LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11728-2020 proposto da:
A.M.A., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSALIA BENNATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto RG 37662/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35, commi 8, 9, 10 e 11, nonché della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate sulla base della ritenuta non credibilità del ricorrente, motivata a mezzo di affermazioni di stile e senza procedere alla sua audizione; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate e, segnatamente, la protezione umanitaria senza considerare il fondato timore del richiedente di essere ucciso in relazione alla sua pregressa attività di intermediario di una società di raccolta del risparmio messa al bando dal partito al potere, l’impossibilità di rivolgersi alle autorità per ricevere protezione, la situazione interna del paese di provenienza alla luce di informazioni aggiornate, le condizioni vissute durante la sua permanenza nel paese di transito (Libia), la sussistenza di fattori di vulnerabilità che ne precludono il rientro in patria per le ragioni dianzi indicate e la raggiunta integrazione sociale nel nostro paese.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, premesso che esso si rende ravvisabile solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), nella specie la mera lettura del provvedimento impugnato – allorché ha inteso ricusare l’accesso alle misure invocate giudicando inattendibile il narrato del richiedente – fuga alla radice ogni illazione di fondatezza della dispiegata censura, posto che il decidente a tal fine ha dato atto in modo circostanziato, nel capo del provvedimento impugnato intitolato “valutazione di credibilità”, degli elementi di fatto alla stregua dei quali ha conclusivamente ritenuto “che il ricorrente non abbia lasciato il Paese d’origine per ragioni di natura persecutoria o (che) quantomeno sono da escludere, nel suo racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti”.
Quanto all’omessa audizione, la deduzione riposa su un presupposto inveritiero (“comparso all’udienza del 22.11.2018 il ricorrente ha dichiarato di confermare quanto narrato in sede di Commissione territoriale e di non aver altro da aggiungere”) e non è notoriamente fonte di nullità del procedimento – tanto più alla luce della considerazione appena trascritta – posto, come si è osservato ancora di recente, che “in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente. fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa” (Cass., Sez. I, 11/11/2020, n. 25439).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
A fronte della motivazione adottata dal decidente per dar ragione del rigetto pronunciato in particolare con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria (“l’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo di accoglienza… non costituisce, di per sé, prova di una particolare condizione di vulnerabilità; non sono stati dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove rientrasse nel Paese d’origine, egli si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità”), che attesta un percorso argomentativo esattamente in linea con gli enunciati di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459) e non evidenzia “decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale”, la doglianza in disamina non allega alcuna lacunosità espositiva e rivendica unicamente il fine di sollecitare una rivalutazione del sottostante quadro istruttorio o di integrare il medesimo a mezzo dell’esame di circostanze non prospettate in sede di merito, sicché essa si risolve conclusivamente nella finale istanza a dar seguito ad una rinnovazione del giudizio di merito, a cui non è però compito di questa Corte provvedere.
4. Ne’ decampa da questo quadro di giudizio l’apprezzamento che occorre condurre con riferimento alla pretesa inosservanza dell’obbligo del giudice di procedere alla valutazione della situazione interna del paese di provenienza alla luce di informazioni precise ed aggiornate, dappoiché seppur è vero che è ragione di censurabilità del provvedimento la circostanza che il ricorso alleghi l’esistenza di COI più recenti e ne indichi il contenuto, nondimeno è noto che l’obbligo in parola, quando il richiedente sia ritenuto, come qui, non credibile, è ravvisabile solo in relazione fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), onde l’inosservanza lamentata non sussiste nel caso di specie ove il richiedente ha motivato le proprie istanze con riferimento unicamente al rischio di essere esposto, in riferimento ai fatti narrati, giudicati tuttavia dal Tribunale non credibili, al rischio di trattamenti inumani e degradanti.
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021