LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21134/2020 proposto da:
F.T., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Covelli Mauro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.F., nella qualità di tutore del minore C.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Minori;
– intimato –
avverso la sentenza n. 85/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2021 dal cons. Dr. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da F.T. avverso la pronuncia del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato l’adottabilità del minore C.M..
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che l’appellante non era stata parte nel giudizio di primo grado, dal momento che non era intervenuta ad adiuvandum dei genitori o di un parente entro il quarto grado ma aveva soltanto richiesto l’affidamento del minore, così indirettamente confermando la condizione di abbandono in cui lo stesso versava.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la F.. Ha resistito con controricorso il tutore del minore. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Nel primo motivo viene censurata la violazione della Convenzione di New York secondo la quale ogni provvedimento relativo ai minori deve essere pronunciato assumendo come preminente parametro il best interest dello stesso. Nella specie si è ignorato che lo stesso a soli 15 giorni di età è stato affidato alle cure della ricorrente e vi è stato allontanato all’età di sette anni, senza tenere conto della continuità affettiva.
Nel secondo motivo viene censurata la motivazione apparente posta a fondamento del riconoscimento dello stato di abbandono del minore. Come esattamente rilevato in via preliminare dalla parte controricorrente, il ricorso è inammissibile per non essere stata censurata la ratio decidendi posta a base della decisione d’inammissibilità.
I motivi riguardano, infatti, profili del tutto estranei al difetto di legittimazione attiva dell’appellante, sulla cui base si è fondata in via esclusiva la decisione.
All’inammissibilità del ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 2100 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi ed oltre agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021