Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29296 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16151-2020 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO PIGINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1879/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 27/4/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze avanzate da A.F. nato in Nigeria il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato il proprio paese in quanto era di religione cristiana e temeva le minacce di un ex-seminarista che aveva già ucciso il prete presso il quale egli faceva il chierichetto.

Avverso il decreto del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Ritenuto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso; che nulla è dovuto per le spese del giudizio in mancanza di costituzione del Ministero dell’Interno.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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