Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.29244 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26995/2019 proposto da:

Ippari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Curciullo Angelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia S.p.a. (già SERIT Sicilia S.p.a.) Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfano Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1850/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2021 dal Consigliere VELLA Paola;

lette le conclusioni scritte, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M.

in persona del Sostituto Procuratore Generale De Matteis Stanislao che “chiede che la Corte accolga i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti. Conseguenze di legge”.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 520 del 29/03/2016 la Corte d’appello di Catania respinse il reclamo L.Fall., ex art. 18, proposto dalla IPPARI s.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso di Riscossione Sicilia s.p.a., che aveva agito, quale concessionario dell’Agenzia delle entrate, per un credito di Euro 16.349.745,00.

1.1. La Corte d’appello dichiarò infondato (tra l’altro) il motivo con cui si lamentava il difetto di legitimatio ad processum del creditore istante, per essere stata la procura al difensore conferita da persona dichiaratasi rappresentante della società istante “giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio Dott. L.C., rep. n. 2031 racc. n. 1460”, procura però non presente negli atti di causa, con conseguente impossibilità di verificarne l’esistenza e la sussistenza, in capo al preteso procuratore speciale, della rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente.

1.2. Al riguardo il giudice d’appello osservava che, trattandosi di procura notarile di cui erano noti gli estremi, dunque di un atto soggetto a pubblicità, sarebbe stato onere della reclamante verificare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che aveva agito (cfr. Cass. 19162/2007).

1.3. Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto, sul punto, dalla società IPPARI è stato accolto con ordinanza n. 6996/2019 della Sez. 6-1 di questa Corte, la quale: 1) ha rilevato l’inconferenza del precedente sopra citato, riguardante il diverso caso in cui si tratti di verificare la qualità di organo della persona giuridica attraverso la consultazione dell’atto costitutivo o dello statuto; 2) ha affermato il principio per cui l’atto introduttivo del processo è inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non venga – come nella specie – allegata (cfr. ex multis, Cass. n. 360/2001., 1017/2001, 3643/1999); 3) ha ritenuto che la procura notarile avrebbe dovuto essere prodotta nel giudizio di reclamo o, “nella denegata ipotesi in cui si potesse ritenere ammissibile la produzione in sede di legittimità”, in sede di deposito del controricorso, risultando perciò tardiva la produzione effettuata con la memoria difensiva, peraltro senza la notifica ex art. 372 c.p.c.; 4) ha definito il giudizio mediante cassazione “con rinvio alla corte distrettuale, che si adeguerà ai principi qui enunciati e regolerà anche le spese dell’intero giudizio”.

1.5. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Catania ha ritenuto che il thema decidendum fosse rimasto identico – stante la natura meramente rescindente della pronuncia di cassazione con rinvio – ed ha rigettato tutti i motivi di reclamo.

1.6. In particolare, sul primo motivo afferente il difetto di legitimatio ad processum, ha osservato: 1) di volersi uniformare al principio di diritto per cui “l’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia stata – come nella specie – allegata”; 2) di ritenere però ammissibile la produzione della procura speciale notarile effettuata in sede di rinvio, per tre ordini di ragioni: a) è la stessa Corte di cassazione ad aver devoluto al giudice del rinvio le necessarie verifiche in ordine alla legitimatio ad processum del soggetto che presentò l’istanza di fallimento e i suoi poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; b) nel giudizio camerale L.Fall., ex art. 18, non sussistono preclusioni; c) va applicato il “principio generale secondo cui è possibile la sanatoria del difetto di rappresentanza con la prova documentale della sussistenza del potere di rappresentanza e della legittimazione processuale in ogni stato e grado del procedimento senza preclusioni istruttorie”; 3) di ritenere pertanto provata la contestata legittimatio ad processum, sulla base della procura speciale “datata 28/4/2015 in Notaio L.C. rep. n. 2031 e racc. n. 1460, con la quale l’avv. Antonio Fiumefreddo, nella qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Riscossione Sicilia S.p.A., ha nominato procuratore della suddetta società il direttore generale Dott. R.G., conferendogli espressamente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della Riscossione Sicilia S.p.A., che è il soggetto, persona fisica, che ebbe a conferire la procura ad litem del difensore della Riscossione Sicilia S.p.A. per la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della società Ippari s.r.l.”.

2. Avverso detta decisione la IPPARI s.r.l. ha proposto nove motivi di ricorso per cassazione, successivamente corredato da memoria. Riscossione Sicilia ha resistito con controricorso.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112,372,383,384 e 394 c.p.c., avuto riguardo “all’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto ed a quanto statuito dalla Corte di Cassazione”, alla “immodificabilità delle conclusioni delle parti in sede di rinvio”, alla “inammissibilità della produzione della procura speciale in sede di rinvio” e alla “violazione del principio di intangibilità”, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della seconda parte dell’ordinanza della Cassazione ove si affermava che la produzione della procura speciale era tardiva, dovendo avvenire prima, in sede di reclamo, a fronte dell’eccezione sollevata.

