LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21779/2020 proposto da:
APES SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato JACOPO GENDRE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 49, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE PARCHI REALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14/2020 del TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE di ROMA, depositata il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Apes S.r.l. ha chiesto l’annullamento della determinazione del dirigente del Servizio di Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza ambientale – Settore Parchi della Città Metropolitana di Torino n. 24198/2016 del 27/9/2016 con il quale le era stato ingiunto, quale responsabile di opere realizzate in difetto di valutazione di incidenza, il ripristino del fondo del canale di ***** per un tratto di 650 metri.
La società sosteneva che era concessionaria, giusta provvedimento della Provincia di Torino del 21/7/2005, di una derivazione di acqua al fine dell’approvvigionamento di una centrale idroelettrica di sua proprietà, sita nel comune di ***** e precisamente della derivazione dal Canale di *****, derivato dal fiume *****, realizzata tramite un canale industriale, gestito da un consorzio di comuni e utenti industriali.
Assumeva che tale canale avesse carattere interamente artificiale, in quanto con argini ostruiti con muratura di pietra e con il letto di terra battuta, sopra un fondo di pietra.
Aggiungeva che nel 2015 aveva chiesto la concessione per eseguire alcune opere di manutenzione del canale, consistenti nella livellazione e stuccatura a cemento delle pareti e del fondo, con un getto di cemento anche sul fondo del canale.
Tuttavia, una volta eseguiti tali interventi, a seguito di un sopralluogo del Comune del 21/10/2015, era stata contestata la violazione della L.R. n. 19 del 2009, per essere state eseguite opere in area SIC (sito di importanza comunitaria), senza avere previamente attivato la procedura di valutazione di incidenza.
L’Ente di gestione delle aree protette, dopo avere a sua volta effettuato un sopralluogo sull’area, aveva contestato alla società l’avvenuta realizzazione di un’opera in area SIC in mancanza della attivazione della prescritta procedura di valutazione di incidenza sullo stato di conservazione di specie ed habitat, come previsto della L.R. n. 19 del 2009, artt. 43 e 50 e che era stata ordinata la demolizione del rivestimento del fondo dell’alveo del c:anale, in conglomerato cementizio armato, avente uno sviluppo di circa 650 metri e le altre caratteristiche precisate a pag. 4 della determina. Inoltre, nel provvedimento impugnato si disponeva che, una volta rimosso il rivestimento in calcestruzzo, avrebbe dovuto essere ricostituita la base in terra e pietrame, e realizzate soglie in massi e altri interventi.
L’assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza si basava, ad avviso dell’Ente di gestione e dell’Autorità emanante, su quanto dispongono l’art. 2, comma 7, lett. b) e art. 23, comma 2, lett. a) delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000, approvate con la DGRP n. 547409 del 7.4.2014.
Infatti, il canale in questione, sebbene individuato come canale industriale, risulta in pietra ed è di utilizzo “multiplo”, posto che è ad uso idroelettrico ma, poiché il vicino ramo ad uso irriguo è poco utilizzato, gran parte della portata irrigua transita per questo tratto (il canale trasporta, oltre all’acqua destinata a essere turbinata per la produzione di energia idroelettrica, anche una quota di acqua di irrigazione), e che il canale medesimo, considerato “vetusto”, prima degli interventi si presentava quale manufatto naturaliforme con micro ambienti sul fondale idonei a ospitare flora, invertebrati e vertebrati tipici delle zone umide.
Secondo l’Amministrazione gli interventi previsti e realizzati erano tali da determinare una impermeabilizzazione di canali irrigui e/o incrementare l’artificializzazione dell’alveo, il che, sulla base di quanto prevedono i citati art. 2, comma 7, lett. b) e art. 23, comma 2, lett. a) delle Misure di conservazione, necessitava del previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
Il TSAP con la sentenza n. 14 del 14 febbraio 2020 ha rigettato il ricorso.
Con il motivo di impugnazione la società aveva negato la necessità della valutazione di incidenza, in quanto l’intervento, di “manutenzione straordinaria”, era stato eseguito su un canale industriale di carattere artificiale. Inoltre, il canale in questione non poteva considerarsi in alcun modo assimilabile a un corso d’acqua naturale anche prima dell’intervento di manutenzione.
La sentenza, dopo aver ribadito la propria giurisdizione, ai sensi del T.U. n. 1775 del 1933, art. 143, lett. a), trattandosi di controversia avente a oggetto provvedimento che, per effetto della sua incidenza diretta sulla realizzazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorre in concreto a disciplinare le modalità di utilizzo di quell’acqua, e ciò anche quando inerisca a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, ha osservato che l’Amministrazione, con l’ingiunzione impugnata, aveva inteso perseguire un interesse pubblico di natura ambientale legato alla esigenza di proteggere la biodiversità, ma al contempo aveva inteso sanzionare una condotta comunque incidente sull’assetto dell’acqua pubblica, avendo riguardo alle caratteristiche dell’intervento effettuato.
