LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3712-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1238/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 2726/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 2 agosto 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario della Nigeria e di aver dovuto abbandonare il proprio Paese raggiungendo l’Italia dopo aver gettato dell’acido addosso al padre della ragazza che voleva sposare che non aveva acconsentito al matrimonio – ed anzi lo aveva picchiato con altri tre uomini causandogli la cecità di un occhio – essendo lui cristiano e lei musulmana;
– Il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la decisione è stata confermata in secondo grado;
– il ricorso è affidato a un unico motivo;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del L. n. 241 del 1990, art. 3;
– il ricorso è fondato e deve essere accolto;
– sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti, Cass. n. 4557 del 2021) secondo cui il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;
– a tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 29147 del 2020);
– nel caso di specie la Corte omette del tutto tale indicazione, non facendo alcun riferimento alle fonti informative necessarie per la determinazione della situazione in Nigeria così incorrendo nella lamentata violazione di legge, omissione, questa tanto più grave se si considera il circostanziato racconto del ricorrente da cui si evince che lo stesso aveva addirittura perduto un occhio e su tale aspetto nessuna comparazione è stata compiuta;
– il ricorso deve, quindi, essere accolto;
– il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021