Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29243 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2441/2017 proposto da:

Fallimento ***** s.r.l., in persona del suo curatore (autorizzato alla proposizione del ricorso con decreto emesso il 20 dicembre 2016 dal giudice del Tribunale di Mantova delegato alla procedura), elettivamente domiciliato in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell’avvocato Rita Gradara, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Barbieri per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

***** s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Claudio Mazzoni che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2016 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 19 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal Consigliere VANNUCCI Marco.

FATTO E DIRITTO

1. Con Decreto del 22 gennaio 2016 il Tribunale di Mantova ammise a concordato preventivo la ***** s.r.l. (di seguito indicata come “Lavanderia”).

2. Con sentenza emessa il 28 aprile 2016 lo stesso Tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale, revocò l’ammissione a detta procedura e, su istanza del pubblico ministero, dichiarò il fallimento di tale società.

Per quanto qui interessa, l’ammissione al concordato venne revocata sul rilievo che la società aveva omesso di informare i propri creditori della commissione, prima della presentazione della proposta di concordato, di una operazione fraudolenta, consistita nell’avere venduto il 10 aprile 2015 alla sua controllante Policoop soc. coop. un notevole quantitativo di biancheria (kg. 105.412,50) a prezzo (Euro. 54.800) di gran lunga inferiore al suo valore effettivo (ragionevolmente pari a Euro 409.720,25).

3. Adita con reclamo da Lavanderia, la Corte di appello di Brescia revocò con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2016 la dichiarazione di fallimento della società.

3.1 La motivazione della decisione può così sintetizzarsi: il Tribunale aveva affermato che, a prescindere dal fatto che la biancheria fosse stata venduta a un prezzo pari a un quarto ovvero all’ottavo del proprio valore, quello che rilevava era “l’omessa informativa ai creditori di un’operazione di estremo rilievo peraltro…verosimilmente fraudolenta”; è estraneo al concetto di “frode”, caratterizzante gli atti del debitore il comportamento di quell’imprenditore che abbia indicato atti di disposizione di parte del proprio patrimonio, da lui posti in essere nella fase antecedente l’emanazione del decreto di ammissione al concordato, che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, siano ritenuti “suscettibili di depauperare il detto patrimonio, pregiudicando la fattibilità della proposta concordataria”; la L.Fall., art. 173, comma 1, trova quindi applicazione “soltanto alle condotte fraudolente tenute nella fase antecedente all’emanazione del decreto di ammissione al concordato preventivo e poste in essere al fine esclusivo di ottenere l’approvazione e l’omologazione del concordato, di talché, qualora l’imprenditore abbia messo i creditori al corrente di eventuali atti di disposizione compiuti prima della presentazione della domanda, non vi è ragione per disporre la revoca della procedura”; orbene, nell’atto di deposito del piano e della proposta di concordato, depositato il 16 gennaio 2016, nella parte relativa alla esposizione della situazione patrimoniale della società è espressamente indicato che la biancheria, indicata come “Lotto 2” dalla perizia redatta da P.F., aveva formato oggetto di cessione in data anteriore la presentazione della domanda di concordato al prezzo nella stessa perizia indicato; l’operazione in questione è inoltre menzionata nella relazione del professionista di cui alla L.Fall., art. 161, comma 3, ove è specificato che “i beni a disposizione del concordato non comprendono, rispetto a quelli indicati in perizia,… il Lotto 2 “biancheria” in quanto ceduto in precedenza”; il compimento della operazione in discorso non costituisce atto di frode rilevante ai sensi della L.Fall., art. 173, “risolvendosi tutte le questioni relative alla congruità o meno del prezzo della cessione in una mera valutazione circa la convenienza economica dell’operazione”.

3. Per la cassazione di tale sentenza la curatela del fallimento di Lavanderia propose ricorso, contenente quattro motivi di impugnazione, avversato da controricorso notificato da Lavanderia.

4. La ricorrente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la curatela ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da erronea applicazione della L.Fall., art. 173, sulla rilevanza degli atti di frode ai creditori “per l’erronea esclusione della condotta dolosa, volontaria, fraudolenta ed ingannatoria invece all’evidenza tenuta dalla debitrice in danno dei suoi debitori”, in quanto: la società ha informato i suoi creditori che la biancheria indicata come “Lotto 2” della perizia venne venduta prima della presentazione della domanda di concordato; ha omesso invece di evidenziare “che il perito è intervenuto dopo la vendita per una perizia postuma, che la merce era sempre stata presso i propri clienti e non presso la debitrice…e che quindi non era (né sarebbe) stato possibile visionarla direttamente e sottoporla a controllo e pesatura per la verifica della necessaria consistenza quantitativa e qualitativa”; la relazione del perito ha solo “recepito pedissequamente la consistenza e la quotazione unilaterali fornite dalla stessa venditrice, senza alcun autonomo apporto estimativo e riscontro oggettivo ed imparziale”;

2. La curatela deduce, poi, che la sentenza medesima è caratterizzata da erronea applicazione della L.Fall., art. 173, in quanto: nessuna evidenza dell’operazione di ò vendita, compiuta nk)mese di aprile 2015, risulta data “nel bilancio di esercizio depositato; nessun cenno dell’operazione è contenuta nel ricorso contenente la domanda “prenotativi” di concordato e nelle informazioni periodicamente date fino al deposito della proposta e del piano; in realtà, secondo le indicazioni del commissario giudiziale il valore stimato della biancheria venduta era pari a otto volte il prezzo di vendita della merce in questione”; in buona sostanza, l’operazione occultata determinò “una perdita patrimoniale superiore ad Euro. 1.500.000,00, per la quale non può certo presumersi come sufficiente, quale condotta riparatoria invece erroneamente ritenuta dalla Corte d’Appello di Brescia, l’indicazione tardiva e assolutamente vaga dell’avvenuta vendita precedente del “lotto 2”, sinteticamente riportata fra le immobilizzazioni materiali nella documentazione allegata soltanto al successivo deposito della domanda e del piano concordatario; in buona sostanza, il fatto (“operazione dismissiva del patrimonio sociale di particolare consistenza e straordinaria rilevanza per la perdita della garanzia generica dei creditori”) avrebbe dovuto essere diffusamente e specificamente indicato nella proposta e nel piano e ciò non avvenne.

