Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29265 del 21/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12323-2020 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BAVA, rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CENTONZE;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol. 7494 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo rigettare il proposto ricorso per regolamento di competenza.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale di Lecce, disattesa eccezione d’incompetenza territoriale, accolta l’opposizione avanzata dall’avv. M.V., revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. T.G., condannando, tuttavia, l’opponente al pagamento del complessivo ammontare di Euro 24.404,77, oltre interessi, in favore dell’opposto;

ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra l’avv. M. propone istanza di regolamento di competenza, ulteriormente illustrato da memoria e che l’avv. T. resiste con memoria;

ritenuto che il ricorrente assume l’erroneità dell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Lecce, che ha negato quella del Tribunale di Bari, esponendo, in sintesi, quanto segue:

– il ricorrente, commissario dell’area portuale di Brindisi, era stato sottoposto a processo penale, essendogli stati contestati una serie di reati collegati alla ricoperta carica e aveva conferito mandato per la difesa all’avv. M., il quale aveva agito in giudizio adducendo di non essere stato integralmente soddisfatto del credito maturato a titolo di compenso professionale;

– nel caso avrebbe dovuto essere riconosciuto sussistere il foro del consumatore, da identificarsi nel Tribunale di Bari, giudice di prossimità del ricorrente, poiché l’esponente si era rivolto all’avvocato T. “per la tutela della propria sfera di libertà personale”, con la conseguenza che l’attività svolta, nell’ambito della quale era maturata l’imputazione penale, degradava a mera irrilevante occasione;

– lamenta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale era caduto in errore quanto al rito non avendo tenuto conto che i principi enunciati dalle S.U. con la sentenza n. 4485/2018 si applicavano solo all’attività difensiva prestata in sede civile;

considerato che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della competenza territoriale del Tribunale di Lecce, valendo quanto segue:

– siccome puntualmente evidenziato dal P.G., questa Corte ha affermato che in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale (Sez. 6, n. 8419, 26/372019, Rv. 653386; conf., ex multis, Cass. n. 1869/2016);

– nel caso di specie il ricorrente non può qualificarsi consumatore, poiché non ha concluso il contratto d’opera professionale con l’avv. T. per soddisfare esigenze della vita quotidiana, ma, al contrario per uno scopo intimamente correlato alla sua veste professionale, nel quadro della quale del tutto sintonicamente s’inseriva la funzione pubblica esercitata;

– è appena il caso di soggiungere che il riferimento, peraltro spurio, al rito adottato, è privo di ricadute in questa sede (a voler tacer dell’inconcludenza dell’asserto, non collegato a specifico vulnus), essendo estraneo al tema della decisione sulla competenza;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020).

PQM

rigetta il ricorso, conferma la competenza del Tribunale di Lecce e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472