Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29235 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8032/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Confab Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 100/65/13, depositata il 19 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 100/65/13 del 19/09/2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP) n. 120/08/11, con la quale era stato accolto il ricorso di Confab Impresit s.r.l. (di seguito Confab) nei confronti di una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di un’iscrizione a ruolo straordinaria conseguente ad una pronuncia della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Confab avverso un avviso di accertamento e riguardava i due terzi dell’importo ritenuto dovuto;

1.2. la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate evidenziando che l’Amministrazione finanziaria si era limitata a iscrivere a ruolo i due terzi dell’importo indicato nell’avviso di accertamento, senza tenere conto delle risultanze del giudizio di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. Confab non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando l’omessa pronuncia con riferimento alla specifica questione posta all’attenzione della CTR e concernente la legittimità della somma iscritta a ruolo a seguito della corretta interpretazione della sentenza della CTP, che ha accolto parzialmente il ricorso di Confab avverso l’avviso di accertamento;

2. il motivo è infondato;

2.1. è vero che la CTR non fa menzione dello specifico motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ma la motivazione della sentenza impugnata implica l’implicito rigetto di detto motivo;

2.2. invero, la sentenza impugnata accerta – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale – che l’Ufficio avrebbe iscritto a ruolo i due terzi di quanto previsto dall’avviso di accertamento originario e non già di quanto conseguente dalla decisione della CTP;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la sussistenza di una motivazione apparente della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, commi 2 e 4;

3.1. in buona sostanza, si evidenzia che, a fronte della specifica indicazione della correttezza dei conteggi effettuati dall’Agenzia delle entrate in sede di emissione del ruolo, così come risultanti dalla sentenza della CTP che ha parzialmente accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento, la CTR avrebbe affermato che la cartella di pagamento sarebbe stata iscritta a ruolo per i due terzi dell’importo indicato nell’avviso di accertamento con affermazione apodittica, che non rende noto l’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di appello a tale valutazione;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. è certamente vero che l’Ufficio ha posto, in sede di appello, la questione della interpretazione della sentenza della CTP resa con riferimento all’avviso di accertamento, sostenendo la correttezza dei calcoli effettuati in sede di iscrizione a ruolo straordinaria e, conseguentemente, la rispondenza degli importi indicati nella cartella di pagamento a quelli risultanti dalla menzionata sentenza;

4.2. tuttavia, è altrettanto vero che – a fronte dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, per il quale l’Ufficio non avrebbe provveduto alla riliquidazione degli importi dovuti secondo quanto previsto dalla menzionata sentenza della CTP – è onere dell’Agenzia delle entrate fornire la prova specifica che a tale riliquidazione si è provveduto a seguito dell’iscrizione a ruolo straordinaria;

4.3. sotto questo profilo, il motivo difetta, altresì, di autosufficienza, non avendo la difesa erariale provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento e della sentenza che ha parzialmente accolto il ricorso promosso contro il prodromico avviso di accertamento, né tali atti vengono allegati al ricorso;

4.4. ed è noto che “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016);

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la CTR avrebbe rigettato l’appello dell’Ufficio con riferimento ad una questione (il superamento del limite di due terzi dell’importo dovuto) che non sarebbe stata mai posta dalla società contribuente, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione;

6. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

6.1. l’Agenzia delle entrate sostiene che la società contribuente non avrebbe mai proposto in giudizio la questione concernente il superamento del limite di due terzi dell’importo indicato nell’avviso di accertamento ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria, ma non trascrive né allega l’originario ricorso del contribuente, sicché non è possibile verificare ex actis l’eventuale sussistenza del vizio contestato;

7. con il quarto motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3, e dell’art. 277 c.p.c., evidenziandosi che la CTR non avrebbe dovuto procedere all’annullamento integrale della cartella di pagamento, ma, in quanto giudice del rapporto, l’annullamento avrebbe dovuto essere disposto solo in parte qua e si sarebbe dovuto procedere alla concreta determinazione delle imposte ritenute dovute;

8. il motivo è fondato;

8.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte “la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare “sua sponte” la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione” (Cass. n. 14547 del 28/05/2019; sottende il medesimo principio Cass. n. 22804 del 09/11/2015 in materia di riduzione di iscrizione ipotecaria);

8.2. la CTR non si è conformata al superiore orientamento giurisprudenziale in quanto, dopo avere accertato che la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria, ha indicato come dovuto dalla società contribuente un importo superiore ai due terzi di quanto accertato dalla sentenza della CTP che ha pronunciato sull’originario atto impositivo, avrebbe dovuto procedere alla conseguente riduzione, nei limiti di quanto effettivamente dovuto, delle somme indicate in cartella, senza procedere all’annullamento integrale dell’atto di riscossione;

8.3. la sentenza impugnata va, dunque, cassata in parte qua affinché il giudice del rinvio applichi il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il giudice tributario accerti che le somme dovute dal contribuente siano inferiori a quelle indicate nella cartella di pagamento deve procedere alla riduzione degli importi indicati nell’atto di riscossione nei limiti di quanto ritenuto effettivamente dovuto, senza disporre l’annullamento dell’intera cartella”;

9. in conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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