Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29241 del 20/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6680/2016 proposto da:

***** s.p.a., in persona del suo curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Friggeri, n. 106, presso lo studio dell’avvocato Michele Tamponi, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Gabriele per procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Lucio Ghia che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/2015 della Corte di appello di Firenze, depositata il 4 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2020 dal Consigliere VANNUCCI Marco.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 22 settembre 1998 la ***** s.p.a. (di seguito indicata come “*****”), in amministrazione controllata, chiese al Tribunale di Vasto di ingiungere alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito indicata come “BNL”) il pagamento di Lire 450.567.000, oltre interessi, deducendo che: il 23 maggio 1997 tale banca decise di concedere a essa ricorrente affidamento di U.S.. 260.000; il 4 giugno 1997 essa ricorrente presentò domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, poi disposta dal Tribunale di Vasto; il 10 giugno 1997 il danaro oggetto dell’affidamento venne dalla banca accreditato su due conti correnti bancari di cui la società era titolare e utilizzato per ridurre i saldi negativi di tali conti, senza avere prima ottenuto il consenso della destinataria dell’affidamento; tale operazione era inefficace (L.Fall., art. 168, applicabile alla procedura di amministrazione controllata L.Fall., ex art. 188) perché equivalente nella sostanza ad atto di autotutela esecutivo.

2. Contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in accoglimento di tale domanda BNL propose opposizione.

Nel corso del processo di primo grado venne dichiarato il fallimento di ***** e l’azione venne proseguita dalla curatela del fallimento di tale società.

Con sentenza emessa il 4 dicembre 2003 il Tribunale di Vasto: dichiarò la propria incompetenza a conoscere della domanda proposta dalla curatela; indicò il Tribunale di Livorno quale giudice competente; revocò il decreto ingiuntivo di pagamento.

La statuizione sulla competenza venne dalla Corte di cassazione confermata con ordinanza del 27 ottobre 2005, reiettiva del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla curatela del fallimento di *****.

3. La causa venne quindi riassunta avanti il Tribunale di Livorno che, con sentenza del 13 settembre 2007, accolse la domanda di condanna coltivata dalla curatela della società fallita sul rilievo che l’operazione costituì atto di autotutela della banca non consentito dalla L.Fall., artt. 168 e 188.

4. Adita dalla soccombente BNL, la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 4 giugno 2015, in riforma della citata sentenza di primo grado, rigettò la domanda coltivata dalla curatela del fallimento della *****.

4.1 La motivazione, essenzialmente fondata sui contenuti della relazione di consulenza tecnica officiosamente disposta nel giudizio di appello, può così sintetizzarsi: la delibera di concessione del fido all’esportazione, garantito da pegno su lettera di credito, del 23 maggio 1997 costituisce atto, interno alla banca, autorizzativo dell’erogazione del credito e non ha efficacia “di tipo prenegoziale o negoziale nei confronti di soggetti terzi”; l’anticipazione del danaro, eseguita dopo che ***** aveva depositato avanti il Tribunale di Vasto domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, venne effettuata in parte mediante accreditamento su conto corrente ordinario della società e per la restante parte sul conto anticipi all’esportazione della stessa società; gli accreditamenti ridussero l’indebitamento su ciascun conto e comportarono aumento dell’indebitamento in misura equivalente al fido concesso; l’indebitamento complessivo di ***** verso BNL non venne sostanzialmente modificato dall’operazione; in buona sostanza, non vi fu da parte di BNL alcuna distrazione di fondi nella disponibilità di tale cliente, dato che la banca utilizzò danaro proprio per ripianare proprie esposizioni, probabilmente nella prospettiva – poi però non realizzatasi, non essendosi verificata l’esportazione ed essendo scaduto il termine indicato nella lettera di credito – di usufruire di garanzia pignoratizia per il nuovo finanziamento, nonché per appostare contabilmente l’esposizione su linee di credito considerate in astratto meno rischiose; ove poi il danaro dovesse considerarsi erogato nel corso della procedura di amministrazione controllata (cui seguì il fallimento) della destinataria, il credito restitutorio della banca dovrebbe considerarsi prededucibile, “così pervenendosi, comunque, all’elisione degli effetti della ipotetica erogazione”.

5. Per la cassazione di tale sentenza la curatela del fallimento della ***** propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione; contrastato da controricorso notificato dalla BNL.

6. La BNL ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La curatela ricorrente deduce in primo luogo che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 112 c.p.c., non contenendo essa alcuna pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da BNL per la riforma della sentenza di primo grado per aspecificità dei relativi motivi (in violazione, dunque, del precetto di cui all’art. 342 c.p.c.), da essa ricorrente specificamente sollevata nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello.

2. La censura è inammissibile, costituendo principio di diritto affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il mancato esame di questione meramente processuale (nel caso di specie costituita dall’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello di BNL per violazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni recate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ancora applicabile, a norma dell’art. 54, comma 2, dello stesso decreto, essendo stato l’atto di appello notificato il 27 novembre 2007) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande ovvero eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 del codice di rito se, e in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22952 del 2015; Cass. n. 24808 del 2005; Cass. n. 22860 del 2004).

In ogni caso, anche a voler interpretare la censura come riproposizione in questa sede dell’eccezione in discorso, il motivo del ricorso difetta di specificità, non essendo nell’atto trascritti i contenuti rispettivi dell’atto di appello e della sentenza di primo grado per quanto necessario a evidenziare la mancata articolazione da parte di BNL di specifiche censure da parte del primo nei confronti della seconda; non potendo in questa sede il ricorrente limitarsi a rinviare a tali àtti (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 2407 del 2020; Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 9734 del 2004).

3. Con il secondo motivo la curatela deduce che la sentenza di appello è caratterizzata da violazione degli artt. 1842 e 1852 c.c., nonché della L.Fall., artt. 168 e 188, riproponendo, in buona sostanza, la tesi della nullità delle esecuzioni coattive successive alla domanda di amministrazione controllata, per tali dovrebbero intendersi anche tutte le attività promosse dal creditore al fine di realizzare unilateralmente il suo credito.

4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, non essendo lo stesso in alcun modo attinente alle ragioni della decisione caratterizzanti la sentenza impugnata, secondo cui, da un lato, la deliberazione di concessione a ***** del fido per anticipi all’esportazione non aveva valore negoziale nei confronti di tale società e, dall’altro, la banca utilizzò denaro proprio per ripianare sue precedenti esposizioni, sicché non vi fu alcuna riduzione del proprio credito complessivo verso la propria cliente.

5. Infine, la curatela ricorrente censura la sentenza per avere omesso l’esame di fatto controverso fra le parti e decisivo per il giudizio, con “connessa violazione dell’art. 112 c.p.c.”, avendo il giudice di appello omesso l’esame dell’oggetto stesso del giudizio, “che concerne appunto l’accertamento della nullità dell’operazione effettuata dalla Banca quasi in concomitanza con la richiesta della ***** S.p.A. di esser ammessa alla procedura di amministrazione controllata”.

6. Anche tale motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente indicato alcun fatto storico il cui accertamento sarebbe stato omesso dal giudice di appello: la nullità dibatto, invero, non è un fatto bensì una qualificazione dell’atto medesimo e, come tale, non rientra nel perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (nel senso che il vizio indicato dalla citata disposizione del codice di rito si riferisce a precisi accadimenti ovvero circostanze in senso storico-naturalistico e non attiene a questioni ovvero argomentazioni di diritto, cfr., fra le più recenti: Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018).

7. L’accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna della curatela ricorrente a rimborsare alla BNL le spese processuali da tale parte vittoriosa anticipate nel giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472