Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29237 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28797/2016 R.G. proposto da:

Fintecna Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto della Valle, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma P.zza Mazzini n. 8, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2586/09/16, depositata in data 3 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

Fintecna Spa impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Roma, aveva rigettato l’impugnazione avverso il diniego di rimborso dei maggiori interessi dovuti per il ritardo ultradecennale del rimborso dei crediti Irpeg per le annualità 1992, 1993 e 1994, avuto riguardo, specificamente, alla mancata liquidazione e computo degli interessi per il periodo dal 31 luglio al 31 dicembre 2007 ai fini dell’applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 139 e 140.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Fintecna Spa deposita memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008), art. 1, commi 139 e 140, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, dell’art. 11 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, degli artt. 3,23,53 e 97 Cost..

La contribuente lamenta che la CTR, ai fini del calcolo degli interessi dovuti fino alla data del 31 dicembre 2007, abbia ritenuto applicabile il criterio del semestre intero – e, dunque, validamente calcolato quale ultimo semestre utile quello scaduto il 31 luglio 2007 – anziché procedere, anche per il periodo successivo e fino al termine dell’anno, a considerare quelli maturati giorno per giorno secondo i criteri civilistici, limitandosi ad una interpretazione meramente letterale del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 44, senza considerare l’impatto della disciplina speciale introdotta con la legge Finanziaria del 2008, art. 1, commi 139 e 140, che aveva introdotto la regola del computo di interessi giornalieri sulle somme dovute fino al 31 dicembre del 2007.

Secondo la ricorrente, dalla “giunzione tra maturazione sino al 31.12.2007 dell’interesse sul credito di rimborso d’imposta (ex art. 44) e la maturazione, dal 1.1.2008, degli ulteriori interessi (anatocistici) sugli interessi moratori così capitalizzati” emergerebbe la chiara intenzione del legislatore di riferire il ristoro alle somme complessive maturate alla prima data.

Questa conclusione, inoltre, troverebbe conforto nello Statuto del contribuente – quanto ai rapporti che devono intercorrere tra erario e contribuente alla luce dell’art. 8 che stabilisce che “l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione” – e nei principi costituzionali di uguaglianza, di capacità contributiva, nonché di cooperazione, collaborazione e buona fede.

Sottolinea, in particolare, che l’interpretazione avallata dalla CTR determinerebbe una disparità di trattamento tra contribuenti che avevano approvato il bilancio nel termine ordinario di quattro mesi (che non patirebbero alcuno iato temporale ai fini del computo dei semestri) e quelli che, invece, si erano avvalsi della facoltà del termine più lungo di sei mesi (che subirebbero la perdita dell’ultimo semestre).

2. Il motivo è infondato.

2.1. Occorre partire, in primo luogo, dall’interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, comma 1, che dispone:

“il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse” dall’1 al 6 per cento a seconda dei decreti ministeriali emanati “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso”.

La norma, dunque, in termini univoci, stabilisce che, in caso di restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, il contribuente ha diritto alla corresponsione dell’interesse ivi previsto “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo” ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata.

Orbene, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 15246 del 12/09/2012; Cass. n. 25684 del 14/12/2016) il riferimento letterale della norma ai “semestri interi”, lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, sicché prima di tale momento non sussiste un diritto alla percezione dei suddetti interessi a favore del contribuente, neppure essendo identificabile il tasso applicabile.

Questa conclusione e’, poi, avvalorata dalla considerazione che il disposto di cui alla L. n. 29 del 1961, art. 1 – che, sebbene dettato in tema di imposte indirette, può essere considerato (v. Cass. n. 15222 del 06/08/2004) una norma contenente una previsione generale in materia di interessi da corrispondersi nell’ambito dei rapporti tributari – stabilisce che sulla sorte capitale dovuta dall’erario al contribuente a titolo di restituzione di imposte e tasse, spettino al medesimo gli interessi moratori “da computarsi per ogni semestre compiuto”.

Ciò conferma la tendenza della normativa in materia ad ancorare il diritto alla percezione degli interessi sulle somme dovute dall’amministrazione finanziaria a titolo di rimborso di imposta al momento della scadenza di ciascun singolo semestre.

