Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29205 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29268-2015 proposto da:

R.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LOREDANA DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 1758/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.6.2015, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di R.A. volta a conseguire l’indennizzo previsto dalla L. n. 229 del 2005 in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide;

che avverso tale pronuncia R.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito rigettato le istanze istruttorie volte a dimostrare la compatibilità delle sue malformazioni con l’assunzione del farmaco talidomide da parte della di lei madre durante la gravidanza, sul presupposto che ella, essendo nata nel 1969, non avrebbe avuto comunque diritto a beneficiare dell’indennizzo de quo, siccome normativamente circoscritto ai nati tra il 1959 e il 1965, periodo durante il quale il farmaco in questione (tenuto conto anche della sua scadenza triennale) poteva essere regolarmente assunto; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, per non avere la Corte territoriale proceduto all’accertamento della compatibilità tra le malformazioni da lei accusate e l’etiologia prospettata, prospettando, in caso affermativo, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 14 del 2009, art. 31, comma 1-bis, nella parte in cui riconosce l’indennizzo ai soli nati tra il 1959 e il 1965;

che, nelle more del giudizio, è sopraggiunto il D.L. n. 113 del 2016, art. 21-ter, (conv. con L. n. 160 del 2016), il cui comma 2 ha esteso l’indennizzo per cui è causa anche a coloro che, ancorché nati fuori del periodo 1959-1965, presentino “malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”; che è consolidato il principio secondo cui, allorché il ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. in tal senso Cass. n. 13460 del 2016, sulla scorta di Cass. nn. 5224 del 1998 e 5888 del 2005);

che, nel riesaminare la vicenda, il giudice del rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo cui, posto che l’invocazione dell’ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.);

che, in ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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