Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29282 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28587-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1372/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/06/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

RITENUTO

che:

C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, nel confermare la decisione di prime cure, aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma avente ad oggetto l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle entrate aveva revisionato il classamento dell’immobile di proprietà della ricorrente attribuendo la classe catastale A7 in luogo della precedente classe A2. La CTR riteneva che le censure mosse avverso l’atto impositivo fossero infondate in quanto l’Ufficio aveva correttamente applicato la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. L’atto impugnato, in particolare, doveva ritenersi sufficientemente motivato attraverso il richiamo alle norme e al procedimento seguito per operare il nuovo classamento e le unità prese a riferimento dovevano ritenersi aventi caratteristiche analoghe a quella della ricorrente ed appartenenti alla medesima zona censuaria. Riteneva, altresì, non necessario il previo sopralluogo dell’Ufficio, in assenza di variazioni edilizie. Di contro la contribuente non avrebbe supportato le proprie argomentazioni con idonei elementi probatori.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo mezzo di gravame, si denuncia la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto sufficiente la revisione in astratto della classe catastale, omettendo di motivare il presupposto dell’accertamento che ha tratto origine dalla cd. verifica per microzone in relazione all’immobile di proprietà della ricorrente. In sostanza, la CTR avrebbe omesso di valutare l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai presupposti del classamento.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del R.D.L. n. 652 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1996, e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, per omissione dell’esame comparativo con immobili della stessa microzona e con unità immobiliari dello stesso edificio ove è ubicato l’immobile della contribuente, nonché per omesso esame della perizia di parte e della documentazione ad essa allegata. L’Ufficio, mentre non avrebbe provveduto al riclassamento di altre unità all’interno del medesimo palazzo ove è sito quello della ricorrente, avrebbe utilizzato per il raffronto unità immobiliari aventi caratteristiche del tutto diverse, di ben maggiore pregio e collocate in microzone diverse.

Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione dedotti in primo grado, e, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità del procedimento e della sentenza. In sostanza, la contribuente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esaminare la censura con cui essa si doleva del fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sui motivi del ricorso introduttivo.

Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano fondati.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. 19810 del 2019; n. 31112 del 2019; n. 1543 del 2020; n. 25639 del 2020).

Si è altresì specificato che ai fini motivazionali, non è sufficiente il richiamo agli atti normativi che hanno giustificato la procedura di riclassamento, né il riferimento alle caratteristiche della microzona indistintamente individuate “perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona” (Cass. n. 25639 del 2020 e n. 19810 del 2019 cit.).

Assumono inoltre rilievo le caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è inserita, dovendo l’atto attributivo della nuova rendita catastale indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Corte Cost. n. 249 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 29988 del 19/11/2019).

Questa Corte ha, altresì, precisato che la motivazione del riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso tale atto, essendo irrilevante che il contribuente abbia comunque potuto svolgere le proprie difese, dovendo il giudizio in ordine alla sufficienza della motivazione essere svolto ex ante sulla base della idoneità degli elementi indicati a consentire al contribuente l’effettivo esercizio di difesa (Cass. n. 25639 del 2020 cit.).

Si è pertanto affermato che, in definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare, e se del caso contestare, sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Nella specie la CTR non si è uniformata ai predetti principi in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul riferimento ad immobili similari non per caratteristiche catastali, ma per la mera collocazione nella medesima zona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano e senza alcun riferimento analitico all’unità immobiliare oggetto di variazione.

Da quanto esposto, accolti i primi due motivi, assorbito il terzo, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’accoglimento del ricorso introduttivo.

In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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