Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29170 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26751-2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA POGLIANI;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO PLAISANT;

– controricorrente –

contro

IL SEGNO DELLA FENICE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RARP.TE PRO-TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 320/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che ancora qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Cagliari, confermando la sentenza di primo, che aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso a carico della s.r.l. “Il Segno della Fenice” e di F.P., per l’ammontare di Euro 9.459.000,00, oltre accessori, condannò l’appellante Banca di Credito Sardo s.p.a. al rimborso delle spese del grado “in favore di F.P. e di Il Segno della Fenice s.r.l. (…), liquidate, quale compenso professionale, nella complessiva somma di Euro 7.800,00, oltre oneri”;

ritenuto che F.P. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e che la s.p.a. Intesa Sanpaolo, incorporante la Banca di Credito Sardo, resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la sentenza aveva erroneamente liquidato un solo compenso per entrambi gli appellati, che si erano costituiti in giudizio con atti separati e col patrocinio di due diversi difensori, è manifestamente destituito di giuridico fondamento, essendo chiara e inequivoca la portata del dispositivo in punto di liquidazione delle spese: in assenza di precipua difforme (e peraltro ingiustificata) motivazione, non può, invero, sorgere dubbio di sorta sul fatto che il compenso sia stato liquidato, in egual misura, per ciascuna delle parti appellate, separatamente costituite in giudizio; circostanza, questa, pienamente confermata dalla controricorrente, la quale ha chiarito di aver inteso in questo senso il dispositivo, dandogli conseguente esecuzione;

considerato che il secondo motivo, con il quale il F. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, assumendo che la liquidazione del giudice si poneva al di sotto del minimo tariffario, non è fondato, occorrendo osservare che:

– il valore della causa da tenere in conto ammonta a Euro 9.459.000,00 e le voci da considerare, secondo la stessa prospettazione del ricorrente sono quelle della fase dello studio, dell’introduzione e della decisione;

– a mente dell’art. 4 del citato D.M. il giudice può ridurre l’importo medio di cui alla tabella (nella specie 12) fino al 50% per ognuna delle fasi qui in rilievo;

– di conseguenza, preso a base lo scaglione da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00, per lo studio il minimo è costituito da Euro 2.090,00, per l’introduzione, da Euro 1.215,00 e per la decisione, da Euro 3.475,00; così, in totale si giunge alla somma di Euro 6.780,00;

– l’art. 22 del D.M. in esame dispone che “Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a Euro 520.000,00 si applica di regola” incremento fino al 30%, secondo gli scaglioni previsti dalla norma in esame;

– la norma, com’e’ evidente, non impone affatto un aumento del 30% per ogni scaglione, ma, esattamente al contrario, impone al giudice di contenere l’aumento nella detta misura;

– l’inciso “di regola” sollecita uno specifico apporto motivazionale del decidente nel solo caso in cui questi ritenga non essere opportuno disporre alcun aumento, nonostante il valore della causa superi lo scaglione fino a Euro 520.000,00; per contro, il giudice resta libero di disporre aumento in misura anche distante dal massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e la relativa decisione non è censurabile in questa sede;

– or poiché nel caso di specie la liquidazione supera di oltre mille Euro il minimo tabellare previsto per lo scaglione fino a Euro 520.000,00, la censura non può essere accolta;

considerato che sul punto, in definitiva, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “D.M. n. 55 del 2014, art. 22, che regola la determinazione dei compensi per gli affari di valore superiore a Euro 520.000,00, impone al giudice di specificatamente motivare le ragioni per le quali reputi non opportuno disporre aumento di sorta; per contro, costui resta libero di implementare le voci stabilite per lo scaglione di cui detto, nella misura che reputi di giustizia, secondo i parametri generali di cui all’art. 4 del medesimo D.M. e la decisione non è censurabile in sede di legittimità”;

considerato che l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., assumendo che la Corte locale aveva omesso di disporre la chiesta distrazione in favore dei difensori, è inammissibile, avendo le Sezioni Unite già chiarito che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (S.U. n. 31033, 27/11/2019, Rv. 656078);

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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