Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29200 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34579-2018 proposto da:

CALISA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BOZZO;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 660 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO GIULITTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 778/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza n. 513 depositata il 31.5.2018 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha ritenuto sussistente tra C.F. e Calisa s.p.a. un rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato e, circoscritto l’ambito della conciliazione intervenuta tra le parti il 15.1.2020 ai soli aspetti retribuitivi, ha rinvenuto la nullità del licenziamento – per vizio di forma l’intimato al lavoratore in data 1.12.2009, con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro la L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (nel testo precedente le modifiche della L. n. 92 del 2012).

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto che l’atto di conciliazione non aveva riguardato il licenziamento (al quale non si era fatto riferimento né nelle premesse né nel corpo della transazione) in quanto, dal senso letterale dell’atto si evinceva che le parti avevano voluto regolare “le differenze pregresse attinenti ai periodi, di imbarco effettuati su navi della società”; in ordine all’intimazione del licenziamento, la Corte rilevava che non vi era prova della consegna della lettera di licenziamento dell’1.12.2009, sussistendo, sul punto, contraddittorietà tra le deposizioni dei testimoni M. e T., nonché inverosimiglianza dell’attendibilità, posto che la lettera non era stata depositata in giudizio dalla società bensì ricostruito il tenore letterale, dai testimoni a notevole distanza di tempo (la prova delegata era stata espletata nell’aprile 2014).

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1965,2113,1362,1363 e 1367 c.c. e art. 411 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato l’atto di conciliazione intervenuto tra le parti, conducendo, il senso letterale delle parole, nella direzione opposta di quella esposta nella sentenza impugnata, dovendosi ritenere comprendere altresì la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro progressi; né le pretermesse dell’atto potevano limitarne l’oggetto; inoltre, la comune volontà di definire ogni ragione tra le parti emerge dal comportamento concludente posteriore al contratto transattivo (prossimità temporale tra licenziamento e transazione, inerzia del lavoratore protratta per 20 mesi, mancata reiscrizione a turno particolare del Cannata dal gennaio 2910 in poi).

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsà applicazione degli artt. 112,116 e 434 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte territoriale, violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del prudente apprezzamento delle prove ove ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni rilasciate dal testimone T..

3. Va premesso, con riguardo all’eccezione proposta da parte contro ricorrente, che nessun profilo di inammissibilità presenta la procura ad litem allegata dal, difensore del ricorrente quale ultimo foglio dell’atto (spillato al ricorso), documento nel quale è individuato il provvedimento da impugnare, recante una data ampiamente successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, essendo del tutto indifferente all’ordinamento la modalità attraverso cui si forma il rapporto interno tra la parte e il suo procuratore, con conseguente irrilevanza dell’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, non essendo tale requisitò previsto a pena, di nullità (cfr. Cass. n. 29251 del 2020, Cass. nn. 5577 del 2019, Cass. n. 7014 del 2017, Cass. n. 19560 del 2006, Cass. n. 4368 del 2003, Cass. n. 4038 del 1999).

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Sono meritevoli di accoglimento le doglianze sulle violazioni dei, canoni esegetici negoziali in quanto la Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione delle regole legali dettate dall’ordinamento giuridico, con particolare riferimento all’interpretazione letterale dell’atto, da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi, dell’art. 1363 c.c..

Questa Corte ha affermato che, in tema di interpretazione, è necessario procedere, ai sensi dell’art. 1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l’espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confronta fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. da ultimo Cass. n. 13595, del 02/07/2020, Cass. n., 20294 del 26/07/2019).

4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati, in quanto ha trascurato sia il significato letterale complessivo delle parola come risultanti nel corpo dell’intero atto i sia il comportamento concludente delle’, parti successivo alla stipulazione della conciliazione, circoscrivendo l’oggetto della transazione alle differenze retributive pretese dal C. in relazione a pregressi periodi di imbarco in quanto ha ricavato la volontà delle parti esclusivamente dalle premesse del “Verbale di accordo in sede sindacale” (ove si, dava atto che “il sig. C.F. richiedeva alla Calisa s.p.a. differenze pregresse attinenti ai periodi di imbarco effettuati su navi della medesima società” e che “la Calisa s.p.a. contestava spettanza e misura delle somme richieste”), omettendo di valutare l’intenzione delle parti come espressa nella parte dichiarativa (punto n. 3) dell’atto è come ricavabile dal comportamento successivo.

La sentenza impugnata, dando atto di prediligere il criterio dell’interpretazione letterale, ha trascurato di esaminare il significato della rinunzia contenuta nella dichiarazione finale dell’accordo ove è previsto uno specifico riferimento testuale alla “cessazione” dei rapporti di lavoro (ossia ove si legge che “3. Il sig. C.F., nell’accettare quanto sopra anche in via di transazione irrevocabile, rilascia quietanza per rimporto in oggi percepito e dichiara di non avere altro a pretendere dalla società Calisa s.p.al. per qualsivoglia causa, ragione o titolo, anche se prima d’ora mai fatto valere, ovunque connesso con i rapporti di lavoro intercorsi con la medesima società e con la loro cessazione”); inoltre, la Corte distrettuale, non ha ritenuto di interpretare l’atto anche mediante circostanze desumibili aliunde che potessero assumere significato univoco e concludente, come la circostanza della stipulazione dell’atto di conciliazione sindacale a circa un mese e mezzo di distanza dal licenziamento, l’ampio lasso di tempo decorso tra la conciliazione e la reazione del lavoratore, la mancata reiscrizione a turno particolare.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 7653,del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del 2006; Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1170 del 2004); non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove si assuma che il giudice di merito non abbia considerato alcuni documenti oppure fatti secondari dedotti dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il Vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ne ricorrano i presupposti.

5.1. Nel caso in esame la censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile perché dedotta in riferimento a deposizioni di testimoni; né vi è spazio per riqualificare la stessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che non si lamenta l’omesso esame di specifici fatti storici, bensì esclusivamente la dedotta erronea valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal testimone T.; la valutazione della prova testimoniale si risolve, peraltro, in un’inammissibile critica dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, al quale sono rimessi in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento; l’assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

6. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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