Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29187 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19539 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

COMUNE DI VIESTE, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Michele Fusillo (C.F.:

*****);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.V., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Leonardo Walter Iannella (C.F.: *****) e Antonio Chiarolanza, (C.F.: *****);

– controricorrente –

nonché

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (C.F.: non indicata), in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCO BPM S.p.A. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 884/2018, pubblicata in data 22 marzo 2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

T.V., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha proceduto al pignoramento delle disponibilità del Comune di Vieste nei confronti dell’istituto tesoriere Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., nonché dei crediti dallo stesso vantati nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico e, per quest’ultimo, della relativa Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Perfezionatosi il pignoramento con riguardo ad un credito nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico, il Comune di Vieste ha proposto opposizione (qualificandola come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2”). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia.

Ricorre il Comune di Vieste, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il T..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, proposto avverso sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia.

Il comune ricorrente ha proposto opposizione, nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata promossa nei suoi confronti nelle forme del pignoramento presso terzi che (per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata) si sarebbe perfezionato con riguardo ai crediti da esso comune vantati nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico, sulla base di due motivi:

a) ha in primo luogo sostenuto che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in quanto il titolo esecutivo posto a base dell’azione esecutiva (costituito da una sentenza di condanna al pagamento di somme emessa in primo grado nei confronti di tre enti in solido, tra cui il comune opponente, pronuncia confermata in appello con sentenza di secondo grado cassata in relazione ai soli altri due enti, ma passata in giudicato per il comune) aveva perduto i suoi effetti, come già accertato, con sentenza passata in giudicato, in un precedente giudizio di opposizione a precetto;

b) ha inoltre sostenuto che poiché, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, (cd. T.U.E.L.), l’esecuzione forzata nei confronti degli enti locali è ammessa esclusivamente presso i rispettivi istituti tesorieri, non erano pignorabili i crediti vantati dal Comune di Vieste nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico. Entrambi i motivi di opposizione, nonostante l’ente opponente abbia qualificato (erroneamente, come si vedrà) la propria domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sono in realtà da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Con il primo dei motivi sopra richiamati, infatti, si contesta espressamente il diritto del T. di procedere ad esecuzione forzata, non certo le forme e/o le modalità della stessa. Non possono quindi sussistere dubbi sulla sua qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Con l’atro motivo si fa valere l’impignorabilità dei crediti diversi da quelli vantati dall’ente locale nei confronti dell’istituto tesoriere. Anche l’impignorabilità costituisce peraltro motivo di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 615 c.p.c..

Va sottolineato che il tribunale, nella decisione impugnata, non ha effettuato una espressa qualificazione dell’opposizione proposta dal Comune di Vieste, limitandosi a rigettarla nel merito, con riguardo ad entrambi i motivi. Non sussistono quindi i presupposti per una eventuale applicazione del cd. principio dell’apparenza con riguardo all’individuazione del mezzo di impugnazione.

Trattandosi di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., la sentenza del tribunale è impugnabile esclusivamente con l’appello e non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 111 Cost..

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovutò e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472