LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2002/2020 proposto da:
S.G., A.G., nella qualità di genitori della minore S.B., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Bava Arturo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
T.A., quale tutore della minore S. B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova;
– intimato –
avverso la sentenza n. 115/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 29/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza pubblicata il 23 agosto 2019 il Tribunale per i minorenni di Genova dichiarava lo stato di adottabilità della minore S.B., nata a *****, nominando il tutore della medesima e disponendo la collocazione della bimba in famiglia.
2. – La pronuncia era impugnata dai genitori della minore, S.G. e A.G.; resisteva al gravame il tutore di B..
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 29 novembre 2019, respingeva l’impugnazione. Il giudice distrettuale rilevava come la madre della piccola avesse interrotto il percorso di riavvicinamento alla figlia, ricadendo nell’uso di sostanze stupefacenti, benché tale consumo avesse già causato gravi problemi a B., che alla nascita presentava crisi di astinenza e risultava affetta da epatite C; A.G. – spiegava la Corte – si era disinteressata della figlia per svariati mesi e aveva mancato di presentarsi al colloquio fissato per la data del 21 novembre 2018, non chiedendo, poi, più notizie su di essa. Quanto al padre, lo stesso aveva manifestato un atteggiamento rinunciatario durante gli incontri con la figlia, aveva omesso di frequentare con regolarità il SERT e aveva avuto una violenta reazione quando gli era stata comunicata la sospensione degli incontri con la minore fino a quando non avesse dato dimostrazione di aver dismesso l’uso di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha quindi ritenuto che le preminenti esigenze di B., primariamente quelle a una stabilità materiale e affettiva, non potessero “restare indefinitamente in sospeso, in attesa di un recupero delle capacità genitoriali di entrambi o almeno uno dei componenti della coppia S.G. e A.G.”: e ciò specialmente nella situazione concretamente occorsa, connotata dal mancato sfruttamento, da parte degli appellanti, delle ingenti risorse poste a disposizione dai Servizi sociali e dalle varie strutture che si erano impegnate nel sostenere la coppia stessa e la figlia.
3. – S.G. e A.G. hanno impugnato la sentenza della Corte ligure con un ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste con controricorso il tutore della minore. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo oppone la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, art. 11 e art. 12, comma 1, per non avere il Tribunale dato avviso e convocato i parenti entro il quarto grado della minore e dichiarato l’adottabilità della stessa nonostante avesse avuto notizia certa della loro esistenza; denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 1-9 e 11-67 del Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Gli istanti rilevano come dagli atti di causa, e segnatamente dalla relazione dei servizi sociali del 2 ottobre 2017, risultasse che la minore avesse, quale parente entro il quarto grado, la nonna paterna: soggetto, questo, che non era stato avvertito dell’apertura del procedimento di adottabilità e non era stato posto nella condizione di partecipare agli accertamenti disposti dal Tribunale, oltre che di svolgere le attività processuali consentite nel corso del giudizio. Ricordano i ricorrenti che la declaratoria di adottabilità può essere assunta solo ove non risultino parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore e che di tali parenti è necessario inoltre disporre, con decreto motivato, la comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per i minorenni o innanzi un giudice da lui delegato.
Il motivo è infondato.
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l’inosservanza del L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12, nella parte in cui fa obbligo di convocare, oltre ai genitori, anche i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore determina, in relazione all’essenzialità di detto adempimento per l’acquisizione dei dati necessari alla valutazione dell’interesse del minore, una nullità deducibile e rilevabile anche d’ufficio, in ogni fase e grado del giudizio di opposizione avverso la suddetta dichiarazione (Cass. 18 marzo 1997, n. 2404), anche se tali deducibilità e rilevabilità non si sottraggono alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno, sicché esse trovano ostacolo nella mancata proposizione di gravame avverso la sentenza che abbia negato quell’obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (Cass. 2 agosto 2002, n. 11572; Cass. 4 aprile 2008, n. 8714).
Va nondimeno osservato che la convocazione dei suddetti parenti all’atto di apertura del procedimento è prevista per il solo caso in cui manchino i genitori del minore (L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2); evenienza che nella fattispecie è evidentemente esclusa. Quanto, poi, all’obbligo di disporre la comparizione dei parenti entro il quarto grado nell’ipotesi in cui attraverso le indagini effettuate ne consti l’esistenza, va osservato che l’art. 12, comma 1, L. n. 184 cit., adottando una formula simile a quella impiegata dall’art. 10, comma 2, e dall’art. 11, comma 1, considera solo quelli, tra tali parenti, che “abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”: soggetti questi, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione dell’interesse dello stesso minore e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 22 settembre 2015, n. 18689; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26879, in motivazione).
Ora, i ricorrenti nemmeno deducono che la parente da loro indicata, la nonna paterna di B. (che risulterebbe menzionata nella relazione dei servizi sociali del 20 ottobre 2017), abbia avuto e continuato ad avere, nel corso del procedimento, rapporti significativi con la minore: per il che la censura si profila priva di consistenza.
2. – Col secondo motivo i ricorrenti denunciano per cassazione l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia e la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, artt. 7 e 9 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, dell’art. 8 della Convezione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 27 del 2003, degli artt. 1.9 e 11.67 e 24 del Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Viene ricordato che nell’atto di impugnazione era stato esposto che, a seguito dell’abbandono della comunità da parte della madre della minore e a un periodo di rielaborazione dell’accaduto, nonché di riorganizzazione, vi era stato un radicale mutamento delle condizioni di vita dei genitori. Nonostante ciò, i giudici di merito non avevano provveduto a disporre accertamenti; in particolare, la decisione impugnata risultava fondarsi sul richiamo ad elementi risultanti dalle relazioni dei Servizi sociali e sul verbale dell’udienza del 12 gennaio 2018 innanzi al giudice delegato presso il Tribunale per i minorenni: udienza alla quale la difesa dei ricorrenti non aveva potuto presenziare, non essendo stata citata. Viene lamentato sia stato omesso l’esame delle ragioni esposte dagli istanti e delle istanze dagli stessi proposte. La Corte di merito avrebbe inoltre reso una pronuncia che si poneva in netto contrasto col diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine.
