Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29225 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25399/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

C.G. (C.F.: *****);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia (sez. dist. Catania) n. 3225/17/2014, pronunciata il 19 giugno 2014 e depositata il 23 ottobre 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 giugno 2021 dal Consigliere Fabio Antezza;

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza n. 131/01/2009 emessa dalla CTP di Ragusa di accoglimento dell’impugnazione di cartella di pagamento emessa, a seguito di liquidazione della dichiarazione, per recuperare a tassazione IVA.

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata oltre che dal ricorso, con riferimento al periodo d’imposta 2004 la contribuente dichiarò (nel relativo quadro “VL”) Euro 181.823,00 di credito IVA (relativo all’anno precedente) usato in compensazione ma ne utilizzò, in concreto, l’importo maggiore di Euro 202.059,00, con conseguente recupero da parte dell’A.E. della differenza tra i due importi.

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado ritenendo, nella specie, applicabile il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (in tema di versamento unitario e compensazione) in forza di compensazione tra IVA e contributi INPS.

Nel ritenere operante la compensazione di cui innanzi la CTR, in particolare, mosse dalle prospettazioni difensive della contribuente la quale evidenziò di aver effettuato il dovuto versamento INPS (per Euro 22.481,43) ma che, per errore di “Poste Italiane”, il detto versamento fu registrato per il solo importo di Euro 2.248,23, con conseguente ulteriore successivo versamento di altri 20.233,00 (che quindi intese compensare con l’IVA).

3. Contro la sentenza d’appello l’A.E., come detto, ricorre con un motivo mentre la contribuente, correttamente intimata, non si costituisce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito evidenziati.

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, sostanzialmente, per aver la CTR ritenuto operante la compensazione nonostante l’assenza di indicazione in dichiarazione dei crediti.

2.1. Il motivo di ricorso è fondato in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16463, in motivazione, oltre che la cospicua giurisprudenza da essa richiamata) per cui la compensazione costituisce una “possibile” modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria solo nei casi espressamente previsti.

Ne consegue la dedotta violazione di legge non avendo la CTR (secondo quanto è dato evincere dalla stessa statuizione) ritenuto che, con riferimento al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), ai fini dell’operatività della compensazione, necessita che si tratti, come invece specificato dalla citata norma, di versamento unificato e di crediti risultanti dalla dichiarazione.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso (nei termini di cui innanzi), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettato il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spere relative ai gradi di merito ed al presente giudizio di legittimità, anche in forza degli evidenziati esiti dei gradi di merito e della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente con compensazione delle spese relative ai gradi di merito ed al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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