LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16627/2019 proposto da:
GERO 90 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
RADIOLOGIA MEDICA MASSA DI E.R. & C S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SCORDINO, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER MAURIELLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5387/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. MRCO DELL’UTRI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 30/11/2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha rigettato la domanda proposta dalla Gero 90 s.r.l. per la risoluzione del contratto di sublocazione dalla stessa concluso con la Radiologia Medica Massa di E.R. & C. s.r.l. per inadempimento di quest’ultima, con il conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento dei canoni e l’accoglimento della domanda di restituzione del bene concesso in sublocazione.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato la nullità del contratto di sublocazione dedotto in giudizio; nullità, a sua volta derivata dal preliminare riconoscimento della nullità dell’originario contratto di locazione con il quale la Gero 90 s.r.l. aveva acquisito la disponibilità dell’immobile de quo dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta *****.
3. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato come il preliminare contratto di locazione tra la Asl Caserta ***** e la Gero 90 s.r.l. era stato stipulato in violazione del principio che impone il ricorso alle formalità dell’evidenza pubblica a tutti i soggetti comunque riconducibili all’area degli organismi di diritto pubblico (come l’azienda sanitaria in esame), con la conseguente nullità per violazione di norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, del contratto di locazione concluso tra la Asl Caserta ***** e la Gero 90 s.r.l. e la derivata nullità del contratto di sublocazione concluso da quest’ultima con la Radiologia Medica Massa di E.R. & C. s.r.l..
4. Avverso la sentenza d’appello, la Gero 90 s.r.l. – Centro per lo studio e la terapia delle patologie geriatriche e delle malattie sociali propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione.
5. La Radiologia Medica Massa di E.R. & C. s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione al R.D. n. 2440 del 1923, art. 3, comma 1 e 6; del R.D n. 827 del 1924, art. 41, comma 1; del D.Lgs. n. 358 del 1992, art. 2; del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 19; della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1-bis; nonché della disciplina comunitaria applicabile ratione temporis in materia di appalti e concessioni (come compendiata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163 del 2006) (il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la nullità del contratto di locazione concluso tra la Asl Caserta 2 e la Gero 90 s.r.l. (e, dunque, del derivato contratto di sublocazione dedotto nell’odierno giudizio), senza tener conto del fatto che il contratto di locazione in esame fu stipulato nel novembre del 2004 in un contesto normativo e giurisprudenziale largamente diverso da quello che attualmente ispira il giudizio sull’azione amministrativa, e senza considerare che detto contratto (avente ad oggetto un immobile appartenente al patrimonio disponibile della Asl Caserta *****) fu concluso in esecuzione di una più complessa transazione conclusa tra le due parti e il Comune di Casagiove, con la conseguente realizzazione, attraverso detta stipulazione, del miglior interesse economico-gestionale della pubblica amministrazione (anche in considerazione dei rilevanti miglioramenti apportati della Gero 90 s.r.l. all’immobile de quo nel tempo), in coerenza ai principi desumibili dalla disciplina della contabilità pubblica applicabile al caso di specie (là dove consente l’alternativa al ricorso alle formalità dell’evidenza pubblica), e tenuto conto dell’esclusione, dall’alveo dell’evidenza pubblica, del tipo della locazione nel quadro della disciplina normativa nazionale e comunitaria più recente per come applicata dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso è fondato.
3. Osserva il Collegio come – ferma la generale sottoponibilità delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale alla disciplina dell’evidenza pubblica, al fine di procedere alla selezione delle proprie controparti contrattuali in caso di ricorso agli strumenti del diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24640 del 02/12/2016, Rv. 642329 – 02) – in virtù del R.D. n. 2440 del 1923, art. 3, comma 1, “i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”.
4. A sua volta, l’art. 6, comma 1, del medesimo testo normativo statuisce che “qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata”.
5. Da ultimo, l’art. 41 del regolamento di contabilità di stato (R.D. n. 827/1924) stabilisce che “si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata”, tra l’altro, in ogni altro “caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. 37 a 40 del presente regolamento”.
6. Nel caso di specie, il giudice a quo – dopo aver correttamente sottolineato come, in linea generale, “il principio di concorrenza e i principi dell’evidenza pubblica si applicano in tutti i casi in cui la p.a. offra un’utilità contendibile sul mercato (…) dovendosi ritenere che qualsiasi attività economica in grado di suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese deve, se oggetto di domanda pubblica, incontrare l’offerta privata nella sede del procedimento di evidenza pubblica” – ha di seguito rilevato la nullità del contratto di locazione stipulato tra la Asl Caserta 2 e la Gero 90 s.r.l. per difetto delle formalità previste dalla disciplina dell’evidenza pubblica, osservando l’impossibilità che “la previsione della concessione in locazione (del bene oggetto di causa) nell’ambito di una transazione tra la Asl e la Gero 90 s.r.l.” potesse valere ad “autorizzare la elusione di norme di rilievo pubblicistico sia sotto il profilo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e di responsabilità dei funzionari che ispirano le loro scelte ai interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il profilo della tutela di concorrenza anche di rilievo comunitario”.
7. Ciò posto, la decisione in esame deve ritenersi emessa sulla base di una falsa applicazione delle richiamate norme di contabilità pubblica, avendo il giudice d’appello erroneamente affermato l’indiscriminata irrilevanza della derivazione del contratto di locazione in esame dall’ambito transattivo dedotto in giudizio, trascurando di misurarne il rilievo in corrispondenza dei principi di contabilità pubblica sopra ricordati, segnatamente là dove ammettono il ricorso alla trattativa privata in presenza di “particolari ragioni” o di “speciali ed eccezionali circostanze” idonee a consentirla (cfr. R.D. n. 2440 del 1923, art. 3, comma 1, e 6 e R.D. n. 827 del 1924, art. 41).
8. In breve, una volta verificata l’effettiva natura solutoria della locazione in esame (in quanto espressione esecutiva del più complesso negozio transattivo dedotto in giudizio), incombeva sul giudice del merito l’onere di svolgere una specifica indagine, da un lato, sulla regolarità formale della transazione stipulata dalle amministrazioni pubbliche interessate e, dall’altro, sull’idoneità di tale presupposto negoziale a giustificare, con riguardo alla locazione esecutiva di detta transazione, la deroga al principio del ricorso alle forme dell’evidenza pubblica secondo la disciplina della contabilità di stato, apparendo di evidente irragionevolezza l’imposizione di un meccanismo competitivo attraverso le forme dell’evidenza pubblica in presenza di una controparte contrattuale (la Gero 90 s.r.l.) già negozialmente identificata in forza della preliminare transazione comportante la conclusione di quello specifico contratto.
Affermazione – quella incline a prevedere in ogni caso un simile meccanismo concorrenziale, anche in presenza di un titolo transattivo configurato nei termini di quello qui in esame – in ipotesi destinata a preludere all’incondivisibile affermazione del pregiudiziale difetto di legittimazione di ogni pubblica amministrazione alla conclusione di negozi d’indole transattiva aventi quel particolare contenuto obbligatorio.
9. Sulla base di tali premesse, apparendo indispensabile procedere alla compiuta verifica, sulla base delle indicazioni sopra chiarite, in ordine alla validità del contratto di locazione tra la Asl Caserta ***** e la Gero 90 s.r.l. posto a base del rapporto sublocativo dedotto nell’odierno giudizio, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021