LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28240-2018 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI N. 73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO VENERUSO;
– ricorrente –
contro
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI N. 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO DEL SONO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2577/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2018;
letta la relazione del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, formulata ai sensi e con. le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, che si è espresso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. GORGONI MARILENA.
FATTI DI CAUSA
O.M. ricorre per la cassazione della decisione n. 2577/2018, resa pubblica il 7 giugno 2018, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso F.C..
Il PM ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in ragione della fondatezza del terzo motivo.
F.C., proprietario dell’immobile sito in *****, adiva il Tribunale di Napoli, per ottenere la condanna di O.M. al rilascio del bene, da questi locato, per intervenuta scadenza del termine contrattuale in data 31 luglio 2013.
O.M., costituitosi in giudizio, lamentava la improcedibilità della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 e deduceva che, a seguito della stipulazione del contratto preliminare di vendita dell’immobile per cui è causa stipulato dal padre, l’iniziale contratto di locazione era stato trasformato in comodato gratuito e che a tale titolo, in attesa della stipulazione del contratto definitivo, egli deteneva l’immobile; chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del proprietario al pagamento della somma di Euro 34.425,00 quale controvalore delle opere realizzate a beneficio dell’immobile.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in. 5997/2016, condannava O.M. a rilasciare l’immobile e poneva a carico di F.C. l’obbligo di corrispondergli la somma di Euro 12.782,00.
O.M. impugnava la suddetta decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, lamentando la mancata ammissione di prova testimoniale per provare le opere eseguite sull’immobile detenuto ed il loro valore e chiedendo la disposizione di una CTU.
F.C., con appello incidentale, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto le opere asseritamene eseguite sull’immobile, sulla scorta di una scrittura privata da cui avrebbe dovuto dedursi l’avvenuta compensazione delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere con il compenso dovuto per l’occupazione dell’immobile.
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale.
In particolare, la Corte territoriale dissentiva dalla conclusione del giudice di prime cure che aveva negato che F.C. fosse riuscito a provare il fatto estintivo del debito relativo alle spese per i lavori eseguiti da O.M. sull’immobile di cui era proprietario, e riteneva, al contrario, che egli avesse dimostrato, attraverso la scrittura privata con cui era stata concessa la detenzione dell’immobile a O.M., sottoscritta da entrambi i contraenti, e merce’ il conteggio ad essa allegato, la ricorrenza di uno specifico accordo volto ad imputare la spesa sostenuta da O.M., ammontante ad Euro 12.782,00, al pagamento anticipato dei 32 canoni di locazione dovuti da giugno 2007 a gennaio 2010, per l’importo mensile di Euro 400,00. Non avendo O.M. disconosciuto la sottoscrizione della scrittura privata, né dimostrato di aver corrisposto i canoni di locazione dovuti in aggiunta a quanto anticipato per la realizzazione delle opere concordate tra le parti, riformava sul punto la decisione di prime cure.
Concludeva, quindi, nel senso che F.C. non dovesse alcuna somma a O.M., avendo egli estinto il credito di quest’ultimo, attraverso lo scomputo dell’importo dovutogli dai canoni di locazione.
Negava anche la ricorrenza del maggior credito richiesto con la domanda riconvenzionale da O.M., ritenendo che egli avesse del tutto genericamente dedotto di avere eseguito dei lavori, senza farsi carico di precisare in base a quale titolo avesse azionato la pretesa restitutoria. Tra le parti, infatti, si erano succeduti vari atti e rapporti. Con una iniziale scrittura privata priva di data certa, era stata convenuta l’occupazione provvisoria del bene dietro corresponsione di un canone mensile di Euro 400,00, a decorrere da giugno 2007, con obbligo a carico del conduttore di anticipare le spese necessarie a realizzare una serie di interventi e modifiche da imputarsi al pagamento del canone. Il 20 luglio 2011 era stato registrato un contratto con cui le parti convenivano il comodato del bene per cui è causa, di durata annuale; con successivo contratto, registrato il 20 dicembre 2012, quello azionato in giudizio da F.C., O.M. otteneva il godimento dell’immobile per altri otto mesi, e cioè fino agosto 2013. Lo stesso immobile era fatto oggetto di un contratto preliminare per persona da nominare recante data 8 luglio 2011 che conteneva l’indicazione del termine perentorio del 31 luglio 2013 per la stipulazione del definitivo.
