Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29291 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17919-2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5321/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza n. 5321/2019, depositata il 22.11.2020, della Corte d’Appello di Venezia, la quale ha rigettato l’appello proposto da K.A., cittadino del Senegal avverso il provvedimento del 23.4.2018 con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con un unico motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari della Corte d’Appello, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., all’art. 106, comma 2 Coat., e all’art. 111 Cost, evidenziandosi la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. (avendo, nel caso di specie, fatto parte del collegio giudicante il giudice ausiliario Dott. V.), e dando atto che tale questione è già stata ritenuta non manifestamente fondata da questa Corte con ordinanza n. 32033/2019;

2. che tale motivo è manifestamente infondato;

che, recentissimamente, la Consulta, con la sentenza n. 41/2021, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. n. 69 del 2013, artt. da 62 a 72, conv. nella n. L. 98 del 2013, per contrasto con l’art. 106 Cost., ha assegnato al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”, facendolo coincidere con il termine previsto dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32, primo periodo, di riforma generale della magistratura ordinaria (31 ottobre 2025);

che, in particolare, la Consulta ha evidenziato che “la temporanea tollerabilità costituzionale” dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’Appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato delle cause civili;

che, pertanto, la Corte costituzione ha ritenuto che fino al 31 ottobre 2025 ” rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”, potendo “ripetersi in proposito – mutatis mutandis – quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 103 del 1998 in riferimento ad altra figura di magistrato onorario del quale comunque è stata garantita “l’imparzialità della funzione giudicante attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, rimedi bastevoli a questo proposito”;

che non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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