Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29260 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9532-2020 proposto da:

A.M.S., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****

– intimato –

avverso la sentenza n. 5209/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 142) della violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 5, e art. 14 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo, il gravame essendo stato respinto ritenendo non critica la situazione interna del paese di provenienza, malgrado il rischio cui il richiedente, in relazione agli eventi narrati (rifiuto di aderire ad una setta cultista seguito da minacce di morte), avrebbe potuto andare soggetto in caso di rimpatrio, omettendo ogni valutazione riguardo alla condizione di vulnerabilità conseguente all’espatrio ed astenendosi dal giudizio comparativo a tal fine prescritto.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso per come formulato si espone ad un pregiudiziale rilievo di inammissibilità poiché le doglianze, sommariamente rubricate e declinate in un indistinto contesto espositivo, risultano assolutamente generiche e prive di quel contenuto specifico, in termini di critica puntuale e pertinente alle ragioni della decisione impugnata, imposto ai fini della loro scrutinabilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’Appello, con motivazione del tutto congrua ed adeguata, ha invero rigettato il gravame osservando che la vicenda personale del richiedente, anche in disparte dalla sua genericità ed inverosimiglianza, “non rientra nelle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 né in quelle contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ove sono stati tipizzati i danni gravi che l’istante deve rischiare di subire in caso di rientro nel proprio paese: gli accadimenti dedotti dall’appellante infatti non sono supportati da elementi oggettivi di rilevanza e non sono emersi episodi gravi e reiterati di persecuzione diretta”; del pari circa la misura atipica ha escluso che “siano ravvisabili profili di vulnerabilità in relazione alla posizione dell’appellante, meritevoli pertanto della protezione umanitaria”, di ciò rendendo congrua ed adeguata motivazione nelle pagg. 11-14 della sentenza.

A fronte di ciò, le doglianze ricorrenti palesano solo un dissenso motivazionale e tendono unicamente ad una rinnovazione del giudizio di merito, a cui è però non compete a questa Corte dare seguito.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese. Doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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