Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29263 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11725-2020 proposto da:

M.M., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 37465/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35, commi 8, 9, 10 e 11 nonché della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate sulla base della ritenuta non credibilità del ricorrente, motivata a mezzo di affermazioni di stile, senza procedere alla sua audizione ed omettendo l’esame di un fatto decisivo ovvero equivocando sulla carica di un politico locale; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate e, segnatamente, alla protezione umanitaria senza considerare i gravi episodi di minacce e violenze narrati dal richiedente, l’impossibilità del medesimo di rivolgersi alle autorità per ottenere giustizia, le condizioni vissute durante la sua permanenza nel paese di transito (Libia) a causa della situazione ivi in atto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità versando in condizioni di indigenza e la conseguita integrazione nel tessuto sociale del nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, premesso che esso si rende ravvisabile solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), nella specie la mera lettura del provvedimento impugnato – allorché ha inteso ricusare l’accesso alle misure invocate giudicando inattendibile il narrato del richiedente – fuga alla radice ogni illazione di fondatezza della dispiegata censura, posto che il decidente ha dato atto in modo circostanziato, nel capo del provvedimento intitolato “valutazione di credibilità”, degli elementi di fatto alla stregua dei quali ha ritenuto “che il ricorrente non abbia lasciato il Paese d’origine per ragioni di natura persecutoria o (che) quantomeno sono da escludere, nel suo racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti”.

Quanto all’omessa audizione, la deduzione riposa su un presupposto inveritiero (“comparso all’udienza del 28.11.2018 il ricorrente ha dichiarato di confermare quanto narrato in sede di Commissione territoriale e di non aver altro da aggiungere se non di aver dovuto abbandonare l’attività lavorativa che stava svolgendo a causa della patologia che gli è stata diagnosticata”) e non è notoriamente fonte di nullità del procedimento – tanto più alla luce della considerazione appena trascritta – posto, come si è osservato ancora di recente, che “in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa” (Cass., Sez. I, 11/11/2020, n. 25439).

Quanto all’omesso esame del fatto decisivo, trattasi di mero profilo istruttorio che a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione dovuto alla riscrittura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 esula secondo la lettura nomofilattica della norma (Cass. Sez. U, 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), dall’attuale catalogo dei vizi cassatori.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

A fronte della motivazione adottata dal decidente per dar ragione del rigetto pronunciato, in particolare con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria (“l’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo di accoglienza… e le attività formative non costituiscono, di per sé, prova di una particolare condizione di vulnerabilità; la documentazione medica prodotta dalla difesa… non consente di giustificare il riconoscimento di protezione per motivi umanitari; non sono stati dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove rientrasse nel Paese d’origine, egli si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità”), che attesta un percorso argomentativo esattamente in linea con gli enunciati di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459) e non evidenzia “decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale”, la doglianza in disamina non allega alcuna lacunosità espositiva e rivendica unicamente il fine di sollecitare una rivalutazione del sottostante quadro istruttorio o di integrare il medesimo a mezzo dell’esame di circostanze non prospettate in sede di merito, sicché essa si risolve conclusivamente nella finale istanza a dar seguito ad una rinnovazione del giudizio di merito, a cui però non compete a questa Corte di provvedere.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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