LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32719-2018 proposto da:
E.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 6, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PARLATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIALE DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2331/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RITENUTO
Che:
E.V. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2331/18 della CTR Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 7771/08/16, con la quale quest’ultima aveva ritenuto legittimo, perché adeguatamente motivato, un avviso di riclassamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di due appartamenti ed un magazzino-deposito siti in Roma microzona ***** centro.
La CTR ha motivato la decisione affermando che”.” E’ principio consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità che l’errore revocatorio è configurabile ove il Giudice Tributario sia incorso in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto che, come prescrive l’art. 395 c.p.c. non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Nella fattispecie, quello che viene censurato non è un errore percettivo, ma l’errore di giudizio compiuto dal Giudice che ha deciso sui due appartamenti e sul magazzino-deposito che erano oggetto di altro contenzioso, il cui esito la ricorrente ha depositato perché a suo favore, ma di cui il Giudice non ha condiviso il dispositivo tant’e’ che la sentenza di cui si chiede la revocazione ha avuto un esito sfavorevole per la ricorrente.”
L’intimata agenzia delle entrate non si è costituita.
CONSIDERATO
Che:
La ricorrente propone un solo motivo di ricorso (illustrato da memoria) lamentando, in relazione all’art. 391 bis c.p.c., la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per pronuncia irragionevole. Lamenta, in particolare, la ricorrente che l’errore, da cui è affetta la sentenza n. 7771/16, della quale era stata chiesta la revoca, è del tutto palese e consiste nel fatto che il giudice si è pronunciato su una causa diversa da quella che era stata sottoposta al suo vaglio.
Il motivo di ricorso, che censura, per illogicità, la motivazione della sentenza che ha negato la revocazione, è fondato.
L’affermazione secondo la quale pronunciarsi su una controversia diversa da quella oggetto dell’atto di appello, per inavvertito scambio di atti e risultanze processuali, non si risolve in un errore percettivo non appare corretta perché, travisare l’oggetto della richiesta all’esito del suddetto scambio documentale integra un errore di natura percettiva. Si trattava di decisione fondata sulla supposizione di un fatto (l’inerenza della lite ai due appartamenti ed al magazzino-deposito invece che all’appartamento di via *****) la cui verità era incontrastabilmente esclusa, ex art. 395 c.p.c..
Trattandosi inoltre di immobili raggiunti da diversi ed autonomi avvisi di classamento, non poteva dirsi a priori che l’errore fosse irrilevante ai fini della decisione, dipendendo quest’ultima anche dal tenore delle doglianze di appello proposte dalla contribuente.
A nulla rilevava, poi, in quanto tipica questione di merito, l’appartenenza di tutti gli immobili alla stessa microzona cittadina.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto; la sentenza che ha negato la revocazione deve essere cassata e, per l’effetto, deve essere disposta, decidendosi nel merito, la revoca della sentenza della CRT del Lazio n. 7771/08/2016.
Va disposto, inoltre, il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché si pronunci sul merito dell’appello della contribuente, correttamente individuato, ed anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte:
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza della CTR Lazio n. 2331/2018 e, decidendo nel merito, revoca la sentenza della CTR Lazio n. 7771/08/2016;
Rinvia, in sede rescissoria, alla CTR Lazio, in diversa composizione, per la decisione sull’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP Roma n. 24206/28 del 18.11.2015, ed anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021