LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8045/2015 R.G. proposto da T.A. e Tr.Al., in proprio e quali soci della General Ricambi dei F.lli T.A. e Tr.Al. s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 24/01/2006, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio degli avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 7470/02/14, depositata il 29 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 7470/02/14 del 29/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da T.A. ed Tr.Al., in proprio e nella qualità di soci della cessata General Ricambi dei F.lli T.A. e Tr.Al. s.n.c. (di seguito General Ricambi) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 590/13/11, la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti nei confronti di nove avvisi di accertamento: tre per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 notificati alla società estinta e altri sei notificati ai due soci (tre ciascuno) per IRPEF relativa ai medesimi anni d’imposta, in ragione dell’imputazione del maggior reddito accertato nei confronti della società;
2. avverso la sentenza della CTR T.A. ed Tr.Al. proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;
4. con memoria del 06/05/2021, i ricorrenti chiedevano l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
Che:
1. va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225;
2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021