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., in quanto, nonostante l’eccezione sollevata dalla Ippari, non era stato possibile verificare, né durante il procedimento per dichiarazione di fallimento né in fase di reclamo, se la procura notarile alle liti indicata in ricorso fosse stata effettivamente rilasciata, se con essa fosse stata conferita al Dott. R.G., quale “direttore generale f.f.”, la rappresentanza sia sostanziale che processuale, e chi fosse la persona fisica, genericamente indicata come “presidente della società”, che avrebbe conferito tale procura; di qui l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso L.Fall., ex art. 6, per difetto di legitimatio ad processum.

2.3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 163 c.p.c., nonché la nullità del ricorso per dichiarazione di fallimento e della procura alle liti, stante la mancata indicazione dell’organo titolare del potere di rappresentanza della società e del nome della persona fisica titolare del relativo ufficio.

2.4. Il quarto mezzo censura la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, per mancanza di delega dell’Agenzia delle entrate in favore dell’esattore ai fini della presentazione dell’istanza di fallimento.

2.5. Il quinto motivo si duole della inesistenza del debito ovvero della sua aleatorietà, in quanto derivante dal disconoscimento di un credito d’imposta Iva, giudizialmente contestato dinanzi alla C.T.P. alla C.T.R. ed anche in cassazione (ricorso n. 6600/14 RG).

2.6. Il sesto contesta la sussistenza dello stato di insolvenza.

2.7. Il settimo deduce l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, in violazione del L. Fall. art. 1.

2.8. L’ottavo lamenta il difetto e l’erroneità della motivazione, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il credito di Euro 48.704,37 “senza nemmeno giustificare la enorme differenza” rispetto al credito complessivamente insinuato.

2.9. Il nono motivo si duole infine della iniquità della sentenza.

3. I primi due motivi (esaminabili congiuntamente in quanto connessi), con i quali si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che Riscossione Sicilia s.p.a. fosse ancora in termini per depositare nel giudizio di rinvio la procura per atto Not. L. del 28 aprile 2015, sono fondati – con assorbimento dei restanti sette alla luce dell’ordinanza n. 6996 dell’11 marzo 2019, la quale, pur non decidendo nel merito ma cassando con rinvio, ha comunque statuito, in modo vincolante, che la procura per cui è causa avrebbe dovuto prodursi nel giudizio di reclamo in cui l’eccezione era stata espressamente sollevata, aggiungendo che al più essa avrebbe potuto prodursi con il deposito del controricorso.

3.1. Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all’inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza – sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest’ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) – corrisponde, simmetricamente, l’ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice “deve” (e non solo “può”) assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d’ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019).

3.2. Del resto, come rileva anche il Procuratore generale, è questa lettura a rendere l’art. 182 c.p.c. compatibile con l’art. 6 CEDU che, nell’assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell’interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, Brualla Gomez de la Torte c. Spagna; 29/07/1998, Guerin c. Francia; 28/10/1998, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna; 28/06/2005, Zednik c. Repubblica Ceca).

3.3. Tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l’onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato – anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte “l’avversario è chiamato a contraddire” tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi “salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae” (Sez. U, 4248/2016 cit.).

3.4. Quest’ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte.

3.5. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d’ufficio ex art. 182 c.p.c., non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l’onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l’eccezione, l’attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici; cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019).

3.6. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem – nullità non rilevata d’ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte – si è affermato che quest’ultima deve produrre immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, “assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all’eccezione della controparte il rischio che quest’ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione” (Cass. 22564/2020).

3.7. Sotto altro profilo si è poi osservato, con riguardo al giudizio di cassazione, che il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste – spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall’atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso qui in esame), la procura deve essere tempestivamente depositata (lì con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (Cass. 576/2021).

4. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità all’orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”.

5. Trattandosi di principio di diritto già fatto proprio dalla ordinanza di cassazione con rinvio, nella fattispecie in esame sussiste l’ulteriore vincolo di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, prima parte, in base al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

6. L’indisponibilità degli atti relativi al procedimento per dichiarazione di fallimento, in relazione al quale il reclamo L.Fall., ex art. 18 è stato respinto sia dall’originaria pronuncia della Corte d’appello, sia dalla sentenza pronunciata in sede di rinvio che l’ha sostituita, oggetto di impugnazione in questa sede, non consente di decidere la causa nel merito in conformità al suddetto principio di diritto, ai sensi dello stesso art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, con una declaratoria di inammissibilità del ricorso L.Fall., ex art. 6.

7. Anche la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e con assorbimento dei restanti sette, in vista dell’adozione di una pronuncia conforme al principio di diritto sopra enunciato (fatte salve specifiche emergenze processuali, diverse da quelle già valutate nella sentenza impugnata), oltre che per la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti sette, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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