Il fatto che a supporto della sua richiesta O.M. avesse prodotto un computo metrico risalente al 24 giugno 2011 faceva presumere, secondo il giudice a quo, che la esecuzione dei lavori fosse avvenuta mentre tra le parti intercorreva un contratto di locazione; sicché, ai sensi dell’art. 1592 c.c..
O.M. avrebbe dovuto dimostrare di avere ottenuto il consenso da parte del locatore all’esecuzione dei lavori realizzati: consenso che, invece, il locatore in sede di interpello aveva negato con decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2.Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1592 e 1808 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha negato che egli avesse indicato il titolo sulla scorta del quale aveva esercitato la pretesa alla ripetizione delle somme spese per i miglioramenti arrecati all’immobile, di cui aveva la detenzione qualificata. Gli assunto da cui muovono le censure del ricorrente sono, per un verso, che nessuna delle parti, neppure F.C., avesse mai invocato in giudizio la causa locatizia: F.C. aveva agito, infatti, facendo valere il recesso dal contratto di comodato e pertanto non potevano esserci in dubbi in ordine al fatto che la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione di Euro 34.425,00, fosse basata sul rapporto di comodato. Per altro verso, nessun argomento avrebbe potuto dedursi dalla data del computo metrico allegato alla scrittura privata prodotta in giudizio, posto che i lavori indicati non erano stati dichiarati come già eseguiti, ma come da eseguire. Di conseguenza, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare non già l’art. 1592 c.c., bensì l’art. 1808 c.c. e, in aggiunta, non avrebbe dovuto occuparsi della presenza o meno dell’autorizzazione preventiva del locatore all’esecuzione delle opere, ma avrebbe dovuto verificare la natura delle spese, onde stabilire se esse fossero spese straordinarie, sostenute per la conservazione della cosa, e se fossero necessarie ed urgenti.
Il motivo non è stato formulato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorrente non ha riprodotto il tenore della richiesta formulata in giudizio allo scopo di ottenere, agendo in riconvenzionale, la somma di Euro 34. 425,00. Tantomeno ha riportato il contenuto della scrittura privata che egli stesso afferma di aver prodotto in giudizio allo scopo di indicare i preventivi per le opere da eseguire sull’immobile, sì da consentire a questa Suprema Corte di ritenere fondato che egli avesse eseguito le opere – nonostante egli stesso le abbia indicate nel ricorso come migliorie ed addizioni – in quanto necessarie ed urgenti.
Mette conto osservare, in aggiunta, che si tratta di una questione nuova di cui non si è occupata la sentenza impugnata.
A riprova di ciò si rileva che a p. 7 il ricorrente afferma di non essersi mai riferito nei suoi atti ad una causale locatizia: nondimeno, a p. 2 del ricorso si legge che, costituendosi nel giudizio di primo grado, ove era stato convenuto per essere condannato al rilascio dell’immobile per cessazione del contratto di comodato, aveva eccepito che “la reale causa del comodato era la anticipata qualificata detenzione dell’immobile, reso medio tempore oggetto di contratto preliminare di acquisto da parte del di lui genitore, O.S., anche per persona da nominarsi ex art. 1411 c.c., in trasformazione dell’ordinaria e previa detenzione iure locationis al corrispettivo mensile di Euro 400 dello stesso immobile in comodato gratuito proprio in vista del relativo passaggio di proprietà”.
A p. 8 del ricorso è dedotto che non è affatto vero che i lavori indicati nel computo metrico fossero stati indicati come eseguiti, essendo sempre stata indicata la suddetta scrittura privata da chi l’aveva prodotta in giudizio come un preventivo, e a p. 2 è lo stesso ricorrente, invece, ad affermare che, con domanda riconvenzionale, era stata chiesta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro 34.425,00, quale controvalore delle opere da sé realizzate a beneficio dell’immobile, come da computo metrico del 24 giugno 2011, cui condizionare il rilascio dell’immobile, a titolo di addizioni e migliorie.
In definitiva, nemmeno dalla esposizione dei fatti che precede la illustrazione dei motivi di ricorso emerge che il ricorrente avesse fondato la sua richiesta solo sulla necessità di eseguire sul bene, detenuto a titolo di comodato, opere necessarie ed urgenti. Per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis, cfr. Cass. 6/09/2012, n. 14947).