Nel merito, il TSAP riteneva incensurabile il giudizio dell’Amministrazione nel considerare l’intervento in questione sostanzialmente di livellamento del fondo dell’alveo con cementificazione, per una lunghezza complessiva di circa 650 metri, assoggettabile a procedura di valutazione di incidenza, finalizzata a verificare possibili impatti negativi sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati nel sito Rete Natura 2000.
Infatti, sulla base del combinato disposto di cui della L.R. n. 19 del 2009, artt. 43 e 50, secondo i quali, rispettivamente, gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della Rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997, art. 5, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della Rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, e comportano, per quanto qui più rileva, l’obbligo del ripristino a cura e spese del responsabile, ferma la facoltà di disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recupera bili con gli interventi di ripristino. Ai sensi dell’art. 2, comma 7 delle Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con la DGRP 7.4.2014, n. 54-7409, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture lineari specificate nella disposizione stessa, sempre che “non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua…”.
L’art. 23, intitolato “Obblighi”, prescrive, al comma 2, lett. a), che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per interventi, tra gli altri, “di artificializzazione degli alvei”.
Nella fattispecie, come emergeva dalla motivazione dell’ingiunzione impugnata, il canale in questione, sebbene individuato come canale industriale, oltre a essere assai vetusto e di utilizzo anche irriguo, svolgendo quindi una funzione “mista”, o “multipla”, come confermato anche dal disciplinare di concessione, prima del livellamento cementizio del fondo aveva caratteristiche “naturalliformi”, e come tale era idoneo a ospitare flora, invertebrati e vertebrati tipici delle zone umide lotiche, con conseguente riconducibilità nel campo di applicazione dei menzionati artt. 2 e 23 delle Misure, e assoggettabilità dell’intervento alla procedura di valutazione suindicata.
Le risultanze istruttorie, riprodotte nel “corpo” della determinazione impugnata, smentivano la prospettazione della parte ricorrente, sicché il ricorso andava respinto.
2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque la Apes S.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 luglio 2020, sulla base di un unico motivo, illustrato da memorie.
Ha resistito, con controricorso, la Città Metropolitana di Torino, che ha altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza. L’altro intimato non ha svolto difese in questa fase.
3. Con l’unico mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Piemonte n. 19 del 2009, art. 50, che al comma 1 prevede che: “1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 55, comma 1, lett. t), l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti”.
Si aggiunge che la Regione ha individuato con DGR n. 54-7409 del 7 giugno 2014 le ipotesi in cui è obbligatoria la procedura di valutazione di incidenza, e che in particolare l’art. 2 comma 7, lett. b) dispone al punto 3), che non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza ove “non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di corsi di acqua e fiumi”.
Rilevato che nella specie si tratta di un’area SIC, avuto riguardo alla definizione di “ambienti di acque correnti, come richiamato dall’art. 23 comma 2 della medesima DGR, ai sensi della stessa regolamentazione regionale deve ritenersi che, anche nei casi in cui la detta valutazione sia prevista per canali artificiali, non può in ogni caso essere estesa agli interventi che concernano canali industriali, quale quello oggetto di causa, con la sola eccezione degli interventi che comportino modifiche o ampliamenti del tracciato.
Nella vicenda in esame l’intervento è stato posto in essere su di un canale industriale di carattere artificiale, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa Città Metropolitana, senza che la sola vetustà possa avere inciso sulla detta qualificazione.
Opinando diversamente si verrebbe a determinare una situazione di incertezza foriera di grave pregiudizio per le scelte dell’operatore economico che non saprebbe a monte se la procedura di valutazione di incidenza sia o meno necessaria.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio che è alla base della decisione gravata.
Il giudice di merito, con accertamento in fatto, peraltro nemmeno adeguatamente contrastato con il motivo di ricorso in esame, pur dando atto del carattere artificiale del canale, non si è limitato solo a riscontrare la cd. naturalizzazione del canale, attesa l’idoneità del fondale del quale era connotato (a base di terra e pietrame), a favorire la creazione di un micro ambiente idoneo ad ospitare flora, invertebrati e vertebrati tipici delle zone umide (ambiente evidentemente compromesso dall’intervento di pavimentazione in materiale cementizio posto in essere dalla ricorrente), ma ha riscontrato che il canale per cui è causa ha anche una destinazione a scopi irrigui, assolvendo una funzione mista o multipla (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), come peraltro confermato anche dal disciplinare di concessione.
Trattasi di accertamento, peraltro supportato, come sottolineato in controricorso, anche dalle verifiche eseguite nel corso dei sopralluoghi che hanno preceduto l’adozione del provvedimento amministrativo impugnato, che esclude che il canale de quo abbia carattere esclusivamente industriale, e che quindi, proprio sulla scorta della stessa ricognizione delle fonti normative di riferimento, come operata in ricorso, esclude la dedotta violazione di legge.
4. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, in quanto rimasto intimato.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021