Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29302 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 20106/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

B.M., P.L., Bo.Ma. rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Graziani, elettivamente domiciliati in Roma piazza Buenos Aires n. 14;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 498/22/14 depositata il 30/01/14.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 25/02/2021.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 498/22/14 depositata il 30.1.2014.

La vicenda trae origina dalla notifica di due avvisi di accertamento nei confronti, rispettivamente a B.M. e B.B.. Con esse l’Ufficio recuperava a tassazione quanto dovuto, relativamente all’anno d’imposta 2005, a titolo di imposte dirette, sulla plusvalenza realizzata a seguito delle vendita di un terreno di proprietà comune. Sul valore del bene, ai fini della determinazione delle imposte dirette, era infatti insorto contrasto, senza che il tentativo del procedimento di adesione riuscisse a superarlo.

I contribuenti opponevano gli atti impositivi, con esito favorevole in entrambi i gradi di merito.

L’Ufficio ha basato il suo ricorso su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso, B.M. e gli eredi testamentari di B.B. e cioè la moglie P.L. e il figlio Bo.Ma..

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Ufficio lamenta che il giudice regionale non si fosse attenuto al principio secondo cui il processo tributario si configura come impugnazione-merito e non come impugnazione- annullamento per cui il giudice deve procedere ad una determinazione di merito circa la misura della pretesa tributaria. Il giudice regionale non aveva invece adottato alcuna determinazione di merito, così incorrendo nella violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è infondato in quanto il giudice d’appello aveva ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito elementi che giustificasse uno scostamento, nella valutazione del terreno compravenduto, dalla perizia giurata depositata in primo grado dai contribuenti. Perizia che, quindi, giudicava attendibile per commisurare il valore del bene ai fini della quantificazione del tributo sulla plusvalenza. Con ciò fornendo proprio quella determinazione di merito che la ricorrente afferma aver, la Commissione, omesso.

Con il secondo motivo, l’Ufficio si duole che la CTR non avesse applicato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’Amministrazione può procedere in via induttiva per l’accertamento del reddito da plusvalenza a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro. Con riferimento e nel solco di tale orientamento, la ricorrente afferma d’aver quantificato la plusvalenza, facendo riferimento al valore di Euro 142.000,00, così rideterminato per l’imposta di registro, in sede di adesione concordata. Valore ritenuto espressivo della corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per la cessione ed il prezzo di mercato.

La CTR, nel discostarsi dalla richiamata giurisprudenza, prescindendo dall’assumere come riferimento il valore determinato ai fini dell’imposta di registro sarebbe incorsa secondo la ricorrente – nella violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68.

Ora, l’Ufficio assume come punto di partenza, a fondamento della sua prospettazione, il valore definito per l’imposta di registro e la possibilità di considerarlo come motivo di presunzione per la determinazione della plusvalenza ai fini della determinazione dell’IRPEF, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziali formatosi in materia.

Al riguardo, va però considerato la sopravvenuta disposizione di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, applicabile anche al caso in esame, considerata la sua efficacia retroattiva. E che ha determinato, naturalmente, un mutamento nella giurisprudenza successiva alla sua entrata in vigore, nel senso che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo). (Sez. 5 -, Ordinanza n. 19227 del 02/08/2017).

Ne’ è censurabile la valutazione del Giudice regionale, in merito alle ragioni addotte dai contribuenti, per giustificare un diverso prezzo di mercato in occasione della cessione, rispetto alla determinazione condivisa ai fini dell’imposta di registro, come l’Ufficio deduce nel terzo motivo di ricorso, lamentando insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura non e’, infatti, consentita stante la sua riformulazione, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che consente solo di dolersi dell’omesso esame di un fatto inteso in senso storico/naturalistico, se decisivo ai fini del decidere.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese possono essere compensate per essere intervenuta la richiamata innovazione legislativa successivamente all’introduzione del presente giudizio.

Non ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo da parte della ricorrente Agenzia delle Entrate, in base al principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo (e il doppio contributo ha natura tributaria), per le evidenti ragioni che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge (Cass. n. 9938 del 2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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