Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29248 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8746/2020 proposto da:

J.A., L.M., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Beifiori Rosanna, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G.: quale tutore della minore lassi T.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. Dr. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava, con sentenza del 27 novembre 2018, lo stato di adottabilità della minore T.J.S., nata il *****, figlia di J.A. e di L.M..

2. – Proponevano appello entrambi i genitori della minore. Il tutore di quest’ultima resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

La Corte di Bologna, con sentenza del 6 giugno 2019, rigettava l’impugnazione. Disattendeva, anzitutto, l’eccezione degli appellanti basata sulla circostanza per cui i Tribunale non avrebbe provveduto a una nuova convocazione di L.M.; osservava, poi, che, sulla base degli elementi sottoposti al suo esame, doveva confermarsi la decisione del giudice di prime cure “sia in ordine alla attuale non idoneità di entrambi i genitori a fornire alla minore la necessaria assistenza, a prestarle le cure materiali e morali e ad adempiere agli obblighi educativi, sia in ordine alla impossibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte di entrambi entro tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare”. Da ultimo, la Corte distrettuale respingeva il terzo motivo di appello vertente sulla mancata considerazione, da parte del giudice di prima istanza, della figura della nonna materna, M.T.: osservava, al riguardo, che la predetta non aveva mai avuto alcun rapporto con la nipote S., e nemmeno con la figlia M., in conseguenza della vita irregolare tenuta da quest’ultima.

3. – Avverso la sentenza della Corte emiliana J.A. e L.M. hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Il tutore della minore, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano che il giudice di appello non abbia voluto sentire, in sede di gravame, L.M.: ciò, ad avviso di chi impugna, avrebbe precluso la possibilità di dimostrare come la stessa L. avesse profondamente modificato la propria condotta e il proprio stile di vita, con riguardo sia alla propria persona, sia ai rapporti con la madre. Ad avviso dei ricorrenti risulterebbe, poi, “ancora più grave il fatto di non aver proceduto all’escussione della madre della sig.ra L., la quale avrebbe ben potuto confermare gli evidenti progressi della figlia”.

2. – Il motivo è nel complesso infondato.

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la L. n. 184 del 1983, art. 17, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, disponendo che la sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d’appello dal P.M. e dalle altre parti e che la corte d’appello decide “sentite le parti e il P.M. ed effettuato ogni altro accertamento”, fa riferimento alle parti in senso processuale ed al P.M. presso la corte d’appello; quest’ultima può peraltro invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di “ogni opportuno accertamento” e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, ex art. 15, comma 1, lett. a) della legge cit., ove il tribunale non l’abbia disposta (così Cass. 31 marzo 2010, n. 7959).

Si è dunque in presenza di un’attività processuale che non è giuridicamente imposta dalla legge, ma che la Corte di appello, su istanza dell’interessato, può discrezionalmente disporre.

Ora, con riferimento ad ambiti processuali in cui è conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, le determinazioni del detto giudice sono suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui, a suo avviso, non era opportuna una nuova convocazione di L.M., dopo l’udienza del 30 agosto 2018, tenutasi avanti al Tribunale: essa ha conferito rilievo ai riscontri, acquisiti in causa, di un peggioramento della situazione della predetta ricorrente, segnata da un allontanamento dai Servizi sociali e dalla ripresa di uno “stile di vita marginale” col compagno, che era stato scarcerato. La Corte distrettuale ha dato conto, in altri termini, di come non fosse utile operare ulteriori approfondimenti su una situazione di fatto che, a suo avviso, già forniva precise e risolutive indicazioni sulle capacità genitoriali della predetta L..

E’ appena il caso di rilevare, al riguardo, che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

D’altro canto, l’odierna istante non assume, in questa sede, di aver indicato al giudice del merito particolari aspetti della vicenda personale che la riguardava su cui sarebbe stato conveniente disporre la propria audizione: resta indimostrato, dunque, che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse inidonea a dar compiutamente ragione del rigetto della proposta istanza.

Per quel che concerne, infine, il mancato ascolto della nonna materna della piccola S., la Corte di appello ha osservato come la medesima non avesse mai avuto alcun rapporto con la nipote. Ebbene, con riferimento all’obbligo, da parte del presidente del tribunale per i minorenni, di disporre la comparizione dei parenti entro il quarto grado, nell’ipotesi in cui attraverso le indagini effettuate ne consti l’esistenza, è sufficiente rilevare che l’art. 12, comma 1, L. n. 184 cit., adottando una formula simile a quella impiegata dall’art. 10, comma 2, e dall’art. 11, comma 1, considera solo quelli, tra tali parenti, che “abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”: soggetti questi, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 22 settembre 2015, n. 18689; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26879, in motivazione). Alla stregua di quanto fin qui evidenziato, dunque, l’obbligo, da parte dei giudici di appello, di sentire M.T. non sussisteva.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Non vi sono spese di giudizio su cui pronunciare.

Poiché il procedimento è esente (L. n. 184 del 1983, art. 82, comma 1), esso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo.

Deve disporsi l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, non venga fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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