LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13816-2016 proposto da:
D.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENIAMINO COSTANTINI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARMELA PERRI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI ALDO CUCINELLA, GENNARO NAPOLANO giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE OPERA PIA ASILO INFANTILE G. E C. CAPONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZEO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE VECCHIA, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1981/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:
– D.G.E. citò in giudizio la Fondazione Opera Pia Asilo Infantile G. e C. Capone chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione, in forza di un possesso ultraventennale, di taluni immobili, adibiti ad abitazione familiare e altro; la convenuta, oppostasi alla domanda, dedusse che nel passato si erano svolte dei procedimenti giudiziali nei confronti di entrambi i genitori dell’attore, con esito per costoro sfavorevole;
– il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione dell’attore;
ritenuto che avverso quest’ultima decisione il D.G. propone ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che la Fondazione resiste con controricorso;
ritenuto che con i tre motivi esposti, tra loro osmotici, il ricorrente denunzia violazione e falsa interpretazione dell’art, 1158 c.c.; in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c.; omesso esame di un fatto controverso e decisivo; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, addebitando, in sintesi, alla Corte locale:
– di avere errato nell’affermare che il ricorrente “era ospite e dimorante del padre” e che, pertanto, fino al decesso di costui, non avrebbe potuto qualificarsi possessore, non avendo considerato i principi di diritto elaborati da questa Corte in materia del possesso del convivente “more uxorio”, convivenza, fondata su un consorzio familiare, anche al di là della filiazione, con la conseguenza che il convivente ben può possedere e usucapire l’immobile;
– in via di subordine, di non avere tenuto conto del fatto che, a mente dell’art. 1146 c.c., il possesso del padre, al di lui decesso, era stato proseguito dal figlio;
– di avere omesso di prendere in esame la documentazione dalla quale constava la residenza in loco dell’appellante (certificato di residenza e verbale di sopralluogo dei tecnici comunali;
considerato che l’insieme censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni di cui appresso:
a) la Corte di Napoli, per quel che qui rileva, fonda la sua decisione sulle seguenti valutazioni: 1. non era controverso che la Fondazione, citata in giudizio, nel 1981, l’Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione dei beni oggetto di causa, per avere la conduttrice concesso a D.G.L. (padre dell’odierno ricorrente) di usare il giardino e occupare alcuni fabbricati, aveva vista accolta la sua domanda; 2. nel 1989, citato in giudizio il padre dell’odierno ricorrente, aveva ottenuto sentenza di condanna al rilascio degli immobili; 3. nel 1998 A.G. (madre dell’odierno ricorrente) citò la Fondazione perché fosse accertato il di lei acquisto per usucapione delle medesime particelle oggetto del presente giudizio e la domanda era stata rigettata; 4. era verosimile che il ricorrente, a seguito del sisma del 1980, si fosse trasferito presso i genitori e che, contratto matrimonio, nel 1982, avesse continuato ad abitare con loro, ma sino alla morte del padre (28/11/1996) non aveva manifestato esercizio autonomo di possesso e le attività svolte (coltivazione e manutenzione) erano da ricollegarsi al rapporto di coabitazione e ciò ancor più ove si fosse tenuto conto del fatto che la madre rivendicava per sé l’acquisto per usucapione (tanto che il figlio, avendone piena consapevolezza, aveva riferito al consulente di parte che tutto il compendio era nel possesso della A.); 5. potendosi, in tesi, ipotizzare un possesso del ricorrente solo dalla morte del padre, senza che possa assumere rilievo la documentazione diretta a dimostrare la residenza, non era maturato1 il ventennio di legge;
b) risulta evidente che le censure non attingono la ratio decisoria: non sussisteva un possesso utile all’usucapione da parte del padre, in ogni caso smentito, dall’azione giudiziaria della madre; la domanda di quest’ultima era stata rigettata; inconferente, oltre che irrilevante, l’evocazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di convivenza more uxorio (a voler tacer d’altro, non si vede come il D.G. possa aver posseduto con animo di proprietario l’immobile detenuto, peraltro illegittimamente, dal padre e, a fortiori, quindi, come possa pretendere aspirare all’applicazione dell’art. 1146 c.c.); la documentazione, che qui si assume essere rimasta negletta, era stata presa in considerazione dalla Corte locale, che l’aveva giudicata irrilevante al fine;
c) in disparte devesi rilevare che la denunziata violazione dell’art. 1146 c.c., costituisce doglianza nuova, poiché non sottoposta al Giudice d’appello e, perciò solo, inammissibile;
d) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione;
e) quanto, più in generale, alla dedotta violazione di norme sostanziali deve osservarsi che, piuttosto palesemente, la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente l’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre al rimborso della spese anticipate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021