LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10315/2019 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato difeso dagli avvocati Massimiliano Piacentino Sichetti, e Roberto Erognale, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Chieti del 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Chieti con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, da C.O., cittadino *****, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Chieti il 10 dicembre 2018.
2. C.O. ricorre per la cassazione del provvedimento con tre motivi.
3. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, att. 5 e art. 13, commi 1, 2 e 2-bis, nonchè dell’art. 8 Cedu e degli artt. 29,30,31 Cost..
Il Giudice di Pace in violazione dell’art. 13, comma 2-bis, cit., non aveva valutato i legami familiari del ricorrente e non aveva operato alcun bilanciamento nella valutazione del provvedimento di espulsione, che aveva attinto il richiedente che si trovava sul territorio nazionale dal 1998 e che nel 2017 aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, essendo egli coniugato con persona titolare di carta di lungo soggiorno e padre di tre minori nate in Italia.
Dall’anno 2018 il ricorrente era titolare di partita Iva conducendo un’attività commerciale di vendita di automobili usate e di due immobili, uno dei quali adibito ad abitazione familiare.
Con l’impugnato provvedimento veniva obliterato il diritto dell’istante di vivere nell’ambito della propria famiglia ed il portato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, all’esito dell’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 202 del 2013, aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede il bilanciamento degli interessi anche per lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
Nella dimostrata esistenza di legami familiari e di un effettivo inserimento sociale, il giudice avrebbe dovuto dar conto di un adeguato bilanciamento delle scrutinate esigenze dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e dei diritti fondamentali della persona, compreso il giudizio prognostico sulle prospettive di un grave danno alle minori, nate e cresciute in Italia e quivi radicate, anche in conseguenza dell’impossibilità di avere rapporti con il padre, e non valorizzare il solo pregresso, in relazione ai precedenti penali.
Il motivo è inammissibile per difetto di allegazione e quindi per sua novità e perchè diretto ad una rivisitazione nel merito della dedotta vicenda.
Il ricorrente deduce davanti a questa Corte di cassazione l’esistenza di un proprio inserimento in Italia e di legami familiari senza allegare di aver fatto valere le medesime circostanze in fatto dinanzi al giudice del merito indicando, puntualmente, l’atto ed contenuti di riferimento per non incorrere in una inammissibilità da novità della questione dedotta (Cass. n. 32804 del 13/12/2019) ed in tal modo mirando ad estendere, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, il sindacato di legittimità ad una inammissibile rivalutazione del merito del giudizio (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente che intendeva così assolvere all’onere probatorio su di lui incombente; l’esame della documentazione avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio. Il giudice aveva parafrasato il provvedimento prefettizio senza svolgere alcuna reale analisi sulla concreta, reale e sostanziale posizione del ricorrente.
2.2. Il Giudice di Pace, non pronunciando sull’eccezione sollevata a verbale dalla difesa, aveva errato nel valutare la validità della costituzione della Prefettura che non aveva depositato alcun atto sostitutivo e che stava in giudizio a mezzo di un funzionario in pensione, per sopraggiunti limiti di età dall’agosto 2018, e sprovvisto di apposita delega.
Il Giudice di Pace non aveva invitato la parte a produrre l’atto mancante per poi dichiarare l’invalidità della costituzione.
Il motivo è inammissibile perchè generico, non autosufficiente e non rilevante.
Alla denunciata omessa valutazione delle prove documentali allegate nel giudizio di merito non si accompagna l’indicazione nel giudizio di legittimità della loro tempestiva deduzione, nel loro rilevante contenuto e non solo per richiamo alla relativa fascicolazione (è menzionato il loro numero), dinanzi al primo giudice.
Quanto alla costituzione dell’Amministrazione, resta fermo il principio per il quale la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, come modificata dalla L. n. 354 del 1995 e quindi essere sollevata secondo le scansioni proprie del giudizio di merito, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (vd. Cass. n. 33769 del 19/12/2019).
Si tratta infatti di un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità, non facendo valere puntualmente il ricorrente di aver sedotto le circostanze portate all’esame di questa Corte di cassazione davanti al Giudice di Pace sulla mancanza dei poteri del funzionario delegato a rappresentare l’ente, avendo egli cessato di far parte dell’amministrazione alla data di introduzione del giudizio del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8 e difettando comunque di delega a rappresentare l’ente.
Nella omessa pronuncia del giudice del merito la questione non è altresì proponibile nel giudizio di legittimità per intervenuto giudicato implicito sui poteri di rappresentanza (vd. Cass. n. 23035 del 30/10/2009).
Insieme a quelli indicati, ogni ulteriore profilo fatto valere dal ricorrente resta comunque assorbito nella irrilevanza, per difetto di interesse, delle denunciate invalide modalità di costituzione della Prefettura non risultando il provvedimento di convalida impugnato orientato, nei suoi contenuti, dalla difesa articolata dall’amministrazione per accoglimento di eccezioni non altrimenti rilevabili d’ufficio.
3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione della L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 2-bis, di conversione con modif. del D.L. n. 241 del 2004 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 e art. 31, comma 3, in relazione alla competenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.
La competenza a pronunciare sulla convalida D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, era del tribunale monocratico, nella fattispecie il Tribunale di Lanciano, essendo il ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare ex officio ex art. 38 c.p.c., la propria incompetenza.
Il motivo è inammissibile perchè non è specifico ed autosufficiente non segnalando puntualmente il ricorrente di aver tempestivamente sollevato la questione sulla competenza davanti al giudice del merito, ivi compresa la pendenza di un giudizio sul permesso di soggiorno per motivi familiari.
La L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 2-bis, di conversione con modificazioni del D.L. n. 241 del 2004, stabilisce infatti che “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monacratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3 e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate (n.d.r.) provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso D.Lgs. e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
La competenza a pronunciare sulla convalida è pertanto del tribunale se ed in quanto sia pendente dinanzi allo stesso un giudizio avente ad oggetto il permesso per ragioni familiari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 30, rilasciato allo straniero o vengano in valutazione le ragioni del figlio minore dello straniero con questi convivente ex art. 31 D.Lgs. cit..
La deduzione, che dall’indicato estremo prescinde, è manifestamente infondata e comunque carente sul punto con conseguente formazione del giudicato, ferma l’inammissibilità di una eccezione di incompetenza sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità nel rispetto delle scansioni secondo le quali, come supra indicato, trova svolgimento il giudizio civile.
4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.O. a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021