Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29182 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9827/2015 R.G. proposto da:

D.S.P. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. prof. Salvatore Sammartino e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Giuseppe Pietro Siviglia in via dell’Elettronica n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2936/25/14 depositata il 07/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR palermitana rigettava l’appello del contribuente e quindi confermava la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF e IRAP 2007;

– ricorre a questa il D.S.P. con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 55, comma 2, n. 3), nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, esercente l’attività professionale di notaio, in quanto il conto cassa da questi tenuto presentava un saldo superiore a mezzo milione di Euro;

– va premesso che dalla sentenza impugnata, la quale richiama l’applicazione nel presente caso del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e fa riferimento alla “presenza di contabilità inattendibile” (ultima pag. della sentenza gravata), si evince come effettivamente la tipologia di accertamento esperito sia di tipo induttivo “puro” e non analitico-induttivo;

– ciò premesso e posto, il motivo è fondato: va evidenziato che oltre alle disposizioni citate correttamente in ricorso per cassazione, rileva ai fini della decisione sul punto anche il D.P.R. n. 570 del 1996, art. 2, rubricato “Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni”, in vigore dal 23/11/1996. Esso prevede che “la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando:

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate,…

b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell’attività – anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati – il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili….

c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 5, comma 5, che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili dell’artista o professionista”.

– in tali previsioni normative non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile non obbligatoria, la cui tenuta è nondimeno ovviamente consentita al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, ma la cui risultanza va valutata semmai nel complesso delle risultanze contabili ed extracontabili in atti ai fini di ritenere o meno attendibili le scritture, senza che dal suo contenuto possa sic et simpliciter ritenersi privo di attendibilità l’intero impianto delle registrazioni contabili ex lege obbligatorie e delle loro evidenze conseguenti;

– alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli altri motivi sono assorbiti;

– la sentenza è quindi cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a 200 per esborsi, al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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