Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29303 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27850/2014 proposto da:

M.G. rappresentato e difeso dagli avv.to Adamo De Rinaldis elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti in Roma via degli Scipioni n. 268/A;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2043/2014, depositata l’15.04.2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 25/02/2021.

RILEVATO

che:

M.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2043/2014 depositato il 15.04.2014.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di due avvisi di accertamento per maggiori redditi relativi, ciascuno, agli anni 2006 e 2007 in esito all’applicazione del c.d. redditometro.

Il M. opponeva gli atti impositivi e la CTP di Pavia accoglieva il ricorso, che il giudice regionale contraddiceva accogliendo l’appello dell’Ufficio.

Il contribuente basa il suo ricorso su quattro motivi.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Nel corso del giudizio il ricorrente, con nota del *****, ha informato d’aver inoltrato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con ammissione al beneficio in data ***** e pagamento, in unica soluzione, di quanto dovuto.

Precisava che con l’adesione alla procedura aveva assunto l’impegno di rinunciare al giudizio.

Su tale premessa, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il Collegio, alla stregua della nota, ritiene che sia venuto meno l’interesse del contribuente all’esame del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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