LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7164/2016 proposto da:
P.A.T., Pe.Cr., Pe.Mi., Pe.Va., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Romano Cerquetti, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Baldassarri per procure speciali estese a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (incorporante la Banca Popolare di Spoleto s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ildebrando Goiran, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Ugo Sardo, che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Guido Bacino, per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal Notaio Dott.ssa S.V., di Desio, il 18 settembre 2020, Rep. n. 16094;
– controricorrente –
nonché
Pe.La. e S.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 476/2015 della Corte di appello di Perugia, depositata il 6 agosto 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2020 dal Consigliere VANNUCCI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. Per quanto qui ancora specificamente interessa, con sentenza emessa il 6 agosto 2015 la Corte di appello di Perugia, confermò la sentenza emessa il 27 febbraio 2012, nella parte in cui P.A.T., Pe.Cr., Pe.Mi. e Pe.Va., quali eredi di Pe.Cr. (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), nonché Pe.La., vennero condannati, in solido, a rimborsare alla Banca Popolare di Spoleto s.p.a. la metà di Euro. 30.408,98, oltre accessori, che tale banca era stata condannata a pagare, per l’intero, al proprio correntista S.S. quale controvalore degli assegni bancari emessi da Pe.Cr., privo di delega di S. all’emissione di assegni sul contro corrente di cui quest’ultimo era titolare presso tale banca.
2. Per la cassazione di tale sentenza P.A.T., Pe.Cr., Pe.Mi. e Pe.Va., quali eredi di Pe.Cr., proposero ricorso, contenente due motivi di impugnazione; contrastato con controricorso notificato dalla Banca Popolare di Spoleto s.p.a.
3. Gli intimati S.S. e Pe.La. non hanno svolto difese.
4. Si è costituita la Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (incorporante per fusione la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e, come tale, titolare dei diritti e degli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., comma 1) che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza di appello, al pari di quella di primo grado, è caratterizzata da ultrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai successivi art. 132, comma 2, art. 352 e art. 360, n. 3)), avendo in buona sostanza i giudici di merito costruito, officiosamente, la causa petendi della chiamata in garanzia della banca nei confronti di Pe.Cr., invece priva delle ragioni del domandare.
2. Per quanto la sentenza impugnata sia estremamente sintetica, dal contenuto della parte narrativa del ricorso, integrato dalle risultanze della sentenza, può affermarsi che, contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto, la causa petendi della chiamata in causa era riscontrabile nel caso di specie.
La banca, in effetti, chiedeva di essere tenuta indenne della eventuale condanna al pagamento nei confronti dell’attore S.S. per l’addebito degli assegni, dato che questi erano stati sottoscritti da Pesciarelli: il quale, se effettivamente fosse risultato privo di delega, aveva commesso, negoziando gli assegni, un illecito extracontrattuale anche nei confronti della banca medesima. Dunque, quanto meno, quest’ultima e Pe. erano responsabili in solido nei confronti del correntista ( S.) e la banca doveva essere tenuta indenne da Pe., principale artefice del danno nei confronti del correntista stesso. Questo ragionamento può chiaramente desumersi dalle sia pur sintetiche enunciazioni della chiamata in causa per come riprodotte nel ricorso.
La censura è dunque infondata.
3. In secondo luogo i ricorrenti censurano la sentenza per essere caratterizzata da assenza assoluta di motivazione, ovvero da omesso esame di fatto controverso oggetto di causa e decisivo, quanto alla contestazione da essi mossa con il secondo motivo di appello quanto alla responsabilità per concorso in fatto illecito, dannoso per il correntista S., del loro dante causa Pe.Cr. nella emissione degli assegni bancari esaminati, non essendo configurabile obbligo di tale persona di accertare la regolarità della delega a lui conferita al compimento di operazioni sul conto corrente bancario del delegante.
4. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto: la sentenza impugnata dà atto, seppure confusamente (pag. 4), delle contestazioni in discorso, attinenti al merito della posizione di Pe.Cr.; non dà poi alcuna specifica risposta a tali contestazioni, con la conseguenza che la conferma della condanna degli eredi di tale persona resta affatto immotivata, con evidente violazione del precetto recato dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).
5. La sentenza impugnata deve in conclusione essere cassata per la ragione illustrata nel precedente punto 4., con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: sul motivo di appello coinvolto dall’omissione di motivazione caratterizzante la sentenza sul punto cassata; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
La Corte: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento a tale motivo, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021