LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24816/2015 R.G. proposto da:
A.I. e A.S., rappresentati e difesi dall’avv. Porta Olga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sulli Renata, sito in Roma, via del Tritone, 160;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3314/52/15, depositata il 2 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
RILEVATO
Che:
– A.I. e A.S. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 aprile 2015, che, respingendo l’appello principale dai medesimi proposto, nonché quello proposto da A.V., e accogliendo il gravame erariale, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati gli imponibili della AV Carni s.r.l., recuperate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;
– dalla sentenza impugnata si evince che con tale atto era stato contestato agli odierni ricorrenti, quali amministratori di fatto della società, e ad A.V., legale rappresentante della medesima, una pluralità di violazioni tributarie, tra cui l’omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta, l’occultamento di documenti contabili e, conseguentemente, l’esercizio di un’attività di impresa, avente ad oggetto la commercializzazione di carni, in totale evasione di imposta;
– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i ricorsi proposti da A.I. e A.V., mentre aveva accolto quello proposto da A.S. in ragione della mancata dimostrazione della sua qualità di socio e amministratore di fatto della AV Carni s.r.l.;
– quindi, ritenuta l’ammissibilità dei ricorsi originari proposti da A.I. e A.V., ha disatteso il gravame principale di questi ultimi e accolto quello incidentale dell’Ufficio evidenziando l’assenza dei vizi di nullità del provvedimento allegati dai contribuenti e dimostrati gli elementi fattuali posti a fondamento dell’atto impositivo;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente la loro qualità di amministratori di fatto della società sulla base di elementi indiziari privi di valore concludente;
– evidenziano che privi di rilevanza erano le circostanze relative alla proprietà dei locali in cui era esercitata l’attività di impresa in capo ad A.I. e che A.S. ebbe a rispondere al telefono alle chiamate dei verificatori che comunicavano la riapertura delle operazioni di verifica, aggiungendo che essi contribuenti si erano limitati a sostituire il legale rappresentante della società negli adempimenti “necessari” a seguito della malattia che aveva colpito quest’ultimo;
– il motivo e’, quanto alla prospettata violazione di legge, infondato;
– la Commissione regionale dà atto che il processo verbale di constatazione – cui implicitamente conferisce attendibilità sotto il profilo probatorio – evidenzia che A.I. “detiene saldamente la gestione delle attività commerciali espletate attraverso le varie società costituite nel tempo dal fratello V.”, mentre A.S. si occupa “di tutto quello che riguarda i rapporti con i clienti insolventi, nonché i rapporti contrattuali e le trattative con i clienti sui prezzi da applicare”;
– tali circostanze fattuali, valutate unitamente ai già menzionati dati rappresentati dal possesso dei locali in cui era svolta l’attività di impresa in capo ad A.I. e al ruolo assunto da A.S. nella interlocuzione con gli agenti verificatori, nonché all’assenza di elementi rivelatori di un’organizzazione societaria articolata all’interno della quale tali soggetti operavano con poteri gestori limitati, sono idonee a fondare il ragionamento presuntivo posto dall’Ufficio a fondamento dell’atto impositivo;
– inammissibile e’, poi, il motivo in relazione alla censura per vizio motivazionale formulata, risolvendosi in una contestazione della logicità della motivazione;
– infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione illogica – al pari di quello di motivazione insufficiente o contraddittoria – non è più deducibile quale vizio di legittimità;
– con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, e, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, art. 277 c.p.c., L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e art. 41 Carta UE, per aver il giudice di appello omesso di rilevare la violazione del contraddittorio;
– sottolineano, sul punto, che il verbale di constatazione era stato redatto in assenza del contraddittorio con A.V., legale rappresentante della società, e che non rilevava la conoscenza dell’atto in capo ad A.S., non potendosi riconoscere allo stesso la qualità di amministratore di fatto della AV Carni s.r.l.;
– il motivo è inammissibile, in quanto poggia sull’assunto, smentito dalla sentenza impugnata e non aggredito in questa sede con utile motivo di censura, che A.S. non fosse amministratore di fatto della società;
– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di valide attività difensiva della parte vittoriosa; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021