Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29207 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3887-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4807/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 4087/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da A.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo fosse, nel suo complesso, “generico, inverosimile e non verificabile”, sostanzialmente riconducibile ad una vicenda di una faida familiare per motivi ereditari; quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso che nella zona di provenienza del richiedente protezione (Nigeria) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionali indicate (rapporto EASO 2018); circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ne ha negato i presupposti;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame sulla credibilità delle dichiarazioni e, quindi, una “motivazione apparente” (il tutto in pretesa violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3);

la censura va dichiarata inammissibile, secondo quanto già statuito da questa Corte rispetto a motivo formulato dallo stesso difensore in modo analogo (v. Cass. n. 10054 del 2021); innanzitutto è errato il riferimento al parametro normativo processuale alla cui stregua è svolto, sul punto, il ricorso: se la motivazione fosse (per ipotesi) del tutto inesistente si sarebbe al cospetto di violazione censurabile non l’art. 360 c.p.c., ex n. 5, ma ex n. 4 della stessa norma, nonché ex art. 132 c.p.c.; inoltre la sentenza impugnata non ha affatto omesso di valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale e, in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, se effettuata secondo i criteri previsti nel dell’ del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 14674 del 2020), che nella specie neanche sono messi efficacemente in discussione, dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. n. 13578 del 2020; Cass. n. 14674 del 2020; Cass. n. 11925 del 2019), censurabile nei ristretti limiti del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;

2. con il secondo mezzo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “in relazione alla protezione sussidiaria o quantomeno umanitaria”; si deduce che le principali fonti di conoscenza della situazione generale in Nigeria rappresentano una situazione ancora precaria con riferimento alla sicurezza all’ordine pubblico e al rispetto dei più essenziali diritti fondamentali dell’uomo;

la censura è inammissibile;

la Corte territoriale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 6 della sentenza impugnata) ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente protezione non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, doglianze neanche adeguatamente prospettate dall’odierno ricorrente (cfr. Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (v., tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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