LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11339-2020 proposto da:
T.S., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto RG 6898/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 31/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e art. 16, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, avendo il decidente denegato in ragione della ritenuta non credibilità del richiedente l’accesso alla misura della protezione sussidiaria a mezzo di una motivazione apparente, senza segnatamente esaminare, in relazione al furto di cui il richiedente era stato accusato, quale fosse la condizione carceraria del paese di provenienza e l’affidavit a conferma dei fatti narrati; 2) della violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, avendo il decidente parimenti denegato l’accesso alla misura della protezione umanitaria sulla base del trascritto giudizio di non credibilità, astenendosi dall’apprezzare i fattori di vulnerabilità sottesi alla sua giovane età e conseguenti all’accusa di furto elevata nei suoi confronti e dal giudizio di bilanciamento tra la sua situazione attuale e quella cui potrebbe essere esposto in caso di rientro nel paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Premesso che come si apprende dalla motivazione a corredo dell’impugnato provvedimento, il decidente ha escluso la credibilità del richiedente in considerazione della genericità dei fatti narrati (“non sono emersi con chiarezza i termini dell’accusa sollevata nei confronti del richiedente”; in merito all’affidavit se ne deve eccepire la “dubbia autenticità”), la doglianza, di cui il motivo si rende espressione – emendata dei rilievi motivazionali che non possono trovare seguito essendo il discorso decisorio svolto in modo più che perspicuo – e’, quanto alla denunciata violazione di legge, affetta dalla premessa inammissibilità essendo intesa a sindacare il giudizio di non credibilità che il giudice territoriale ha reso all’esito di una ricognizione della vicenda condotta nel solco della procedimentalizzazione della decisione alla stregua degli indicatori di genuinità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed in conseguenza della quale ha potuto affermare che le osservazioni dianzi formulate “minano la credibilità dell’intero racconto”.
E’ perciò appena il caso di rimarcare che, secondo il consolidato pensiero di questa Corte, non solo che in presenza di un giudizio siffatto viene meno il dovere di cooperazione istruttoria altrimenti gravante sul decidente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), ma che il giudizio in parola è espressione di un apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito che non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, secondo i dettami risultanti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ovvero per anomalia motivazionale integrante violazione di legge avente rilevanza costituzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze ambedue queste non ricorrenti nella specie risultando il deliberato di che trattasi assistito da congrua ed adeguata motivazione.
3. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Eppur vero che, riposando su presupposti diversi il giudizio di non credibilità enunciato con riguardo alla protezione internazionale non fa premio sulla protezione umanitaria.
E tuttavia, pur in questa prospettiva che abilita il decidente che ne sia richiesto a dar corso agli accertamenti ufficiosi atti a verificare se nel paese di provenienza sia ravvisabile una situazione di deprivazione dei diritti umani fondamentali, il dispiegato rilievo non si allinea alle ragioni della decisione, che si è data cura di rigettare la richiesta sul punto con motivazione che, nel solco del giudizio comparativo postulato secondo i dettami di questa Corte dalla misura, ha dato atto dell’insussistenza nella specie di fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità riconducibili alla persona del richiedente, evidenziando che nel paese di origine il richiedente svolgeva l’attività di contadino e non viveva perciò in condizioni disagiate e da ciò traendo il conclusivo giudizio che “non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani costitutivi dello status di dignità personale”.
E’ di tutta evidenza perciò che, a fronte delle riportate ragioni di rigetto della misura, l’odierna doglianza incarna unicamente un’indiretta sollecitazione a rinnovare il negativo giudizio di fatto esternato dal decidente di merito, sollecitazione a cui non può però dare seguito alcuno questa Corte.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021