Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29226 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8045/2015 R.G. proposto da T.A. e Tr.Al., in proprio e quali soci della General Ricambi dei F.lli T.A. e Tr.Al. s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 24/01/2006, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio degli avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 7470/02/14, depositata il 29 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 7470/02/14 del 29/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da T.A. ed Tr.Al., in proprio e nella qualità di soci della cessata General Ricambi dei F.lli T.A. e Tr.Al. s.n.c. (di seguito General Ricambi) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 590/13/11, la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti nei confronti di nove avvisi di accertamento: tre per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 notificati alla società estinta e altri sei notificati ai due soci (tre ciascuno) per IRPEF relativa ai medesimi anni d’imposta, in ragione dell’imputazione del maggior reddito accertato nei confronti della società;

2. avverso la sentenza della CTR T.A. ed Tr.Al. proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

4. con memoria del 06/05/2021, i ricorrenti chiedevano l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia.

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225;

2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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