LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20162-2015 proposto da:
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, (già
Società Agricola Coop. MILKON Alto Adige), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI RADIOTELEGRAFISTI 41, presso lo studio del Dott. FABIO LACALAMITA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO LACALAMITA, GUIDO ANASTASIO PUGLIESE;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 35/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 20/06/2015 R.G.N. 19/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, dichiarando l’Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalla Società Latte Montagna Alto Adige Società Agricola Cooperativa (già Società Cooperativa Agricola Milkon Alto Adige), non essendo, la stessa, beneficiaria del regime di esenzione, contemplato dalla L. n. 991 del 1952, art. 8, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani;
la Corte territoriale, richiamandosi all’orientamento di questa Corte affermato con sentenza Cass. n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla L. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, fra cui non rientrano quelli di appartenenza della società appellante;
ha stabilito inoltre che l’inclusione della L. n. 991 del 1952, art. 8, nell’Allegato 1, voce n. 1266 del D.Lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico;
la cassazione della sentenza è domandata dalle Società Latte Montagna Alto Adige Società Agricola Cooperativa (già Società Cooperativa Agricola Milkon Alto Adige), sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
l’Inps e l’Inail hanno opposto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
parte ricorrente, col primo e col secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 991 del 1952, art. 8, dell’art. 15 delle preleggi con riferimento alla norma da ultimo citata, della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5 e del D.Lgs. n. 179 del 2009 con riferimento a quest’ultima disposizione, della L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14; col terzo motivo ribadisce la propria ricostruzione del quadro normativo in materia, circa l’attuale vigenza della L. n. 991 del 1952, art. 8, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi in merito alla prospettazione secondo cui è quanto meno opinabile che in tre distinti provvedimenti il legislatore avesse posto in essere un lapsus calami; col quarto motivo chiede la cassazione della statuizione di compensazione delle spese di lite per l’assoluta novità della questione;
nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., regolarmente notificato all’INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima – per eccesso di delega – l’inclusione della L. n. 991 del 1952, art. 8, nell’Allegato, 1 voce 1266 del D.Lgs. n. 179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l’applicazione;
pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese del grado di legittimità sono compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, all’Udienza, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021