Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2920 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17934/2019 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in Roma V.le Delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nanula Valentina, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministro dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

L.L., cittadina *****, propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 18.5.19, l’ha rigettato, osservando che: la ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile, relativamente ai fatti che l’avrebbero spinta ad allontanarsi dalla Cina (la ricorrente aveva dichiarato di essere stata costantemente braccata dalla polizia per la sua adesione al culto di ***** – a cui favore avrebbe anche esercitato attività di proselitismo – e che era poi tornata a casa dei genitori non ostante il pericolo di essere catturata, recandosi anche presso l’ambasciata italiana per il rilascio del visto sul passaporto, sfuggendo ai controlli della polizia, allegando al riguardo anche un parere pro-veritate) venendo in rilievo una vicenda personale inattendibile; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di pene capitali, di trattamenti degradanti o inumani, data l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di allegazioni specifiche, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo emerso un effettivo radicamento del ricorrente in Italia.

L.L. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver il Tribunale assolto all’onere di cooperazione istruttoria. La ricorrente, al riguardo, si duole del fatto che il Tribunale abbia negato le protezioni sussidiaria ed umanitaria per la non credibilità del racconto della ricorrente, senza considerare la situazione socio-politica della Cina in ordine alle vicende di repressione dei culti religiosi e alla limitazione della libertà religiosa.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in ragione dell’attuale situazione del paese d’origine della richiedente, in cui si riscontrava un’effettiva limitazione e violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, come comprovato la circostanza che la stessa ricorrente era ricercata, in Cina, dalla polizia per la sua attività di proselitismo nell’ambito della chiesa di Dio Onnipotente, essendosi rifugiata in Italia a seguito dell’arresto due compagne aderenti alla stessa chiesa.

Il primo motivo è inammissibile.

Invero, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 33858/19; n. 16925/18; n. 28862/18).

Nel caso concreto, la vicenda narrata dalla ricorrente è stata ritenuta non credibile, relativamente all’asserita attività di proselitismo e guida della Chiesa del “Dio Onnipotente”, con argomentazioni dettagliate non censurabili in sede di legittimità; di conseguenza, sussistono i presupposti dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cfr. Cass., n. 33858 cit. per cui, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, in quanto l’allegata condizione individuale di vulnerabilità – limitata ai motivi di persecuzione religiosa – risulta esclusa dalla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della ricorrente in ordine all’attività di proselitismo e guida del movimento della Chiesa del “Dio Onnipotente”.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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