LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31292-2019 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Magnagrecia 13, presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Di Lascio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.P., C.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Bettolo 9, presso lo studio dell’avvocato Rocco Lotierzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Di Pietro, Fabrizio Bini;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 344/2019 della Corte d’appello Sez. Dist. di Sassari, depositata il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la sig.ra F.M. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di C.G. e A.P. ex art. 886 c.c.;
-in particolare la sig.ra F. aveva chiesto, ai sensi degli artt. 950 e 886 c.c., l’accertamento della linea di confine tra la sua proprietà identificata dal f.***** mapp.*****, sub ***** e la proprietà C.- A., identificata catastalmente come f.*****, mapp. *****, sub *****;
– il Tribunale di Tempio Pausania facendo coincidere la linea di confine con la siepe esistente, autorizzava la F. attrice a realizzare un muro di cinta su tale linea di confine nel rispetto delle disposizioni vigenti con spese a carico di entrambe le parti;
– detta decisione era stata gravata dai convenuti che ne denunciavano la contraddittorietà là dove aveva accolto la domanda di autorizzazione alla costruzione di un muro a confine ex art. 886 c.c. e rigettato al contempo la richiesta di individuare detto confine in un punto diverso da quello delimitato dalla siepe che in via di principio è assoggettata a comunione ex art. 898 c.c. con conseguente necessità di coinvolgere tutti i comproprietari ove si intenda eliminarla sostituendola con un muro;
– gli appellanti chiedevano pertanto che in parziale riforma della sentenza di primo grado venisse dichiarato il diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe previo il rispetto del diritto dei comproprietari ex artt. 898,11001120 c.c.;
– a fronte di tali contestazioni la signora V. si costituiva in appello deducendo la novità delle difese delle domande formulate dagli appellanti che in primo grado si erano limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, l’usucapione della porzione di fondo occupata dalla siepe;
– la corte d’appello ha rilevato che l’autorizzazione alla realizzazione del muro di cinta sulla medesima linea della siepe comportava, implicitamente, l’autorizzazione alla eliminazione della siepe, in violazione delle norme sulla proprietà dal momento che la siepe posta sul confine è un bene comune ex art. 886 c.c.;
– poiché una domanda di eliminazione della siepe non era stata proposta dalla F., la corte territoriale ha rigettato la domanda di autorizzazione alla costruzione del muro di confine lungo la linea coincidente con la siepe in questione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla F. sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso C.G. e A.P..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.;
– il provvedimento adottato sarebbe illegittimo, perché il giudice avrebbe sostituito d’ufficio l’azione proposta dall’attrice che chiedeva l’autorizzazione a costruire un muro divisorio sul confine con un’azione concernente la rimozione della siepe;
– con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello violato l’art. 345 c.p.c. avendo deciso in base ad eccezioni e richieste formulate dall’appellante solo in grado d’appello;
– i due motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente;
-si tratta di doglianze infondate;
– la corte d’appello ha ritenuto che l’appello non era fondato su eccezioni nuove ma riproponeva la questione della siepe esistente al confine fra le proprietà;
– la corte territoriale ha dato infatti atto che i convenuti avevano sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 4) eccepito l’esistenza della siepe lungo il confine promanante dalla mezzeria del muro comune e che si trattava di una siepe che si doveva presumere comune ai sensi dell’art. 898 c.c.;
– la circostanza era stata poi confermata dalla ctu e ripetuta nelle conclusioni del primo giudizio e riproposta in appello (cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata);
– non vi e’, pertanto, né pronuncia su questione nuova in violazione dell’art. 112 c.p.c. né violazione dell’art. 345 c.p.c. come denunciato dalla ricorrente;
– il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 3500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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