Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29216 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8144 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

D.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 2/B, presso lo studio dell’Avv. Picone Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 4 settembre 2014, n. 4462/2014;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

FATTI DI CAUSA

In data 29 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento in relazione all’anno di imposta 2006. Attraverso l’atto impositivo, appurati maggiori redditi, venivano recuperati a tassazione importi dovuti a titolo di Irpef, Irap e IVA.

Il procedimento di accertamento con adesione si concludeva negativamente. La CTP rigettava il ricorso della contribuente avverso l’avviso, ancorché D.R. deducesse la notifica di quest’ultimo a distanza di soli sei giorni dalla notifica – in data 23 dicembre 2011 – del correlato PVC.

La CTR respingeva il successivo appello della contribuente.

Quest’ultima ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi di censura. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR ritenuto che l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento fosse sufficientemente giustificato dalla imminente decadenza del potere accertativo.

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato di considerare la circostanza dell’omessa allegazione all’atto di accertamento dell’autorizzazione, da parte dell’autorità amministrativa competente avuto riguardo ricorso allo strumento delle indagini finanziarie; detto motivo, pertanto, resta assorbito.

Nella specie non è contestata l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, cit..

La CTR ha disatteso il motivo d’appello afferente il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’evocato art. 12, comma 7, ai fini della notifica dell’avviso di accertamento; lo ha fatto stringatamente, evidenziando che “l’Ufficio ha indicato nell’atto impugnato le ragioni di urgenza per cui nessuna nullità può rilevarsi al riguardo. Circa poi le ragioni addotte (imminente scadenza del termine di decadenza del potere accertativo) la Commissione rileva che la stessa Cassazione, con sentenza n. 20769 dell’11.9.2013, ha affermato che tale circostanza è di per sé una valida ragione di urgenza”.

La sentenza d’appello si pone in contrasto con il consolidato insegnamento giurisprudenziale nomofilattico, cui questa Corte intende dare continuità, insegnamento secondo cui in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa (v. Cass., Sez. Un., n. 24823 del 2015; v. anche Cass. n. 22786 del 2015 e Cass. n. 8749 del 2018; v. anche Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017). Pertanto, non è idonea a giustificare l’urgenza la mera allegazione dell’impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo, salvo l’amministrazione non offra come giustificazione dell’urgenza la prova che l’esercizio nell’imminenza del decorso del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull’attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, a pena di vederne dissolta la finalità di recupero delle imposte ritenute non versate dal contribuente. Il che vuol dire che l’imminenza della scadenza del termine non integra di per sé l’urgenza – come per converso adombrato dalla CTR nella decisione appellata ma, semmai, l’insorgenza di fatti concreti e precisi – nella specie, non dedotti, men che meno dimostrati – che possano rendere giustificata l’attivazione dell’Ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio, a pena di vedere decaduta l’amministrazione (v. anche Cass. n. 1869 del 2014; Cass. n. 3142 del 2014; Cass. n. 9424 del 2014). L’Amministrazione finanziaria non ha indicato alcun fatto concreto che giustificasse l’emissione ante tempus dell’atto fiscale impositivo, non potendosi valorizzare la circostanza – invero, l’unica dedotta dall’Agenzia delle entrate – della scadenza del termine “utile” per l’emanazione dell’atto impositivo.

La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio vanno compensate essendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia maturato solo in costanza di esso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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