
– ebbene, tale statuizione della corte di merito non risulta attinta dal motivo di ricorso (cfr. pagg. da 72 a 76) né il ricorrente specifica con il ricorso in che misura quella documentazione serva per individuare il corretto scaglione di valore ed il particolare pregio dell’attività svolta, considerato l’esito negative dei ricorsi;
– con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6 e del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4, 5 e 6 per avere la corte territoriale omesso ogni valutazione in merito alla criticata riduzione del compenso richiesto dal ricorrente ed effettuata dal giudice di prime cure;
– assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe circoscritto il suo vaglio alla mera eccepita violazione dei minimi tariffari, senza indicare le ragioni dell’acritica riduzione del compenso richiesto effettuata dal giudice di prime cure;
– la censura è inammissibile;
– questa Corte ha costantemente affermato il principio della insindacabilita della determinazione, fatta in concreto dal giudice di merito, della misura degli onorari di avvocato e delle competenze spettanti al procuratore, a meno che non siano stati violati i minimi di tariffa e se, rispetto alle specifiche richieste avanzate dalla parte, contenute nei limiti di tariffa, con indicazione delle varie somme richieste in riferimento alle singole voci, le riduzioni operate dal giudice siano giustificate e motivate, almeno sufficientemente. (Cass. 3350/1969; 4782/2020);
-ciò posto, la censura è inammissibile atteso che il ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragione della riduzione dei compensi nell’ambito dei limiti tariffari, dando al contempo atto che il giudice di prime cure aveva ravvisato quale criterio giustificativo della riduzione (nell’ambito dei limiti tariffari) quello dell’esito dei giudizi, criterio non censurabile dal giudice di legittimità;
– parimenti inammissibile è la censura articolata sul richiamo al precedente di questa Corte n. 20806/2011, non avendo il ricorrente specificato indicato, in relazione alle single voci del dettagliato calcolo svolto dalla Corte d’appello (cfr. pag. 8-18 della sentenza), l’incidenza dell’errore denunciato (cfr. Cass. 19419/2009; id. 30716/2017);
– con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE e della direttiva 2011/7/UE per avere il giudice di merito condannato il Consorzio a corrispondere gli interessi esclusivamente nella misura legale con ciò escludendo la corresponsione di quelli invece dovuti stante la natura del rapporto di credito, sulla base della motivazione che essi sarebbero stati richiesti secondo il decreto legislativo solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, con ciò operando una inammissibile modifica della domanda originaria;
– la doglianza è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi della sentenza di primo grado della corte d’appello che ha ritenuto che la richiesta degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 fosse tardiva per essere stata formulata la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado;
– in definitiva il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo e respinto nel resto e la sentenza cassata in relazione ad esso con rinvio della Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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