Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.29204 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11523-2015 proposto da:

B.L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO LALLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

nonché contro COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 376/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/10/2014 R.G.N. 350/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA STEFANO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 24.10.2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.L.A. volta al riconoscimento dei benefici assistenziali spettanti alle vittime del dovere per aver perduto la capacità di procreare a seguito di parotite epidermica bilaterale contratta nello svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico presso una scuola materna del comune di Castelnuovo Magra.

La Corte, in particolare, ha ritenuto doverosa una lettura restrittiva della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, lett. c) ed e), che limitasse sotto il profilo del rischio protetto l’equiparazione dei dipendenti pubblici ai soggetti di cui al L. n. 466 del 1980, art. 3, in modo da tutelare soltanto l’assunzione di rischi qualificati legati alla custodia e vigilanza di infrastrutture di particolare rilevanza o alla preservazione della pubblica incolumità; sotto altro profilo, ha ritenuto inammissibili le nuove prospettazioni in fatto veicolate in appello circa le mansioni concretamente svolte presso la scuola cui l’istante era adibito.

Avverso tali statuizioni B.L.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Castelnuovo Magra è rimasto intimato.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità delle ulteriori prospettazioni in fatto circa le mansioni da lui concretamente svolte, che erano state rassegnate in sede di appello sulla scorta della declaratoria contrattuale della qualifica di collaboratore scolastico.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 563, lett. c) ed e), per avere la Corte territoriale ritenuto che la qualifica di vittime del dovere, così come derivante dalla norma cit., non fosse applicabile ai dipendenti pubblici occupati nelle scuole, difettando con riguardo a questi ultimi quelle particolari situazioni ambientali e operative che possono giustificare l’equiparazione alle vittime del terrorismo.

Tale ultimo motivo va esaminato con priorità rispetto al primo, in considerazione della sua potenziale valenza assorbente, ed è infondato.

L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce che debbano considerarsi “vittime del dovere” “i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Nell’interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017).

Ciò, d’altra parte, non significa che qualunque infermità contratta “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari” ovvero “in attività di tutela della pubblica incolumità” sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di “vittima del dovere”: come correttamente rilevato dai giudici di merito, l’equiparazione con i soggetti di cui alla L. n. 466 del 1980, art. 3, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la “vigilanza ad infrastrutture civili e militari” e le “attività di tutela della pubblica incolumità” costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.

Ne’ può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”, conferma semmai che la ricorrenza di “particolari condizioni ambientali od operative” può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati.

Così ricostruita la portata precettiva della norma, balza evidente l’infondatezza della censura: lungi dal voler indiscriminatamente estendere la qualifica di “vittime del dovere” a tutti coloro che riportino infermità dipendenti da causa di servizio, per come sostenuto in ricorso, la norma di legge ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per “particolari condizioni ambientali od operative”. Di talché, non possedendo l’attività di vigilanza e tutela dell’incolumità ch’e’ propria di un collaboratore scolastico presso una scuola materna quella speciale pericolosità che è richiesta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, affinché le infermità riportate in conseguenza di eventi verificatisi durante il suo svolgimento possano guadagnare a chi ne è stato colpito la condizione di vittima del dovere, trattandosi – come peraltro ammesso da parte ricorrente – di personale addetto a compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni al di fuori dell’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di pulizia dei locali e di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola, la censura si rivela affatto infondata.

Il ricorso, assorbito il secondo motivo, va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente, secondo soccombenza.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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