LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9783-2020 proposto da:
A.H., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE SEZIONE PERUGIA;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 550/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,7 e 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 3 ed 8 nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente denegato l’accesso del richiedente alla protezione internazionale giudicato non credibile, quantunque senza che il decidente assolvesse il dovere di cooperazione istruttoria in rapporto all’allegata condizione di omosessualità e al disvalore che essa assume nel contesto della società nigeriana, nonché al fatto di intrattenere “anche oggi” una stabile relazione omosessuale; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 ed 8 poiché, dato per credibile il racconto del richiedente, la circostanza che in Nigeria l’omosessualità sia punita penalmente configura un fondato timore persecutorio per motivi legati al suo orientamento sessuale; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo il decidente denegato l’acceso del richiedente alla protezione umanitaria sulla base del trascritto giudizio di non credibilità quantunque la misura in parola non possa essere negata su questo presupposto e senza tenere conto della vulnerabilità sottesa alla sua condizione di omosessuale.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – sfrondato dalla censura motivazionale che non appare perspicua laddove deduce, “anche oggi”, una perdurante relazione omosessuale e non evidenzia, d’altro canto, lacune argomentative in ordine alla condizione di omosessuale allegata dal richiedente che il decidente ha disaminato e disconosciuto – e’, quanto alla denunciata violazione di legge, affetto da palese inammissibilità essendo inteso a sindacare il giudizio di non credibilità che il giudice territoriale ha reso all’esito di una ricognizione della vicenda condotta nel solco della procedimentalizzazione della decisione alla stregua degli indicatori di genuinità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in conseguenza della quale ha potuto affermare, condividendo sul punto l’opinione del primo giudice “che le dichiarazioni del ricorrente non appaiono sufficientemente dettagliate, né attendibili né coerenti”. Ed è appena il caso di rimarcare che secondo il consolidato pensiero di questa Corte il giudizio in parola costituisce accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, secondo i dettami risultanti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ovvero per anomalia motivazionale integrante violazione di legge avente rilevanza costituzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze ambedue, queste, non ricorrenti nella specie risultando il deliberato di che trattasi assistito da congrua ed adeguata motivazione.
3. Il secondo motivo di ricorso, cadute le censure di cui al primo motivo, resta conseguentemente assorbito, postulando esso la caducazione dello sfavorevole giudizio in punto di credibilità del ricorrente.
4. Il terzo motivo di ricorso è ancora inammissibile.
Eppur vero che, riposando su presupposti diversi il giudizio di non credibilità enunciato con riguardo alla protezione internazionale non fa premio sulla protezione umanitaria.
E tuttavia, pur in questa prospettiva che abilita il decidente che ne sia richiesto a dar corso agli accertamenti ufficiosi atti a verificare se nel paese di provenienza sia ravvisabile una situazione di deprivazione dei diritti umani fondamentali, non è questa l’unica ragione che ha indotto la Corte d’Appello a respingere il gravame, avendo essa a conforto di ciò pure rilevato “che non si ravvisano situazioni che impongano la protezione della persona, che non è fuggita da situazione di estrema difficoltà di sopravvivenza o di elevato rischio, né si ravvisa una condizione di vulnerabilità intesa come esposizione al rischio di grave sacrificio dei diritti umani per ragioni diverse da quelle tipizzate dalla protezione di fonte sovranazionale”.
Orbene, la trascritta motivazione in parte qua non ha formato oggetto di specifica censura, sicché, in disparte da ogni altra ulteriore ragione di inammissibilità argomentabile in relazione allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto ovvero in relazione all’onere di allegazione dei fatti fondativi della pretesa che, pur nel contesto in un procedimento dominato da un forte impulso d’ufficio, continua a competere in capo al richiedente, la declinata doglianza non è assistita, per le considerazioni già altrove enunciate da questa Corte (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118), da un idoneo interesse cassatorio.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021