3. Con il terzo motivo la curatela deduce che ulteriore violazione della L.Fall., art. 173, da parte della sentenza impugnata è costituita “dalla errata valorizzazione della disclosure e del ravvedimento postumo del debitore e quindi alla loro pacifica inidoneità alla riparazione della colpevole ed irreversibile omissione iniziale, in sé indicativa oltretutto della inaffidabilità del richiedente il concordato – irrilevanza della emersione successiva delle circostanze rilevanti anche prima del voto”.

4. Infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata in ragione dell’ulteriore violazione della L.Fall., art. 173, costituita dal non avere la Corte di appello considerato la oggettiva potenzialità decettiva, per i creditori di Lavanderia, del comportamento in discussione, posto in essere dalla società e dal suo socio di maggioranza “(cioè tra parti correlate con i conseguenti obblighi di pubblicità e maggiore giustificazione in nota integrativa del bilancio), con modalità e caratteristiche (“soprattutto per il prezzo convenuto senza nemmeno una preventiva visione diretta e congrua stima imparziale della merce, siccome addirittura estranea alla sfera di disponibilità della stessa cedente”) tali da rappresentare “con tutta probabilità (o certezza) l’intento illecito ed ingannatorio del ceto creditorio”.

5. I motivi sono da esaminare congiuntamente, in quanto prospettanti, sotto diversi profili, la violazione da parte della sentenza impugnata del L.Fall., art. 173, comma 1, nella parte in cui prevede la revocabilità del decreto di ammissione al concordato preventivo dell’imprenditore nel caso in cui questi ha commesso atti di frode diversi da quelli, tipici (occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo; omissione di denuncia di uno o più crediti; esposizione di passività insussistenti), indicati nella prima parte della disposizione di legge.

Nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla categoria, “aperta”, degli atti di frode si è evidenziato che: gli stessi si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è taciuta dal proponente il concordato ovvero sono da questi indicati in modo non adeguato e compiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale; il deficit di informazione deve essere di consistenza tale da alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione che gli stessi sono chiamati a compiere, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 14552 del 2014; Cass. n. 16858 del 2018; Cass. n. 30537 del 2018; Cass. n. 25458 del 2019).

Tenuti presenti tali ordini di concetti, le censure alla sentenza sono riassumibili sui seguenti assunti: a) l’informazione data in sede di presentazione della proposta e del piano (avvenuta il 15 luglio 2015) della vendita di una rilevante quantità di biancheria da Lavanderia alla sua controllante Policoop (perfezionata il 10 aprile 2015) aveva un contenuto decettivo, in quanto nell’attestazione del professionista di cui alla L.Fall., art. 162, comma 3, era evidenziato che la vendita era avvenuta a prezzo stimato in una perizia, ma si taceva che tale perizia era stata eseguita dopo la vendita, senza che il perito avesse esaminato la merce; b) la vendita era avvenuta sostanzialmente sottocosto alla luce delle informazioni contenute nel bilancio di Lavanderia relativo all’esercizio 2014.

Premesso che nella sentenza impugnata non vi è traccia di avvenuto deposito, da parte di Lavanderia, prima del 15 luglio 2015, di ricorso contenente domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati nella L.Fall., art. 162, comma 2 e che la ricorrente (che tale accadimento menziona espressamente: pag. 13) non censura la sentenza medesima per non avere tenuto conto anche di tale fatto, in tesi decisivo, le deduzioni relative alla mancata indicazione dell’operazione “nella domanda prenotativa” e “nelle relazioni periodiche successive sino al deposito della proposta/piano”, con conseguente “ravvedimento” della società (che solo il 15 luglio 2015 avrebbe indicato tale accadimento), sono inammissibili in quanto presuppongono fatti che non hanno riscontro nella sentenza impugnata e che, dunque, non possono essere presi in considerazione in questa sede di legittimità in assenza di specifica censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); anche perché nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento a “ravvedimento postumo” di Lavanderia.

Inoltre, l’unica questione in tesi rilevante nella prospettazione della ricorrente, relativa al valore effettivo della merce venduta, è espressamente dichiarata “assorbita” dalla sentenza impugnata (che non ha dunque esaminato il primo motivo del reclamo proposto da Lavanderia, riassunto a pag. 6 della sentenza medesima) e tale statuizione avrebbe dovuto essere specificamente censurata dalla ricorrente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)): ciò però la ricorrente non ha fatto, con la conseguenza che è precluso alla Corte l’esame di tale tema di indagine.

L’altro fatto asseritamente non considerato (esame peritale di parte eseguito dopo la vendita e senza esame diretto della merce) non è poi decisivo in funzione della qualificazione dell’informazione (data dalla società) in termini di incompletezza e decettività; anche perché la curatela ricorrente afferma che tale fatto era desumibile dal contenuto dei documenti allegati, ma non spiega per quale ragione lo stesso era decisivo, né in quali esatti termini esso fu oggetto di discussione fra le parti.

Il ricorso è in definitiva inammissibile.

In ragione della sua soccombenza la curatela ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla società controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la curatela ricorrente e rimborsare alla controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 6.000 peer compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e c.p.A. come legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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