LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10062/2016 R.G. proposto da:
L.S., rappresentato e difeso dall’avv. Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, alla Via Lucrezio caro n. 62;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Bonelli, con domicilio eletto in Roma, alla Via Giuseppe Mazzini n. 142, presso l’avv. Claudia De Curtis;
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 840/2016, depositata in data 21.1.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.5.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
L’avv. L.S. ha ottenuto dal giudice di pace di Ischia il decreto ingiuntivo n. 99/2004 per il pagamento di Euro 2013,24 oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività svolta in favore del Comune di Ischia.
Il Comune ha proposto opposizione, esponendo che il difensore aveva già proposto la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati in un numero considerevole di giudizi, incluso quello per cui è causa, e che l’importo, liquidato con ordinanza ex art. 28 L.P., era stato interamente versato.
Esaurita l’istruttoria, il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, confermando il decreto monitorio e regolando le spese.
La sentenza è stata integralmente riformata in appello.
Il tribunale di Napoli ha escluso che la precedente ordinanza ex art. 28 L.P. fosse inesistente ai sensi dell’art. 161 c.p.c., rilevando che nel primo giudizio non erano state sollevate contestazioni sull’an del compenso e che il provvedimento finale, dovendo assumere forma di ordinanza, non richiedeva la sottoscrizione dell’estensore del provvedimento, oltre a quella del Presidente del Collegio, ed era inoltre passato in giudicato, non essendo stato impugnato da alcuna delle parti.
Quanto al giudicato esterno di cui alla sentenza n. 2755/2007 del Giudice di pace di Ischia, che aveva dichiarato l’inesistenza della suddetta ordinanza per vizio di sottoscrizione del giudice, il tribunale ha evidenziato che la decisione non era stata neppure depositata e che non era possibile stabilire quale ne fosse l’oggetto.
La cassazione della sentenza è chiesta dal L.S. con ricorso in tre motivi.
Il Comune di Ischia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132,324 c.p.c. e art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per aver il tribunale ritenuto che l’ordinanza ex L. n. 794 del 1942 avesse deciso solo sul quantum debeatur ed avesse assunto valore di giudicato esterno, trascurando che il Comune aveva contestato la validità del mandato, il negligente espletamento dell’attività difensiva, ampliando l’oggetto delle contestazioni oltre il limite delle questioni puramente liquidatorie. Secondo il ricorrente, il provvedimento aveva natura di sentenza e doveva essere sottoscritto anche dell’estensore a pena di nullità insanabile.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti.
Premesso che l’ordinanza ex art. 28 L.P. recava la firma del solo Presidente del collegio, la mancata sottoscrizione dell’estensore non poteva in nessun caso dar luogo ad un vizio assoluto ed insanabile, neppure qualora la causa dovesse esser decisa con sentenza.
Occorre distinguere l’assoluta carenza di sottoscrizione, che sussiste ove la decisione non rechi alcuna sottoscrizione, dall’ipotesi di insufficiente sottoscrizione (che sussiste se l’atto è firmato da alcuni ma non da tutti i giudici che avrebbero dovuto sottoscriverla): solo nel primo caso si verifica la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, poiché priva di qualsiasi riferimento all’ufficio che risulta l’abbia adottata, mentre nel secondo caso, trattasi di nullità che si converte in motivo di gravame e che è priva di rilievo in caso di mancata impugnazione (Cass. s.u. 11021/2014).
Sotto altro aspetto, deve ribadirsi, sulla scia dell’insegnamento delle sezioni unite, che “la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. o via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”.
Qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Se la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14. Quindi, sebbene il Comune avesse eccepito la nullità del mandato e il non corretto espletamento del patrocinio al fine di paralizzare la richiesta di pagamento, la proposizione di tali eccezioni, che il giudice ha ritenuto di poter trattare congiuntamente (senza disporre la loro separazione), non richiedeva una decisione con sentenza, pur attingendo l’an della pretesa (Cass. s.u. 4485/2018), restando anche per tale motivo – esclusa la necessità che il provvedimento fosse sottoscritto dall’estensore.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che l’inesistenza dell’ordinanza ex art. 28 L.P. era stata dichiarata con sentenza n. 2755/2007 del Tribunale di Napoli e che tale pronuncia non era stata impugnata, per cui, avendo valore di giudicato esterno, era vincolante anche nel presente giudizio.
Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza.
La Corte ha rilevato che la pronuncia del tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’inesistenza dell’ordinanza ex art. 28 L.P. non era stata prodotta in giudizio e che non era possibile comprendere su cosa si fosse formato il giudicato (cfr. sentenza impugnata, pag. 7), non potendo la parte avvalersene.
Il ricorrente non può invocare gli effetti di tale decisione neppure nel presente giudizio di legittimità, venendo in considerazione in questa sede o il giudicato successivo al deposito della sentenza impugnata o quello eventualmente formatosi in precedenza, ma solo se già acquisito al giudizio di merito.
Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata.
Tuttavia, solo nel primo caso (giudicato successivo alla pronuncia impugnata in cassazione), la produzione del documento che lo attesti non trova ostacolo nel disposto dall’art. 372 c.p.c., mentre il divieto di depositare documenti nuovi in sede di legittimità opera con riferimento ai giudicati anteriori che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo (Cass. 1534/2018).
3. Il terzo motivo denuncia l’omessa, carente o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, asserendo che anche il Comune di Ischia aveva dichiarato nei propri scritti difensivi che, nel procedimento ex art. 28 L.P. conclusosi con ordinanza non impugnata, era stato posto in discussione l’an del diritto al compenso ed erano state sollevate questioni che andavano definite con sentenza. Pertanto, del tutto immotivatamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che si fosse discusso solo del quantum debeatur.
Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che, per quanto detto, le questioni proposte nel corso del giudizio L. n. 794 del 1942, ex art. 28 non richiedevano una pronuncia con sentenza e neppure si configurava un vizio formale insanabile ed insuscettibile di convertirsi in motivo di gravame.
4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La discrepanza tra la data fissata nella citazione di appello e quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo aveva fatto sì che, nel periodo intercorrente tra la pronuncia di primo grado e la rinnovazione della notifica dell’appello, non fossero svolte attività difensive, venendo pregiudicato il diritto del ricorrente alla certezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si assume che la pronuncia di primo grado non era stata appellata nel termine lungo ed era passata in giudicato, per cui l’attività processuale successiva era nulla, senza alcuna possibilità di sanatoria.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. A causa di un errore della nota di iscrizione, la prima udienza dinanzi al tribunale si era svolta in data anteriore a quella risultante dalla citazione introduttiva.
La causa era stata rinviata per l’astensione dei difensori e all’udienza successiva era stata disposta la rinnovazione dell’atto di appello per sanare l’errore contenuto nella nota di iscrizione a ruolo.
L’impugnazione era stata notificata tempestivamente e l’irregolarità dell’iscrizione a ruolo non poteva cagionarne l’improcedibilità o il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Detta sanzione è comminata dall’art. 348 c.p.c., comma 1, per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione (Cass. 6912/2012; Cass. 15715/2013; Cass. 26437/2014).
Stante l’avvenuta sanatoria del vizio, di cui ha dato atto anche la pronuncia impugnata, non si profila alcuna lesione dei diritti di difesa (non risultando che il ricorrente abbia chiesto un differimento della causa per compiere attività processuali precluse dall’iniziale vizio processuale) ed era escluso anche l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione, sicché le attività successive appaiono validamente effettuate.
Quanto al ritardo con cui era stato regolarizzato il processo e al tempo trascorso in attesa che si definisse la questione dell’eventuale passaggio in giudicato della decisione di primo grado, è fatta salva solo l’eventuale possibilità di esperire i rimedi previsti per l’irragionevole durata del processo, ove ne ricorrano tutti i relativi presupposti giustificativi.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1450,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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