2.2. Su tale assetto è intervenuta, con riguardo alle fattispecie di ritardo ultradecennale sulle richieste di rimborso, la L. n. 244 del 2007, che, con l’art. 1, commi 139 e 140, ha previsto: “139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1 gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto.”

“140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1 gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.”

L’intervento del legislatore, diretto ad ovviare al fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ha introdotto una disciplina più favorevole, con determinazione delle somme fino a quel momento ancora dovute con capitalizzazione degli interessi maturati e riconoscimento, sulla complessiva quantificazione, degli ulteriori interessi, calcolati giorno per giorno a partire dal 1 gennaio 2008.

Ora, appare evidente – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – che la normativa in questione non ha in alcun modo interessato o modificato le norme che regolavano la quantificazione e determinazione degli interessi precedentemente maturati.

La disposizione, anzi, ha chiaramente una portata solo ricognitiva della situazione debitoria pregressa (“le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi”) e, dunque, gli stessi interessi, lungi dal dover essere rideterminati o calcolati con regole diverse, sono stati oggetto di considerazione onnicomprensiva se e in quanto esistenti alla luce della disciplina già applicabile.

2.3. Va esclusa, quindi, sia una valenza derogatoria rispetto all’art. 44 cit., sia una portata integrativa della stessa con riguardo all’ultimo periodo (dal 31 luglio 2007).

E’ priva di fondamento, del resto, la prospettata applicazione per tale ultimo periodo degli interessi secondo le regole civilistiche, ossia con computo giornaliero: da un lato, la nuova regolamentazione è espressamente applicabile a far data dal 1 gennaio 2008; dall’altro, la disciplina tributaria ha evidenti connotazioni di specialità rispetto a quella civile sia per le peculiarità dei soggetti che per l’oggetto, sì da escludere una sua sostituzione e/o integrazione in assenza di un espresso richiamo (v., del resto, la sentenza n. 157 del 1996 della Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata, con riferimento agli artt. 3,23,42 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, comma 1, quanto alla misura e al computo degli interessi da rimborso di imposte dirette, ha ribadìto “la speciale natura del credito cui si riferiscono i suddetti interessi (diritto, questo, che nasce con “una specifica configurazione che ne limita l’oggetto e ne disciplina, fin dall’origine, contenuto e modalità”), nonché le particolarità dei soggetti aventi diritto, tali da costituire congrua giustificazione della diversità della disciplina fiscale approvata dal legislatore nella sua discrezionalità”, precisando che “si tratta di una peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal legislatore, nella sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell’imposta e di formazione dei ruoli, nonché di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori”).

2.4. Non è pertinente, poi, il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 8, sia perché non viene in considerazione una ipotesi di compensazione, sia perché, in ogni caso, “in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge”, principio che non può considerarsi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, che ha comunque lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione dell’istituto ai tributi per i quali non era contemplato (v. Cass. n. 17001 del 09/07/2013; Cass. n. 10207 del 18/05/2016; da ultimo Cass. n. 12136 del 26/01/2021).

2.5. Neppure sussistono le prospettate frizioni con i principi costituzionali.

La sentenza n. 157 del 1996 della Corte costituzionale, su richiamata, ha già univocamente escluso un tale esito con riguardo proprio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44.

A maggior ragione va esclusa una irrazionalità e incongruenza della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 139 e 140, che, nella prospettazione del ricorrente, si dovrebbe porre non tanto per la disciplina positivamente introdotta ma, solamente, per non aver il legislatore modificato, retroattivamente, la precedente normativa, ambito che, in evidenza, rientra nella piena discrezionalità del legislatore stesso.

Parimenti irrilevante è la dedotta disparità tra contribuenti conseguente all’esercizio della facoltà di approvare il bilancio entro quattro o sei mesi, posto che, come condivisibilmente affermato dalla CTR, tale scelta “si presentava già inizialmente alla luce della già vigente disposizione di cui all’art. 44” e trova pari applicazione nei confronti della generalità dei contribuenti, dipendendo solo dalla concreta scelta operata dai singoli quanto all’individuazione della data di decorrenza del semestre, esclusa, al di là dello specifico esito (favorevole per alcuni, sfavorevole per altri), l’asserita disparità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Attesa la particolarità della vicenda e l’assenza di specifici precedenti le spese vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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