LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23250-2017 proposto da:
T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
T.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1395/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 17/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
che:
T.N. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1395-39-17 della CTR Campania che ha rigettato, nel merito, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 528/14, della CTP di Napoli che aveva dichiarato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di variazione del classamento e della rendita catastale dell’appartamento sito in *****, di sua proprietà, perché non notificato nelle forme di rito.
La CTR ha motivato il rigetto affermando che era stata acquisita la prova, ad opera dell’Ufficio, della notifica della variazione di classamento eseguita con raccomandata del ***** e che l’atto tributario non era stato impugnato nel termine decadenziale dei sessanta giorni, sicché la pretesa tributaria si era consolidata. Quanto al merito, la CTR aveva rilevato che non erano state prodotte concrete evidenze probatorie – ad esempio una stima tecnica – per contestare l’assunto dell’Ufficio che, invece, nel redigere la stima per la variazione catastale aveva dimostrato di aver tenuto conto di criteri tecnici oggettivi, quali la zona di ubicazione dell’immobile ed il confronto con le variazioni di classamento rilevate su molteplici unità immobiliari posizionate nella stessa strada e numero civico aventi caratteristiche similari in condizioni di normalità.
L’intimata Agenzia si è costituita con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.
CONSIDERATO
che:
La ricorrente propone un solo articolato motivo di ricorso, illustrato da memoria, lamentando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo all’onere della prova per violazione delle norme di diritto in subiecta materia e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61 e ss., della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, oltre che dei principi sulla motivazione degli atti catastali.
Lamenta, in particolare, che la variazione è del tutto illegittima in quanto effettuata immotivatamente, senza alcun fondamento, e senza effettuazione del sopralluogo, ritenuto necessariamente propedeutico alla variazione catastale. L’Agenzia del Territorio avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa dell’esistenza dei presupposti per poter procedere alla modifica di ufficio della rendita catastale, incombendo su tale Ufficio, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio relativo alla fondatezza della propria pretesa per avere assunto l’iniziativa di operare un diverso classamento dell’immobile, rispetto a quello in precedenza attribuito. Lamenta, inoltre, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61, deducendosi l’erronea applicazione della normativa catastale, per non avere considerato che la proprietà della T. risultava priva dei requisiti necessari per rientrare nella fascia delle proprietà immobiliari ricadenti nella Classe Al, ed inoltre non avendo rispettato il principio secondo il quale quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio avrebbe dovuto specificare se tale mutato classamento era dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui insiste l’unità immobiliare.
L’Ufficio, preliminarmente, ribadisce, quale capo autonomo di reiezione del ricorso introduttivo, la decadenza, per tardività, dell’impugnazione dell’atto di variazione catastale, in merito alla quale la contribuente non ha svolto difesa, rendendo il ricorso inammissibile per difetto d’interesse.
Con il ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione dell’art. 2699 c.c., avendo errato la CTR, nel ritenere equiparabile la notifica eseguita tramite il servizio di posta privata alla notifica eseguita tramite il servizio pubblico di posta, l’unico che assicura fede privilegiata alle attestazioni in essa contenute. Invero solo le notifiche eseguite direttamente a mezzo servizio postale pubblico hanno la stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario. La notifica fatta tramite soggetti privati non ha tale fede privilegiata e pertanto è da considerare a tutti gli effetti nulla (Cass. n. 23887 del 2017).
Preliminarmente va respinta l’eccezione, avanzata dall’Ufficio, di tardività del ricorso per cassazione.
La sentenza della CTR è stata pubblicata il 17.02.17; non è stata notificata e pertanto il termine “lungo” per il ricorso per cassazione, pari a mesi sei, scadeva, considerata la sospensione feriale, il 17.09.2017, giorno di domenica, con automatico slittamento al primo giorno successivo non festivo. Vi è agli atti un timbro dell’ufficio notifiche che attesta che il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 18.09.2017, a termini pertanto non ancora scaduti.
Il ricorso principale, tuttavia, è inammissibile.
La CTR ha attestato che l’atto di variazione del classamento fu notificato alla contribuente il 26 novembre 2006 ed ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 19.10.2012, era stato proposto tardivamente rispetto al termine decadenziale di giorni sessanta di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, a decorrere dalla notifica dell’atto.
In sostanza, la ctr ha basato la propria decisione anche e soprattutto su una ratio preliminare diversa da quella focalizzata in ricorso, costituita dal fatto che ratio di classamento era stato regolarmente notificato il 24 novembre 2006 e non opposto nei termini (e la mancata impugnazione dell’atto di classamento precludeva anche la successiva presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela).
Questa autonoma ragione decisoria, capace di sostenere da sola la decisione, non è stata impugnata.
Ricorre dunque il pacifico indirizzo secondo cui: “Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 18170 del 2006; SU 7931/13 ed innumerevoli altre).
Rileva inoltre quanto stabilito da Cass. n. 17182 del 14/08/2020, secondo cui: “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.”
Ne consegue che il ricorso principale per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale rimane, pertanto, assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso principale
– Dichiara assorbito il ricorso incidentale
– Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito.
– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, mod. dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021