LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9869-2020 proposto da:
O.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Maria Salvatore Annaloro per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
– intimato –
avverso il decreto N. CRONOL. 246/2020 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, depositato il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. O.M., cittadino della Guinea, ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Caltanissetta ne ha rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento a mezzo del quale la competente commissione territoriale aveva, a sua volta, respinto del primo la domanda di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
2. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. Nel racconto reso il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il Paese di origine dopo aver partecipato ad una manifestazione di protesta, in esito alla quale egli era stato arrestato militando tra le prime file del corteo, e di essere fuggito in taxi verso il Mali per poi intraprendere il lungo viaggio che lo aveva condotto in Italia.
4. Con unico motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sul mancato riconoscimento del diritto alla protezione per ragioni umanitarie.
Il tribunale aveva errato nel non valorizzare l’integrazione sociale raggiunta in Italia dallo straniero e l’effettiva compromissione dei diritti umani a cui egli sarebbe stato esposto in caso di rientro in Guinea.
La condizione di vulnerabilità restava integrata dalla necessità per il richiedente di sottoporsi a “sedute psicosociali”, con la presenza di un mediatore, della sociologa e dell’assistente sociale, e siffatta sua condizione avrebbe richiesto una più approfondita istruttoria, anche d’ufficio.
Erano stati prodotti la relazione psicosociale, l’attestato di frequenza, il progetto di integrazione con il territorio, l’attestato di partecipazione ad un evento di pulizia del verde pubblico ed il diploma conseguito dal ricorrente.
Della Guinea erano stati evidenziati, nell’atto introduttivo del giudizio di merito, la situazione di precarietà e di instabilità e il quadro critico dei diritti umani, evidenze rispetto alle quali il tribunale aveva mancato di svolgere il proprio ruolo attivo.
5. Il ricorso è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
6. Il Tribunale di Messina dopo aver ritenuto la non credibilità del racconto reso dal richiedente, nel vagliare di questi la richiesta di riconoscimento della protezione per motivi umanitari, ha rilevato la mancata allegazione di evidenze fattuali integranti il necessario stato di vulnerabilità per situazioni individualizzanti, nel corretto rilievo della sostanziale insufficienza, rispetto a queste ultime, della situazione di instabilità del Paese di origine chiamata comunque a correlarsi con la persona del richiedente protezione umanitaria.
Come già rilevato da questa Corte, con principio correttamente applicato dal giudice di merito, si sortirebbe altrimenti l’effetto di prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti e quindi in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).
E’ quello svolto dai giudici di merito un giudizio rispetto al quale la pure dedotta condizione psicologica del ricorrente, peraltro generica e come tale neppure definita in ricorso nei suoi esatti termini, vale in ogni caso come evidenza nuova e quindi inammissibile nel giudizio di legittimità, nella mancata sua tempestiva allegazione nel giudizio di merito.
La pure introdotta questione circa la violazione dell’onere di collaborazione, di cui è gravato il giudice ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, sulla situazione del Paese di origine non tiene conto della mancata allegazione da parte del richiedente, nel giudizio di merito, delle sue condizioni di vita in quei luoghi quale elemento imprescindibile su cui può solo, per il richiamato principio, inserirsi l’invocata attivazione istruttoria ex officio del giudicante.
7. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.
8. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021