LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28762/2018 proposto da:
E.R.R.S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale 145, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Petrarchini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma emessa il 3/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Roma con l’ordinanza in epigrafe indicata ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 31 agosto 2018 con cui si sottoponeva E.R.R.S.A. alle misure alternative, ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Immigrazione e succ. modif., al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri – consistenti nella consegna del passaporto e nell’obbligo di presentazione presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Roma -, provvedimento emesso all’esito del decreto di espulsione pronunciato e notificato dal Prefetto di Roma ex art. 13, comma 2, lett. b) T.U. cit..
2. E.R.R.S.A. ricorre con un unico motivo per la cassazione dell’indicato provvedimento.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 3 e 24 Cost..
Nel procedimento all’esito del quale era stato emesso il provvedimento impugnato, applicativo di misure alternative al trattenimento presso un C.P.R., non era stato dato avviso dell’udienza al difensore di fiducia, che era già stato nominato dall’opponente in vista della celebrazione dell’udienza di convalida, con conseguente illegittima compressione del diritto di difesa per mancato esercizio della facoltà di presentare memorie e/o scritti difensivi e di depositare documenti utili.
Il Giudice di Pace nel valutare la legittimità degli atti del procedimento aveva omesso di considerare l’obbligo, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, di avvertire tempestivamente il difensore.
2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
2.1. Il motivo denuncia in via diretta la violazione delle norme costituzionali a presidio del diritto di difesa e di uguaglianza (artt. 24 e 3 Cost.) senza indicare quelle di legge che si vorrebbero integrative della violazione.
Come da questa Corte di Cassazione affermato in più occasioni, infatti, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve,essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 3708 del 17/02/2014; Cass. n. 15879 del 15/06/2018).
Il mancato rispetto dell’indicato paradigma determina l’inammissibilità della proposta censura.
2.2. Il motivo è comunque infondato.
Come indicato nello stesso ricorso, al momento della notifica del provvedimento di sottoposizione alle misure alternative al trattenimento, il 31 agosto 2018, veniva nominato al ricorrente un iifensore di ufficio nella persona dell’avvocato Lucia Lara Troiano.
Il giorno successivo, il 1 settembre 2018, il sig. E. nominava un difensore di fiducia nella persona dell’avvocato Fabrizio Petrarchini, e via fax inviava l’atto di nomina alla cancelleria del competente ufficio del Giudice di Pace di Roma, che vi apponeva timbro di ricezione il 3 settembre 2018 alle ore 9,00 e quindi trentacinque minuti prima che si tenesse l’udienza di convalida.
L’evidenza denunciata in ricorso che nessun avviso è stato dato al difensore di fiducia dell’udienza di convalida nonostante l’invio tramite fax dal primo curato della sua nomina, con conseguente vulnus al pieno dispiegamento del diritto di difesa tecnica del ricorrente, da esercitarsi per deposito di memorie e documenti, non vale infatti ad integrare la dedotta violazione.
Nella premessa che, come chiarito dalla Corte costituzionale (Sentenza 280/2019) – attesa la più limitata incidenza sulla libertà personale delle misure alternative al trattenimento presso un CPR previsto dall’art. 14, comma 1, T.U. immigrazione e all’accompagnamento coattivo alla frontiera, contemplato dall’art. 13, comma 4, del medesimo testo normativo -, il procedimento definito dall’art. 14, comma 4, T.U. cit. è a contraddittorio meramente eventuale e cartolare con attribuzione al difensore della facoltà di depositare documenti e memorie, il diritto di difesa così declinato resta soddisfatto nel momento, in cui con la notifica della misura alternativa al trattenimento presso il Centro Permanenza per i Rimpatri, l’ufficio procedente competente per il giudizio di opposizione provvede alla nomina di un difensore di ufficio a cui venga comunicata l’udienza di convalida.
Là dove nel corso del procedimento intervenga la nomina del difensore di fiducia, l’autorità giudiziaria procedente alla convalida, nella specie delle misure alternative al trattenimento presso un CPR ed all’accompagnamento alla frontiera, non è tenuta per ciò stesso a dare avviso al difensore di fiducia della udienza ove abbia proceduto alla nomina di un difensore di ufficio e la nomina del difensore di fiducia sia intervenuta successivamente.
L’intero procedimento resta infatti scandito dai tempi temporalmente contenuti della sua definizione secondo i quali la convalida deve intervenire entro 48 ore dall’adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o alternativo, pena l’inefficacia di quest’ultimo.
Non risulta pertanto violato il disposto del vigente D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, là dove è previsto che “l’udienza per la convalida si svolge in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito” là dove l’ufficio procedente non avvisi dell’udienza il difensore di fiducia e la riportata locuzione è da intendersi riferita alla necessità che dell’incombente si dia notizia ad un difensore, comunque nominato, con onere di avviso a quello di fiducia solo ove a nomina di quest’ultimo preceda la fissazione dell’udienza di convalida con atto portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
6. Il ricorso è pertanto e in via conclusiva infondato e come tale va rigettato.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021