Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29206 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10910-2016 proposto da:

M.C., M.M., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrenti principali –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

nonché contro M.C., M.M.;

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1548/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2016 R.G.N. 707/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 21.1.16, la corte d’appello di Palermo -in riforma della sentenza 9.7.15 del tribunale di Trapani – ha rigettato la domanda volta al conseguimento dei benefici assistenziali per le vittime del dovere presentata dei congiunti del signor M., deceduto in incidente stradale occorso per raggiungere una manifestazione delle forze armate.

Avverso tale sentenza ricorrono i congiunti del M. per un motivo, cui resistono con controricorso il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, che propongono ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui resistono a loro volta i signori M. con controricorso illustrato da memoria.

Con unico motivo del ricorso principale si deduce violazione della L. 266 del 2005, art. 1 comma 564, D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, relazione alla nozione di missione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si propone ricorso dell’art. 360 c.p.c., ex n. 1 per difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi degli artt. 3 e 63 del testo unico pubblico impiego nonché 7 e 1 33 del codice del processo amministrativo.

Il ricorso principale è fondato.

Questa Corte si è già occupata della vicenda in discorso, con riguardo ad identiche pretese avanzate da altra vittima del medesimo incidente, nella sentenza Cass. Sez. L, n. 6312 del 9.3.21, le cui argomentazioni possono essere qui riprese con applicazione al caso oggi sub judice.

La controversia verte sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e, sulla specifica vicenda all’esame ora del Collegio, anche Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Al successivo art. 1, comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.

E’ stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E’, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.

La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: “… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

La riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalla Corte (sia a sezioni Unite, nella sentenza n. 15487 dei 2017, sia a sezione semplice, Sez. L, 16569 del 2020 nonché Sez. L, n. 6312 del 2021) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale e riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall’utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni meteorologiche, così come accertato definitivamente in sede penale.

Le medesime considerazioni possono essere richiamate a supporto della decisione inerente al medesimo tragico evento, dovendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto alla stregua dell’accertamento posto a fondamento della richiamata decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 15487 del 2017, a sua volta fondata sul giudicato penale, da cui emerge che l’evento si verificò in situazione straordinaria dipesa da ragioni peculiari che aggravarono il rischio normalmente connesso all’attività espletata.

Il ricorso incidentale condizionato è infondato, avendo questa corte ha già affermato in più sentenze delle sezioni unite la giurisdizione del giudice ordinario in materia. In particolare, Sez. U, Sentenza n. 23300 del 16/11/2016 (Rv. 641631 – 01), e Sez. U -, Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018 (Rv. 647915 – 01), hanno infatti statuito che, in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.

Accertata irretrattabilmente la sussistenza della condizione di fatto del sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, per l’ulteriore esame del gravame in ordine ai benefici assistenziali pretesi e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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