LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10374/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
G.S. Verniciature, in persona del suo rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Boccadifuoco, elettivamente domiciliata in Roma, via Louis Pasteur n. 70, presso lo studio dell’Avv. Mario Menghini;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 203/4/17, depositata il 23 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Cons. Salvatore Leuzzi.
RILEVATO
che:
– La contribuente veniva sottoposta a verifica sul corretto utilizzo di somme erogate in suo favore a titolo di contributo comunitario e nazionale ex L. n. 488 del 1992 per gli anni 2004 e 2005. La Guardia di Finanza di Augusta (SR) redigeva PVC. Veniva successivamente notificato alla G.S. Verniciature s.r.l. (in allora G.S. Costruzioni s.r.l.) un avviso di accertamento mirato al recupero dell’IVA, Ires e Irap, avuto riguardo all’anno 2006, sulle fatture emesse dal fornitore COMETA s.r.l., corrispondenti a prestazioni in realtà non eseguite nell’anno in parola ma in quello successivo.
– La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo.
– Il successivo appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla CTR.
– Il ricorso per cassazione erariale è affidato a un solo motivo.
– Resiste con controricorso la contribuente.
– Agenzia e contribuente hanno depositato successive memorie.
CONSIDERATO
che:
– Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40, 41-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter, per avere il giudice a quo trascurato che le opere fatturate nel 2006 da Cometa, in detta annualità non erano state realizzate.
– Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
– Come evidenziato dalla CTR in sentenza (v. penultimo cpv.) “non è controverso fra le parti che le prestazioni di cui alle fatture disconosciute per violazione del principio di competenza siano state effettivamente rese alla società utilizzatrice nell’anno successivo”. In buona sostanza, il giudice regionale mette in risalto come pacifico il dato della realizzazione delle opere nell’anno successivo a quello in cui incongruamente queste ultime venivano fatturate.
– Significativamente il collegio d’appello, per un verso, constata la violazione del principio di competenza, per altro verso si astiene dallo stigmatizzarlo.
– Ciò ancorché nella cornice del D.P.R. n. 917 del 1986 i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrano a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di competenza, non in un esercizio liberamente e occasionalmente prescelto.
– Nello specifico, in tema di reddito d’impresa, il D.P.R. cit., art. 75 (ora art. 109), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza (v. Cass. n. 3418 del 2010; v. anche Cass. n. 6331 del 2008; Cass. n. 3809 del 2007; Cass. n. 16198 del 2001; Cass. n. 7912 del 2000).
– Ne’ può ragionevolmente sostenersi che l’imputazione dei costi ad un esercizio piuttosto che ad un altro sia neutra ai fini impositivi, atteso che il contribuente non può “essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi” (v. Cass. n. 18401 del 2018 e Cass. n. 3418 del 2010 cit.).
– Il ricorso dev’essere in ultima analisi accolto. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
– Le spese dei gradi di merito vanno compensate; quelle relative al giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa fra le parti interamente le spese delle fasi merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021