E comunque anche ammesso che non vi fosse dubbio alcuno circa il titolo su cui l’odierno ricorrente aveva fondato la propria domanda riconvenzionale, va detto, ad abundantiam, che al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, né sotto il profilo dell’art. 1150 c.p.c. perché egli non è possessore, né sotto quello dell’art. 936 c.c., perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto (Cass. 26/06/1992, n. 1575; Cass. 12/06/1963 n. 1575).
Non solo: nel caso in cui il comodatario chieda in via autonoma o in via riconvenzionale, come nel caso di specie, il rimborso delle spese fatte per le spese straordinarie, egli ha l’onere di provare, ex art. 2967 c.c., la urgenza ed indifferibilità delle opere realizzate, riguardando detta prova un fatto costitutivo della pretesa azionata.
In definitiva, il motivo si palesa inammissibile.
3.Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa ed errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
La tesi del ricorrente è che la Corte territoriale non avrebbe dovuto avvalersi, al fine di dichiarare estinto per compensazione il suo credito, di una scrittura privata non registrata e quindi inefficace anche rispetto all’obbligo di pagamento del canone locatizio.
Non solo: non avrebbe esaminato la eccezione di inammissibilità della domanda di compensazione formulata da F.C. per non essere stata proposta nelle forme della reconventio reconventionis, dovendosi considerare palese che F.C. non aveva chiesto né integrato il proprio petitum con il riconoscimento del suo controcredito per la mai avanzata domanda di pagamento dei canoni di locazione. La Corte territoriale sarebbe, dunque, incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo accolto l’appello incidentale ritenendo esistente un credito, quello relativo al pagamento dei canoni locatizi, mai richiesto né accertato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La mancata registrazione del contratto, che nel caso di specie deve ritenersi provata, in quanto emerge dalla sentenza ed è riconosciuta dal controricorrente-sebbene debba sottolinearsi che non si capisce la ragione per la quale il ricorrente insiste, peraltro erroneamente, sulla preclusione di qualsiasi efficacia sanante della registrazione tardiva – non giova al ricorrente.
Anche a prescindere dalla questione circa la ricorrenza delle condizioni per la rilevabilità per la prima volta in Cassazione della nullità del contratto di locazione non registrato, assume carattere assorbente la seguente considerazione: la pretesa dell’odierno ricorrente alla restituzione delle somme spese per realizzare i lavori sull’immobile di cui aveva la detenzione, non trovando causa nel contratto di locazione perché nullo, avrebbe dovuto fondarsi non già sul titolo contrattuale, ma sull’azione di ripetizione dell’indebito o sull’arricchimento ingiustificato, in via residuale, ed essere supportata dai relativi oneri di allegazione e di prova.
Pertanto, anche ammessa la nullità del contratto di locazione non registrato, non risulta che il ricorrente abbia mai domandato la restituzione dell’indebito o l’arricchimento ingiustificato.
La quaestio disputandi riguardava invece il titolo contrattuale: la locazione o il successivo contratto di comodato.
Il venir meno del titolo locatizio non è di utilità per il ricorrente, perché quand’anche, seguendo il suo ragionamento, dovesse ritenersi venuta meno l’incertezza che aveva necessitato la decisione della sentenza impugnata, non gli basterebbe invocare l’unico titolo contrattuale – valido – quello fondato sul contratto di comodato, per la ragione che al comodatario spetta il rimborso delle spese fatte solo per realizzare opere necessarie ed urgenti.
In ordine alla denunciata pretermissione dell’eccezione di inammissibilità quanto alla mancata proposizione dell’eccezone di compensazione nelle forme della reconventio reconventionis, non risulta che essa sia stata formulata. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 28/10/2015, n. 21926).
4. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente assume la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. In via subordinata, deduce che il giudice a quo avrebbe operato un erroneo collegamento tra la scrittura privata che avrebbe documentato un contratto di locazione ed il computo metrico dei lavori, senza farsi carico di verificare se i lavori in esso indicati fossero quelli autorizzati con la scrittura privata e fatti oggetto di compensazione.
Il motivo è inammissibile, perché si concretizza nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, introdotto surrettiziamente nel giudizio di legittimità, attraverso l’invocazione di una non ricorrente violazione, da parte del giudice a quo, del principio di distribuzione dell’onere probatorio. Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale, solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, n. 5 oggi vigente si risolve in un tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598).
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 4, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021