Il motivo è inammissibile.
Esso, oltre a mostrarsi confuso nella sua articolazione, si basa su di un verbale di udienza (relativo – pare – all’audizione di un assistente sociale: cfr. sentenza, pag. 3) di cui non è riprodotto, nemmeno riassuntivamente, il contenuto. Va ricordato, in proposito, che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).
Inoltre, è ben vero che, in base alla L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, va data preventiva comunicazione ai genitori (o ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi col minore) di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; è altrettanto vero, però, che l’inutilizzabilità dell’atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte può prospettarsi “sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l’influenza determinante sulla decisione” (Cass. 26 marzo 2010, n. 7282; nel medesimo senso, in motivazione, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, proprio con riguardo a un caso di mancata comunicazione, al difensore della parte, della disposta audizione degli operatori dei servizi sociali). Ebbene, la censura, risulta connotata da assoluta genericità, dal momento che i ricorrenti non formulano alcuna indicazione circa il pregiudizio da loro sofferto per la mancata convocazione, né forniscono ragguagli circa la decisività del vizio da loro denunciato, a fronte delle plurime risultanze probatorie di cui dà conto la sentenza (da pag. 3 a pag. 6).
La deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo è senz’altro irrituale.
Come è noto, l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ebbene, la prospettazione della censura risulta essere vaga e non concludente: essa non isola il fatto storico, di cui, in conseguenza, non fornisce le ulteriori indicazioni di cui si è detto; evoca, piuttosto, imprecisate richieste istruttorie o semplici semplici snodi della vicenda processuale (la proposizione dell’impugnazione e la comparizione personale dei ricorrenti in udienza), del tutto privi di rilievo ai fini che qui interessano.
Peraltro, la deduzione fondata sulla non attualità della situazione di abbandono che sarebbe stata riscontrata dal giudice distrettuale non coglie nel segno. Infatti, la Corte di merito ha basato la propria decisione su due relazioni (la prima dei Servizi sociali, la seconda della ASL), depositate pochi mesi prima dell’assunzione in decisione della causa, le quali davano evidenza di plurimi elementi obiettivamente rilevanti ai fini della decisione: elementi tutti valorizzati nella pronuncia, e consistenti nella riscontrata, ripetuta, positività di A.G. agli oppiacei, nel mancato presentarsi della medesima all’incontro con la minore fissato per il 21 novembre 2018, nel rifiuto, da parte di S., di sottoporsi ai controlli circa il consumo di sostanze stupefacenti, nell’interruzione dei colloqui tra il padre di B. con gli operatori, nella scomposta reazione del medesimo ricorrente alla comunicazione della sospensione dei colloqui con la figlia, in data 23 ottobre 2018, e nel protratto disinteresse manifestato da entrambi i genitori verso la minore, di cui non avevano più chiesto notizie.
Quanto, infine, alla doglianza vertente sulla violazione di legge, essa si risolve in una petizione di principio e mostra di non saper cogliere la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia.
I ricorrenti si appellano al diritto del minore di essere allevato dai propri genitori. Va tuttavia osservato che l’esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia d’origine, per quanto prioritaria e preferenziale ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1, è comunque recessiva rispetto all’obiettivo preminente della tutela degli interessi del minore e va conseguentemente sacrificata allorquando l’entità delle cure materiali e morali che la famiglia medesima è in grado di prestargli scenda, per cause non temporanee e non emendabili – e a prescindere dalla loro imputabilità – al di sotto della soglia minima indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico del minore (Cass. 14 aprile 1995, n. 4290; Cass. 1 febbraio 2005, n. 1996). Infatti, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta, certamente, che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psicofisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8, e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio (Cass. 20 gennaio 2015, n. 881; in tema cfr. pure Cass. 21 giugno 2018, n. 16357 e Cass. 28 giugno 2019, n. 17603, secondo cui il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica).
Un tale punto di equilibrio, che è diritto vivente in Italia, è del resto coerente con i principi desumibili da fonti internazionali e sovranazionali: è appena il caso di ricordare, in proposito, come l’interesse superiore del minore sia consacrato dall’art. 3.1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 e come l’art. 24.2 della Carta di Nizza prescriva che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; il paragrafo 3 dello stesso art. 24, significativamente precisa, del resto, che il minore ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
Ciò detto, la Corte di appello non ha affatto contravvenuto alle regole elaborate, in tema di adottabilità, dalla giurisprudenza di questa Corte: essa ha infatti attribuito centralità alle “preminenti esigenze del minore”, che non potevano essere compromesse, in attesa del recupero delle capacità genitoriali dei ricorrenti, “in un periodo cruciale per la sopravvivenza della neonata e per porre le basi indispensabili alla formazione della personalità” della stessa.
3. – In conclusione, il ricorso è respinto.
4. – Reputa il Collegio che, in ragione della assoluta particolarità della vicenda trattata, in cui sono implicati delicati profili attinenti al riconoscimento della capacità genitoriale con riguardo a una minore in tenera età, ricorrano le condizioni per una statuizione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Poiché il procedimento è esente (L. n. 184 del 1983, art. 82, comma 1), esso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo.
Deve disporsi l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; compensa le spese; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, non venga fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021